Estero, immobili:

per me e' una tassa solo per italiani
che hanno casa all'estero

No.
E' per tutte le persone fisiche residenti in Italia che abbiano proprietà immobiliari all'estero:
http://www.amblussemburgo.esteri.it...5E17535B9D7/59463/IVIE_Circolare_2_7_2013.pdf

<<A decorrere dal periodo d’imposta 2011, l’IVIE è dovuta sul valore degli
immobili situati all’estero detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale dalle
persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso essi siano destinati.>>

E usa la definizione più ampia di "persona residente":
<<Tali criteri sono, come noto, alternativi essendo sufficiente che sia verificato anche uno solo di essi affinché una persona fisica possa considerarsi fiscalmente residente in Italia.>>

Ad esempio, la moglie di Iakko, se anche torna ad essere residente nello stato di cui è cittadina, se resta con lui deve pagare.
 
:no::no::no:cittadini RESIDENTI in italia

Peggio ancora: persone fisiche fiscalmente residenti in Italia.
Si escludono quindi le propruietà di società di comodo, ma ci si mette anche persone straniere che risiedono parzialmente in Italia, se hanno un sufficiente legame, anche affettivo, con l'Italia.
 
perfetto si ricambierà residenza e fanc.....:rolleyes:

scusa iakko ma tu dovresti avere un commercialista avendo un'attività. cosa ci sta a fare?:rolleyes: comunque c'è il modo di dichiararlo in ritardo con una penale piuttosto salata. a questo punto io farei l'indiano
 
Per iakko: in pratica è più o meno come aver ammazzato qualcuno....
"La omessa o irregolare compilazione del Quadro RW, pur essendo uno strumento di puro monitoraggio e pur non pur determinando tale modello alcun carico tributario, è punita con la salatissima sanzione dal 10% al 50% degli importi non indicati relativi alle consistenze di fine anno (Sezione II) o dei vari trasferimento effettuati nell’anno da, verso e sull’estero (Sezione III). È inoltre prevista la «confisca di beni di corrispondente valore» corrispondente agli importi non indicati delle consistenze di fino anno.

Tali sanzioni, riguardando ogni singolo RW di ogni singolo anno, potrebbero cumularsi[4] qualora il contribuente, pur in assenza di variazioni nei dati da dichiarare, ometta la comunicazione per più anni.

Alle sanzioni sono applicabili le norme sulla definizione agevolata (riduzione ad un terzo in caso di pagamento senza ricorso). Ma soprattutto sono applicabili le norme sul ravvedimento: l’Agenzia delle Entrate consente di integrare la dichiarazione dell’anno precedente mediante l’invio di una dichiarazione dei redditi “integrativa” però richiede il versamento di una sanzione proporzionale, rispetto a quella “ordinariamente” prevista dal 10% al 50% degli importi non indicati seppur ridotta all’1,25%, se il pagamento spontaneo avviene entro la scadenza della dichiarazione dell’anno successivo.

In questo momento e fino al 30.9.2012, salvo che siano iniziate attività di accertamento fiscale, sono sanabili le omissioni relative all’anno 2010.

Innovativa interpretazione dell’Associazione Dottori Commercialisti

È di pochi giorni fa l’emanazione dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti, ad opera di una sua commissione formata da prestigiosi tributaristi, della norma di comportamento n 185/2012 la quale ritiene, in difformità dall’orientamento dell’Agenzia che per sanare la mancata compilazione del modulo RW (sezioni II e III) è sufficiente presentare una dichiarazione integrativa con il quadro compilato «entro il termine di accertamento del relativo periodo di imposta e prima dell’avvio di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria», pagando la consueta sanzione prevista per le dichiarazioni fiscali “integrative” pari a 258 euro (articolo 8, penultimo periodo del comma 1 del D.Lgs 471/1997) e non anche quella proporzionale dal 10% al 50% del valore non indicato. La norma inoltre ritiene che i 258 euro di sanzione possano essere ridotti a un ottavo della stessa (ridotti a 32 euro), per mezzo dell ravvedimento operoso (se l’integrazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva). L’eventuale sanatoria spontanea consentirebbe, secondo la norma di comportamento 185, di evitare la confisca. L’interpretazione si fonda sul fatto che L’Agenzia delle Entrate ha affermato, in un caso analogo, che la dichiarazione integrativa richiede un versamento della sanzione fissa di 258 euro.

L’Agenzia delle Entrate, invece, nonostante l’invio della dichiarazione fiscale integrativa, ritiene attualmente che sia dovuta la sanzione proporzionale dal 10% al 50% degli importi non indicati, seppur ridotta all’1,25% (1/8 del 10%), qualora il pagamento spontaneo avvenga entro la scadenza della dichiarazione dell’anno successivo.

Con pressochè certezza matematica l’Agenzia delle Entrate prima o poi affermerà, confermandola, la sua sua differente interpretazione, col rischio che, in caso di “autodenuncia” con sole 258 euro, proceda dritta dritta alla erogazione delle elevatissime sanzioni “piene”.



Tributi paralleli all’obbligo di Quadro RW relativi ad investimenti effettuati / detenuti all’estero:

- Imposta sui depositi di c/c esteri (europei ed extraeuropei): 34,20 euro oppure 0,10%.

- Imposta sulle attività finanziarie estere (“IVAFE”) : 0,10%.

- Imposta sugli immobili detenuti all’estero (“IVIE”): 0,76%.

Il regime sanzionatorio. Per le nuove imposte patrimoniali, Ivie e Ivafe, si applicano le stesse sanzioni previste per l’Irpef: l’omessa o infedele dichiarazione dei redditi esteri è punita con la sanzione dal 100 al 200% della maggiore imposta accertata, aumentate di un terzo a norma dell’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 471/1997.



Presunzione assoluta di evasione per quei fondi detenuti in paradisi fiscali e in violazione del monitoraggio fiscale (“Quadro RW”)

Il Decreto Legge 1/7/2009 n. 78 (conv. nella Legge 3/8/2009 n. 102), che ha introdotto il cosiddetto Scudo-ter, fors’anche per “invogliare” ad aderirne, all’art. 12 ha introdotto con decorrenza 1° luglio 2009 una nuova presunzione legale relativa secondo cui le attività detenute in paradisi fiscali[5] in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale si presumono conseguite con redditi sottratti a tassazione in Italia, salvo che il contribuente riesca a dare la difficilissima prova contraria. Esempio: un residente fiscale italiano detiene fondi od azioni a Montecarlo: viene scoperto e quindi si vede:

- “ricalcolato” il proprio reddito soggetto ad imposizione (aumentato della somma individuata, la norma non prevede oltretutto secondo quali regole debbano essere assoggettati questi redditi presunti: si applicherà la tassazione ordinaria ad aliquote progressive o la tassazione per le rendite di capitali?) ;

- sanzionato dal 200 al 400% nel caso abbia presentato una dichiarazione (oppure sanzionato dal 240 al 480% in caso di mancata presentazione di alcuna dichiarazione);

- sanzionato per l’inadempimento al “monitoraggio fiscale”.

Praticamente cifre anche superiori ai capitali detenuti all’estero.
 
scusa iakko ma tu dovresti avere un commercialista avendo un'attività. cosa ci sta a fare?:rolleyes: comunque c'è il modo di dichiararlo in ritardo con una penale piuttosto salata. a questo punto io farei l'indiano

Figurati che il mio commercialista mi ha detto che, per la seconda parte della norma in questione, rischio pure io quando emigrerò in Danimarca.
Quando otterrò la residenza in Danimarca trasferirò i miei soldi su un conto danese (corone, non euretti :p).
In Danimarca non puoi aprire un conto senza avere la residenza fiscale, quindi per loro sono a posto.
Ma sembra che da noi non basti essere residente fiscalmente all'estero per un altro paese per esserlo per l'Italia. Si applicano tempi burocratici di alcuni mesi.
E, secondo certe interpretazioni, in quei mesi dovrei pagare al fisco italiano per il possesso di un conto estero, pur essendo, per i danesi, fiscalmente residente da loro.

Io non pago gli italiani. Pago i danesi...
 
Figurati che il mio commercialista mi ha detto che, per la seconda parte della norma in questione, rischio pure io quando emigrerò in Danimarca.
Quando otterrò la residenza in Danimarca trasferirò i miei soldi su un conto danese (corone, non euretti :p).
In Danimarca non puoi aprire un conto senza avere la residenza fiscale, quindi per loro sono a posto.
Ma sembra che da noi non basti essere residente fiscalmente all'estero per un altro paese per esserlo per l'Italia. Si applicano tempi burocratici di alcuni mesi.
E, secondo certe interpretazioni, in quei mesi dovrei pagare al fisco italiano per il possesso di un conto estero, pur essendo, per i danesi, fiscalmente residente da loro.

Io non pago gli italiani. Pago i danesi...

ma secondo te questi infami farebbero una rogatoria internazionale per verificare l'esistenza di qualche decina di migliaia di euro su una persona fisica? secondo me no.
 
Prossima fermata: far pagare le tasse italiane a tutti i cittadini italiani, ovunque essi residano e ottengano il proprio reddito:D:bow:
 
ma secondo te questi infami farebbero una rogatoria internazionale per verificare l'esistenza di qualche decina di migliaia di euro su una persona fisica? secondo me no.

Anche secondo me no.
Quindi non pago. E comunque sarò nullatenente in Italia. Ce li voglio vedere a chiede un sequestro su un conto corrente danese.
 
Prossima fermata: far pagare le tasse italiane a tutti i cittadini italiani, ovunque essi residano e ottengano il proprio reddito:D:bow:

Molti piddini e montiani di AP si sono già detti favorevoli...
 
- ESTERO, IMMOBILI: Scatta la nuova Imposta sul valore degli immobili all'estero. Va pagata dai residenti in Italia con proprietà all'estero. L'aliquota è dello 0,76% del valore dell'immobile.



cioè mia moglie cittadina straniera ma residente in Italia,se è proprietaria di immobili nel suo paese dovrebbe pagare allo stato italiano:eek::confused:

Fattelo vendere per 1000€ e rivendiglielo per la stessa cifra.
 
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