Foglio compilazione qudro RW per le crypto

Buongiorno, qualcuno ha fatto monitoraggio da solo, oppure vi siete appoggiato a un commercialista ? Fare la sanatoria solo per lo 0,5% di mancata dichiarazione è complicato oppure a vostro avviso si può fare in autonomia senza particolari problemi ?
Ciao, ho anche io le stesse domande
 
Io mi sono trovato molto bene con CheckSig che si appoggia allo studio Avella
 
ma giusto pe capire, queste società forniscono solo un software che devo compilare, oppure ti seguono chiedendoti l'estrazione dei file anche dei movimenti della blockchain e poi ti ricostruiscono la situazione ? Perchè ricostruire la situazione non è banale in molti casi, ed è la parte più rilevante del lavoro.
 
Buongiorno a tutti.
Sto compilando il Quadro RW e avrei bisogno di qualche delucidazione:
- per quanto riguarda il valore iniziale oltre ai bonifici che ho convertito immediatamente in cripto devo sommare anche airdrop e cashback?
- riguardo i bonifici in euro che non sono mai stati convertiti in criptovalute ma sono stati usati completamente per fare acquisti con la Visa Binance devo indicarli sia nel valore iniziale (somma dei bonifici) che in quello finale (quanto speso + quanto rimasto dei bonifici effettuati a questo scopo quindi indicando a tutti gli effetti la stessa cifra)?

Grazie a chiunque vorrà rispondere per l'aiuto.
 
Mi sembra di capire che per la sanatoria servano anche le contabili dei bonici, essendo antecedenti i due anni Fineco nemmemo me li fa scaricare !!
 
se non puoi risalire ai prezzi di carico delle cripto che ancora possiedi, puoi sfruttare una misura che era presente nella scorsa legge di bilancio: la "rideterminazione del prezzo di carico", ovvero paghi il 14% del valore che la cripto aveva l'1/1/2023 e da quel momento in poi il suo prezzo di carico sarà proprio quel prezzo. scadeva il 30 settembre, hanno prorogato al 15 novembre (d.l. 132 del 29/09/2023 art. 2)

in verità questo non ti basta se non hai mai neanche monitorato. dovrai sottoporti alla procedura di sanatoria: Schede - Regolarizzazione delle cripto-attività - Che cos'è - Agenzia delle Entrate
che differenza c'è tra questa e il ravvedimento operoso?
 
Se il valore finale al 31/12/2022 è zero il punto 8 del quadro RW bisogna lasciarlo in bianco ?
 
che differenza c'è tra questa e il ravvedimento operoso?
ciao. ravvedimento e sanatoria sono entrambi modi volontari per porre rimedio a una violazione passata, il primo consiste nel pagare una sanzione ridotta in base a cosa hai evaso e a quanto tempo è passato dalla violazione, la seconda pure. quale ti conviene? ciascuna ha le sue regole e tempi e devi entrare nel dettaglio per simulare e confrontare le due sanzioni nel tuo caso.
 
Se il valore finale al 31/12/2022 è zero il punto 8 del quadro RW bisogna lasciarlo in bianco ?
Mi rispondo da solo.
Ho trovato questo su internet:

Nella “colonna 8 – valore finale”, dovrà essere indicato il valore al termine del periodo di imposta ovvero al 31.12.2022. Qualora le criptovalute siano cedute prima del termine del periodo d’imposta, dovrà essere indicato il valore all’ultimo giorno del 2022.

In sostanza se, ad esempio, l'ultimo giorno che ho detenuto e venduto cripto prima del 31/12/2023 per un controvalore di 1500 € , tale valore va inserito nella colonna 8.
Ecco perchè non mi accettava lo zero sulla colonna 8.
 
Mi rispondo da solo.
Ho trovato questo su internet:

Nella “colonna 8 – valore finale”, dovrà essere indicato il valore al termine del periodo di imposta ovvero al 31.12.2022. Qualora le criptovalute siano cedute prima del termine del periodo d’imposta, dovrà essere indicato il valore all’ultimo giorno del 2022.

In sostanza se, ad esempio, l'ultimo giorno che ho detenuto e venduto cripto prima del 31/12/2023 per un controvalore di 1500 € , tale valore va inserito nella colonna 8.
Ecco perchè non mi accettava lo zero sulla colonna 8.
Concordo.

Ma 1500€ è quello che ti è arrivato sul tuo conto una volta fatto cash out oppure è il valore delle crypto nel sito il giorno che hai ritirato?
Perché io ho delle commissioni di decine di euro nel fare cash out
 
Concordo.

Ma 1500€ è quello che ti è arrivato sul tuo conto una volta fatto cash out oppure è il valore delle crypto nel sito il giorno che hai ritirato?
Perché io ho delle commissioni di decine di euro nel fare cash out
Poichè sono soldi detenuti all'estero immagino che sia l'ultimo bonifico, cioè cash out, verso un conto italiano.
 
Concordo.

Ma 1500€ è quello che ti è arrivato sul tuo conto una volta fatto cash out oppure è il valore delle crypto nel sito il giorno che hai ritirato?
Perché io ho delle commissioni di decine di euro nel fare cash out
per quest'anno o uno o l'altro non ti cambia nulla, non dovrai pagarci ivafe. per il prossimo anno, se sono commissioni di vendita usa il valore netto; se sono commissioni per trasferire euro da exchange a un tuo cc italiano, immagino ti sia richiesto di usare il valore lordo.
 
Ciao a tutti, non ci si sente da un po.

Ho letto la circolare ADE N. 30 /E del 27 ottobre 2023 in particolare per quanto attiene l'Imposta sul valore delle cripto-attività, che deve essere applicata da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato che detengono criptoattività e sulle quali non è stata applicata l’imposta di bollo, ovvero da parte di chi opera in regime dichiarativo senza intermediari quali sostituti d'imposta, in pratica la stragrande maggioranza degli utenti del FOL.

Bene, la circolare afferma: " .....Ai sensi del combinato disposto dei commi 18 e 21 dell’articolo 19 del decreto legge n. 201 del 2011, per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso relativi all’imposta sul valore delle cripto-attività si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo.....".
Cioè, se non ho capito male, l'Imposta sul valore delle cripto-attività andrebbe versata in acconto e a saldo? ma è possibile questa cosa?

Sicuramente mi sfugge qualcosa.​
 
Ciao a tutti, non ci si sente da un po.

Ho letto la circolare ADE N. 30 /E del 27 ottobre 2023 in particolare per quanto attiene l'Imposta sul valore delle cripto-attività, che deve essere applicata da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato che detengono criptoattività e sulle quali non è stata applicata l’imposta di bollo, ovvero da parte di chi opera in regime dichiarativo senza intermediari quali sostituti d'imposta, in pratica la stragrande maggioranza degli utenti del FOL.

Bene, la circolare afferma: " .....Ai sensi del combinato disposto dei commi 18 e 21 dell’articolo 19 del decreto legge n. 201 del 2011, per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso relativi all’imposta sul valore delle cripto-attività si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo.....".
Cioè, se non ho capito male, l'Imposta sul valore delle cripto-attività andrebbe versata in acconto e a saldo? ma è possibile questa cosa?

Sicuramente mi sfugge qualcosa.​
bentrovato, ci mancavi! sì, l'ivafe si è sempre pagata a saldo-acconto, sotto certe condizioni.

dunque,
se, una volta calcolate le singole ivafe, il totale ivafe dovuto è <12€, non si versa niente;
se è <51,65, l'acconto per l'anno successivo NON si paga;
se è tra 51,65 e 257,52 si paga anche l'acconto in un'unica rata (30 nov);
se è >257,52 si paga l'acconto in 2 rate (il 40% il 30 giu, il 60% il 30 nov).
 
bentrovato, ci mancavi! sì, l'ivafe si è sempre pagata a saldo-acconto, sotto certe condizioni.

dunque,
se, una volta calcolate le singole ivafe, il totale ivafe dovuto è <12€, non si versa niente;
se è <51,65, l'acconto per l'anno successivo NON si paga;
se è tra 51,65 e 257,52 si paga anche l'acconto in un'unica rata (30 nov);
se è >257,52 si paga l'acconto in 2 rate (il 40% il 30 giu, il 60% il 30 nov).
Come al solito preciso, puntuale e perfetto...
Ti ringrazio per la risposta, non ho mai approfondito questo aspetto non avendo mai pagato ivafe, ma....lasciamelo dire: Il "bollo" in acconto è una cosa che non si puo sentire, davvero! andiamo avanti.
 
Dunque, alla luce della recente circolare Circolare Ade n° 30 del 27-10-2023, vorrei fare un pò il punto della situazione sulla questione “bollo” per le cripto attività, che a decorrere da quest’anno sarà pagato con la dichiarazione dell’anno prossimo e per il quale prevedo dubbi a iosa a partire dalla compilazione delle famigerate colonne 7 ed 8 dell’RW, che adesso bisognerà indicare con precisione, atteso che da li poi ne discende il calcolo del “bollo”, così come gentilmente digitalizzato nel primo post da rodrig11.

Premetto che mi riferisco a persone fisiche con cripto attività gestite in regime dichiarativo, ovvero la maggior parte degli utenti del FOL.

Situazione sino al 31/12/2022

Fino al 31 dicembre 2022 è esclusa l’applicazione dell’imposta di bollo per i rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività detenute mediante i conti digitali, a prescindere dalla verifica del requisito della territorialità, allorquando i “conti” non appaiono assimilabili a conti correnti “bancari”, soggetti alla disciplina sulla trasparenza bancaria.

L’imposta non è, dovuta in relazione al conto corrente estero, attraverso cui transitano le somme di denaro destinate all’apertura del wallet, in quanto non si realizza il presupposto territoriale di applicazione dell’imposta di bollo per i contratti conclusi al di fuori del territorio dello Stato e per gli eventuali estratti conto redatti all’estero. Attenzione: in questo caso si presume che l’Ade intenda un IBAN non riconducibile direttamente al cliente, bensì ad un iban riconducibile allo stesso intermediario od operatore (exchanger) ove depositiamo i fondi.

In relazione al conto corrente estero è, invece, dovuta l’IVAFE, ai sensi dell’articolo 19, comma 18, del decreto legge n. 201 del 2011, in misura fissa di euro 34,20, salvo l’ipotesi che il valore medio di giacenza annuo risultante dall’estratto conto è complessivamente non superiore a euro 5.000. Questo caso riguarda coloro che direttamente aprono un conto corrente estero dal quale successivamente inviano i fondi all’operatore o intermediario che acquista poi le cripto attività; Quindi non è dovuta IVAFE per le cripto attività;

In ogni caso è ormai definitivamente acclarato che il monitoraggio fiscale, previa compilazione del quadro RW, andasse adempiuto S E M P R E
senza alcun limite d’importo e che i paventati limiti di 5K e/o 15K non riguardassero affatto il monitoraggio fiscale, bensì esclusivamente i conti correnti esteri di natura bancaria così come più volte ribadito nel FOL “Cripto e dichiarazione dei redditi”
Situazione dal 1/1/2023

A decorrere dal 1° gennaio 2023, in assenza di un intermediario che applichi l’imposta di bollo, trova applicazione un’imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA) detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato che operano quindi in regime dichiarativo (la maggioranza degli utenti del FOL).

L’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta è costituito dalle cripto attività suscettibili di produrre redditi ai sensi della lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 del Tuir.

ATTENZIONE: Tale imposta (IVCA) è dovuta in tutti i casi in cui l’imposta di bollo non è applicata dall’intermediario, ovvero nel caso in cui, ad esempio, le cripto-attività siano detenute presso intermediari non residenti o archiviate su chiavi USB, personal computer e smartphone. In assenza di un intermediario residente che abbia applicato l’imposta di bollo, si applica l’IVCA detenute da un soggetto fiscalmente residente in Italia indipendentemente dalle modalità di archiviazione delle stesse e del luogo in cui sono detenute.

L’ IVCA si applica al 2 per mille, da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi e quindi anche a saldo ed in acconto (da non credere!?)

La base imponibile è costituita dal valore corrispondente al valore delle cripto-attività al termine di ciascun anno solare rilevato dalla piattaforma dell’exchange dove è avvenuto l’acquisto della stessa. Nel caso in cui le cripto-attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre si deve far riferimento al valore rilevato al termine del periodo di detenzione. l’imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di cripto-attività cointestate.​

Quindi, il valore di colonna 8 dell’ RW comprende sia il valore al 31/12 e sia il valore al termine della detenzione, così come io e alcuni altri utenti ci siamo sgolati a sostenere sin dal vol 1 del FOL “cripto e dichiarazione dei redditi”. Se non si adotterà questo tipo di calcolo dall’ 1/1/2023, non solo si sbaglierà il monitoraggio fiscale ma si determinerà l’IVCA in maniera errata!
 

Situazione sino al 31/12/2022​

Fino al 31 dicembre 2022 è esclusa l’applicazione dell’imposta di bollo per i rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività detenute mediante i conti digitali, a prescindere dalla verifica del requisito della territorialità, allorquando i “conti” non appaiono assimilabili a conti correnti “bancari”, soggetti alla disciplina sulla trasparenza bancaria.

L’imposta non è, dovuta in relazione al conto corrente estero, attraverso cui transitano le somme di denaro destinate all’apertura del wallet, in quanto non si realizza il presupposto territoriale di applicazione dell’imposta di bollo per i contratti conclusi al di fuori del territorio dello Stato e per gli eventuali estratti conto redatti all’estero. Attenzione: in questo caso si presume che l’Ade intenda un IBAN non riconducibile direttamente al cliente, bensì ad un iban riconducibile allo stesso intermediario od operatore (exchanger) ove depositiamo i fondi.

In relazione al conto corrente estero è, invece, dovuta l’IVAFE, ai sensi dell’articolo 19, comma 18, del decreto legge n. 201 del 2011, in misura fissa di euro 34,20, salvo l’ipotesi che il valore medio di giacenza annuo risultante dall’estratto conto è complessivamente non superiore a euro 5.000. Questo caso riguarda coloro che direttamente aprono un conto corrente estero dal quale successivamente inviano i fondi all’operatore o intermediario che acquista poi le cripto attività;

tutto corretto, però attenzione a ciò che ti ho sottolineato: lì sta palando del BOLLO, quindi giustamente ti dice che non si paga sui cc ESTERI: sui cc esteri si paga l'ivafe. E infatti subito dopo te lo ricorda. Tuttavia, quel periodo che ti ho metto in corsivo (p.42 della circolare) già mi aveva fatto storcere il naso nella bozza di giugno perché non distingue tra cc di servizio (che NON è a tuo nome) e cc a tuo nome. Io ho sempre argomentato che la liquidità su exchange non è su un cc estero a tuo nome, quindi no ivafe. Quella formulazione, corretta per descrivere un cc estero in astratto, è però ambigua nel nostro contesto.
 
Tuttavia, quel periodo che ti ho metto in corsivo (p.42 della circolare) già mi aveva fatto storcere il naso nella bozza di giugno perché non distingue tra cc di servizio (che NON è a tuo nome) e cc a tuo nome. Io ho sempre argomentato che la liquidità su exchange non è su un cc estero a tuo nome, quindi no ivafe. Quella formulazione, corretta per descrivere un cc estero in astratto, è però ambigua nel nostro contesto.

Condivido pienamente, ed ecco perchè l'unica discriminante certa rimane l'IBAN...effettivamente la liquidità su exchange su un cc estero non a tuo nome, non sconta ivafe, perchè l'ivafe si paga sui depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero, indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi) e univocamente riconducibili al soggetto fiscale.​

tutto corretto, però attenzione a ciò che ti ho sottolineato: lì sta palando del BOLLO, quindi giustamente ti dice che non si paga sui cc ESTERI: sui cc esteri si paga l'ivafe. E infatti subito dopo te lo ricorda.

Certo, certo si sta parlando di bollo, infatti mi riferisco al cap. 2.3.6 pag. 42 della circolare N. 30 /E del 27/10/2023 che ha come oggetto, appunto, "Imposta di bollo".
Ma il senso delle mie parole, che evidentemente non ho esplicitato a sufficienza, era diverso e ti ringrazio per aver sollevato l'eccezione.
Devi partire dal presupposto che alcuni utenti ritengono che "il bollo" e L'IVAFE sostanzialmente siano la medesima cosa perchè entrambi sono due imposte.....sicuramente lo avrai notato dal tenore di alcuni commenti.
Quindi il senso delle mie parole è il seguente, provo a dirlo con parole diverse e mi riferisco a PF in regime dichiarativo:
Non si paga imposta di bollo in relazione al conto corrente estero, attraverso cui transitano le somme di denaro destinate all’apertura del wallet. (attenzione, l'ivafe sino al 31/12/2022 non si paga sulle criptovalute; dal 1/1/2023 si continuerà a non pagare IVAFE, ma si sconterà l ’imposta sul valore delle cripto-attività, che nulla ha a che vedere con IVAFE dei c.c......).
Per evitare fraintendimenti ho aggiunto il criterio dell'IBAN, perchè è questo aspetto che ci permette di capire se quel determinato conto corrente è riconducibile univocamente a noi, in quanto soltanto in questa eventualità si paga IVAFE.
Penso che queste parole avrebbe dovuto inserirle l'ADE per una maggiore intelligenza della circolare di che trattasi.....anche se l'oggetto del paragrafo rimane l'imposta di bollo.​

Spero di aver chiarito, anzi, ti sarei grato di disquisire in merito qualora tu non condivida la mia impostazione, ciò a beneficio di tutti.

Qualora condividessi l'impostazione potresti integrare il post iniziale, così almeno ci capiamo su cos'è l'IVAFE, il bollo e, a decorrere dal 1/1/2023, l'Imposta sul Valore delle criptoattività, tutte applicate in ragione dello 0,2%.

Se ritieni opportuno modificare, fallo pure.
 
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