La Banca ha la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dall’apertura di credito o da altro contratto di fido,nonché di ridurne l’importo o di sospenderne l’utilizzo:
a) in caso di contratto di fido a tempo indeterminato o fino a revoca, con effetto immediato al ricorrere di giusta causa o di giustificato motivo,oppure con un preavviso di quindici giorni,b) in caso di contratto di fido a tempo determinato, soltanto al ricorrere di una giusta causa e in tale eventualità senza preavviso e con effetto immediato.
A titolo esemplificativo e non esaustivo,costituisce giusta causa di recesso: a) il verificarsi – con riferimento al Cliente affidato o a suoi eventuali garanti – di una delle ipotesi di cui all’art.1186 cod. civ., anche senza pronuncia giudiziale di insolvenza, o b) il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente affidato, o sull’integrità ed efficacia delle garanzie, tra i quali, a titolo esemplificativo protesti cambiari o dichiarazioni equipollenti ripetute o per importo rilevante, emissione di decreto ingiuntivo, provvedimento di sequestro (disposto sia dalla magistratura civile che da quella penale) e/o di restrizione della libertà personale, procedura esecutiva sia mobiliare che immobiliare, iscrizione di ipoteca giudiziale, concessione patrimoniale o comunque ogni atto di disposizione idoneo a ridurre in modo significativo la rispondenza patrimoniale; richiesta di assoggettamento ad una qualsiasi procedura prevista dal Regio Decreto 16.3.1942, n. 267 (Legge Fallimentare); c) il sopravvenire di innovazioni normative o regolamentari o eventi anche di fatto che impediscano la regolare continuazione, in tutto o in parte, del rapporto di fido.
A titolo esemplificativo e non esaustivo,costituisce giustificato motivo di recesso, oltre che il verificarsi di alcuno degli stessi elementi integranti la giusta causa di cui al precedente paragrafo, il prodursi di ogni altro evento significativo di inefficienza o irregolarità da parte del Cliente nella gestione della propria attività personale o imprenditoriale o professionale, tale da porne ragionevolmente in dubbio la piena solvibilità,correttezza commerciale ed affidabilità; tra i quali, a titolo esemplificativo:
a) gravi irregolarità o carenze o inaffidabilità dei documenti e dei resoconti contabili e gestionali presentati alla Banca per l’ottenimento del fido o successivamente nel corso di esso; b) scorretto utilizzo dei fidi per frequenti utilizzi oltre o continuativamente prossimi al limite massimo concesso o per scopi non conformi alla loro destinazione o natura;
c) improvvisi o elevati o abnormi ritorni di effetti attivi insoluti già scontati o anticipati, e mancato pagamento di effetti passivi di importo rilevante; d) creazione fittizia,anche transitoria,di liquidità; e) inadempienze gravi o continue verso clienti o fornitori, irregolarità nei pagamenti anche verso terzi,in particolare se rivelate da protesti o equipollenti, dalla promozione a carico del Cliente di liti,provvedimenti monitori o cautelari o atti di recupero crediti; f ) perdite improvvise o continua mancata redditività; g) altri fatti negativi dei quali il Cliente non abbia dato plausibile giustificazione.
Della riduzione, sospensione, recesso o risoluzione del rapporto di fido, la Banca darà immediata comunicazione al Cliente a mezzo di lettera raccomandata, e-mail, fax o altro mezzo di comunicazione. La comunicazione, quando non sia previsto un termine di preavviso, sospende immediatamente l’utilizzazione del credito.
La Banca potrà richiedere al Cliente con lettera raccomandata, telegramma,e-mail, telex o altri mezzo di comunicazione il rimborso di quanto dovutole entro un termine non inferiore ad un giorno.