2. Numero massimo delle azioni e rispetto della disposizione prevista dall’art. 2357, comma 1, del Codice Civile. Ai sensi dell’art. 2357, comma 3, del Codice Civile, l’autorizzazione è richiesta per l’acquisto, anche in più tranche, del 10% del capitale sociale della Società – percentuale inferiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, fissato nella quinta parte del capitale sociale della Società – equivalente a n. 8.000.000 azioni ordinarie, da cui va decurtato il numero di azioni ordinarie già possedute dalla Società stessa, pari a n. 900.434 alla data della presente relazione, con ammontare eventualmente da aggiornare alla data assembleare. Ai sensi dell’art. 2357, comma 1, c.c., il numero massimo di azioni proprie acquistabili deve trovare inoltre capienza negli utili distribuibili e nelle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio della Società regolarmente approvato. Potranno comunque essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. Il limite massimo di azioni detenibili verrebbe proporzionalmente ed automaticamente aumentato in occasione di eventuali aumenti del capitale sociale attuati durante il periodo di durata dell’autorizzazione, sempre nel rispetto del limite massimo previsto dall’art. 2357 c.c.. Anteriormente all’effettuazione di ciascuna operazione di acquisto di azioni ordinarie che sia condotta per le finalità sopra indicate, il Consiglio di Amministrazione verificherà che siano rispettati i limiti stabiliti dall’art. 2357 del Codice Civile. Per quanto riguarda la disposizione delle azioni, l’autorizzazione viene richiesta per l’intero quantitativo delle azioni proprie già possedute oltre a quelle che verrebbero acquisite, con atti di disposizione da effettuarsi in una o più tranches, senza limiti di tempo.