Pongo una domanda a chi tendenzialmente opera nell'ambito di reddito di impresa (di capitali):
i crediti di imposta nascenti da interventi di ristrutturazione (50), ecobonus (50 o 65), superbonus (110) e sismabonus vengono calcolati comprendendo l'IVA.
Ma questo vale anche se il fruitore è appunto società di capitali?
E l'IVA "residua" come viene trattata?
Facciamo un esempio pratico:
SRL società immobiliare affida appalto per riqualificare energeticamente un proprio immobile abitativo.
Costo complessivo lavoro: 100.000 Euro.
IVA: su 50K si applica quella ridotta al 10% e sulla parte restante il 22% quindi 50.000*0,1 + 50.000*0,22 = 16.000 Euro di IVA.
L'intervento complessivamente genera un esborso complessivo di: 116.000 Euro.
La detrazione mettiamo che, in funzione degli interventi fatti, sia così suddivisa: Euro 16.000 non agevolabili + Euro 60.000 al 50% + Euro 40.000 al 65%.
Vuol dire che il credito di imposta (comprendendo l'IVA) sarebbe di Euro: 60.000*0.5 + 40.000*0.65 = 56.000 Euro
Mettiamo ora che l'immobile per la SRL rappresenti un immobile MERCE:
Immobili Merce: guida fiscale completa - Fiscomania
Se ben capisco in tal caso succederanno i seguenti fatti:
- il costo del lavoro (IVA esclusa) pari ad Euro 100.000 andrà contabilmente ad aumentare il valore dell'immobile che, essendo merce, è inserito nelle rimanenze (variazione in aumento nel C/EC nell'esercizio supponiamo di termine dei lavori);
- Verrà contabilizzato tra i ricavi un credito imposta pari ad Euro 56.000: ma solo dopo che esso comparirà nel Cassetto Fiscale della società (quindi non prima del 10/03 dell'esercizio successivo nel quale si è sostenuto il costo);
- L'IVA complessivamente pagata (Euro 16.000) non sarà certamente interamente indetraibili dato che l'impresa - essendo immobiliare - derogherebbe appunto dal criterio generale di indetraibilità dell'IVA sugli immobili abitativi (art. 19-bis1 co. 1 lett. i) del DPR 633/72).
MA LA MIA DOMANDA E': l'IVA rientrerebbe nel gioco del PRO-RATA oppure l'operazione di ristrutturazione si potrebbe configurare come "Acquisto connesso all’effettuazione di operazione imponibile occasionale in costanza di esercizio di attività esente" ?
In questo secondo caso (art. 19 co. 2 del DPR n 633/72) ci sarebbe diretta afferenza e quindi, a mio modo di vedere, intera detraibilità dell'IVA....
Ma se così fosse allora vedo come ben difficile che il legislatore consenta di calcolare il credito di imposta comprendendo l'IVA perchè la SRL avrebbe un doppio vantaggio:
- si detrae tutti i 16.000 euro di IVA;
- si genera un credito d'imposta anche su una parte di quei 16.000 euro...
L'AdE, nelle spiegazioni relative al credito di imposta per le sanificazioni ambienti, specifica che se l'IVA sostenuta per quella attività fosse indetraibile per la società allora il credito imposta va calcolato comprendendola mentre nel caso di IVA detraibile essa va scorporata dal calcolo del credito di imposta:
Credito d’imposta adeguamento e sanificazione: il calcolo e al netto dell’IVA - InvestireOggi.it
Quindi è probabile che anche per il credito imposta sugli interventi immobiliari bisogna seguire lo stesso criterio....
Cosa dite?