Dunque, alla luce della recente circolare Circolare Ade n° 30 del 27-10-2023, vorrei fare un pò il punto della situazione sulla questione “bollo” per le cripto attività, che a decorrere da quest’anno sarà pagato con la dichiarazione dell’anno prossimo e per il quale prevedo dubbi a iosa a partire dalla compilazione delle famigerate colonne 7 ed 8 dell’RW, che adesso bisognerà indicare con precisione, atteso che da li poi ne discende il calcolo del “bollo”, così come gentilmente digitalizzato nel primo post da rodrig11.
Premetto che mi riferisco a persone fisiche con cripto attività gestite in regime dichiarativo, ovvero la maggior parte degli utenti del FOL.
Situazione sino al 31/12/2022
Fino al 31 dicembre 2022 è esclusa l’applicazione dell’imposta di bollo per i rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività detenute mediante i conti digitali, a prescindere dalla verifica del requisito della territorialità, allorquando i “conti” non appaiono assimilabili a conti correnti “bancari”, soggetti alla disciplina sulla trasparenza bancaria.
L’imposta non è, dovuta in relazione al conto corrente estero, attraverso cui transitano le somme di denaro destinate all’apertura del wallet, in quanto non si realizza il presupposto territoriale di applicazione dell’imposta di bollo per i contratti conclusi al di fuori del territorio dello Stato e per gli eventuali estratti conto redatti all’estero. Attenzione: in questo caso si presume che l’Ade intenda un IBAN non riconducibile direttamente al cliente, bensì ad un iban riconducibile allo stesso intermediario od operatore (exchanger) ove depositiamo i fondi.
In relazione al conto corrente estero è, invece, dovuta l’IVAFE, ai sensi dell’articolo 19, comma 18, del decreto legge n. 201 del 2011, in misura fissa di euro 34,20, salvo l’ipotesi che il valore medio di giacenza annuo risultante dall’estratto conto è complessivamente non superiore a euro 5.000. Questo caso riguarda coloro che direttamente aprono un conto corrente estero dal quale successivamente inviano i fondi all’operatore o intermediario che acquista poi le cripto attività; Quindi non è dovuta IVAFE per le cripto attività;
In ogni caso è ormai definitivamente acclarato che il monitoraggio fiscale, previa compilazione del quadro RW, andasse adempiuto S E M P R E senza alcun limite d’importo e che i paventati limiti di 5K e/o 15K non riguardassero affatto il monitoraggio fiscale, bensì esclusivamente i conti correnti esteri di natura bancaria così come più volte ribadito nel FOL “Cripto e dichiarazione dei redditi”
Situazione dal 1/1/2023
A decorrere dal 1° gennaio 2023, in assenza di un intermediario che applichi l’imposta di bollo, trova applicazione un’imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA) detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato che operano quindi in regime dichiarativo (la maggioranza degli utenti del FOL).
L’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta è costituito dalle cripto attività suscettibili di produrre redditi ai sensi della lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 del Tuir.
ATTENZIONE: Tale imposta (IVCA) è dovuta in tutti i casi in cui l’imposta di bollo non è applicata dall’intermediario, ovvero nel caso in cui, ad esempio, le cripto-attività siano detenute presso intermediari non residenti o archiviate su chiavi USB, personal computer e smartphone. In assenza di un intermediario residente che abbia applicato l’imposta di bollo, si applica l’IVCA detenute da un soggetto fiscalmente residente in Italia indipendentemente dalle modalità di archiviazione delle stesse e del luogo in cui sono detenute.
L’ IVCA si applica al 2 per mille, da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi e quindi anche a saldo ed in acconto (da non credere!?)
La base imponibile è costituita dal valore corrispondente al valore delle cripto-attività al termine di ciascun anno solare rilevato dalla piattaforma dell’exchange dove è avvenuto l’acquisto della stessa. Nel caso in cui le cripto-attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre si deve far riferimento al valore rilevato al termine del periodo di detenzione. l’imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di cripto-attività cointestate.
Quindi,
il valore di colonna 8 dell’ RW comprende sia il valore al 31/12 e sia il valore al termine della detenzione, così come io e alcuni altri utenti ci siamo sgolati a sostenere sin dal vol 1 del FOL “cripto e dichiarazione dei redditi”. Se non si adotterà questo tipo di calcolo dall’ 1/1/2023,
non solo si sbaglierà il monitoraggio fiscale ma si determinerà l’IVCA in maniera errata!