JacksonT
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Sì e si legge anche:Dall'articolo si legge:
«Nel caso di contratti di fornitura di energia elettrica a prezzo fisso e a tempo determinato - si legge nella delibera - oppure a prezzo fisso e a tempo indeterminato ma con condizioni economiche a tempo determinato» offerti a clienti domestici o a imprese con meno di 50 dipendenti e 10 milioni di fatturato
Le compagnie energetiche, pertanto, potranno applicare questi oneri ai contratti di durata determinata, solitamente 12 o 24 mesi, e a prezzo fisso. Analogamente, un indennizzo in loro favore è previsto se il cliente disdetta i contratti a tempo indeterminato nel periodo di vigenza di un'offerta speciale. Al venditore spetta, comunque, l'onere di provare effettività ed entità della perdita.
I contratti domestici non hanno durata determinata. Il prezzo può cambiare ma il contratto rimane quello.
L'ultima postilla poi è abbastanza esplicativa.
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