Fondi Pensione Vol.12

I contributi non dedotti - per definizione - sono stati assoggettati ad imposta (essendo, appunto, non dedotti).

Non vedo motivo nè logico nè matematico per non tenerne conto anche nell'anticipazione, come d'altra parte testimoniato da chi l'ha richiesta.
Poi in caso di reintegro anche il credito d'imposta sarà calcolato di conseguenza.

In che modo un contributo non dedotto e' assoggettato a tassazione x definizione. Non capisco?
 
Presento copia del prospetto di anticipazione definitiva da me ottenuto nel 2018 per Acquisto prima casa.
Come potete vedere, le quote si calcolano come ho detto io (la mia situazione comprende un po' di tutto: altre anticipazioni già ottenute, contributi esenti, contributi non dedotti).

Presento il documento soprattutto per un motivo: come avevo accennato è rilevante anche l'anno in cui sono stati conferiti i contributi, in quanto i calcoli per la tassazione IRPEF sono diversi nei vari periodi fino al 31/12/2000, dall' 1/1/2001 al 31/12/2006 e dall'1/1/2007.
Nei primi due periodi, infatti, è equivalente alla tassazione media (nel mio caso, purtroppo, oltre il 29%).

Per il resto, tutto come già comunicato.

Vedi l'allegato Anticipazione_3.pdf



PS. In particolare, occorre consultare la pagina 5 del documento.

Per la quota dal 2007 in poi si ha infatti:
Contributo maturato = 94.891
Anticipazione lorda = 59.594
Il rapporto tra i due è 63% (è più basso anche perché ho già avuto altre anticipazioni).

I contributi Esenti (2.015), Già tassati (27.963) e Non dedotti (4.089) sempre relativi al periodo dal 2007 assommano a 34.067.
Su di essi si applica la stessa proporzione del 63% e si ottiene la quota di anticipazione non assoggettata a tassazione (in questo caso del solo 23%): 21.395.

PS. Un paio di cose interessanti, che non avevo notato al tempo.
Apparentemente l'anticipazione richiesta esaurisce le quote dei primi due periodi prima di "intaccare" la posizione corrente. Come vedete nella tabellina a pagina 6, infatti, il montante ante 2000 e 2001-2006 viene liquidato completamente con l'anticipazione.
Nel contempo, è da notare anche che vengo tassato ulteriormente sulle anticipazioni precedenti (si nota in particolare per la quota di montante ante 2001, in cui, a fronte di montante residuo 0 per anticipazioni e riscatti precedenti, pago un'IRPEF di 144,13).
Sempre se ho letto bene la tabellina di riepilogo ;) [dove Montante Lordo Complessivo è in realtà la quota di montante destinata alla somma di tutte le anticipazioni al lordo dell'IRPEF]
In effetti il calcolo implica la seguente logica: è come se io avessi chiesto la somma delle tre anticipazioni nel 2018, se il calcolo dell'IRPEF si effettuasse tutto nel 2018, e se l'IRPEF già pagata in precedenza fosse solo un mio credito da compensare con quella dovuta.

PS2. Devo dire che ho faticato a ricostruire il tutto, anche perché il prospetto dà il totale delle anticipazioni lorde (93.887) ma non lo scinde tra in dettaglio tra quella corrente e quelle già ricevute in precedenza (per la cronaca: di 5.633 e di 18.311, rispettivamente) ma dà solo il riepilogo totale a pagina 6, dove espone la somma di 23.944.
 
Ultima modifica:
Ma perché continuate (continuiamo) a dar corda alle contestazioni del tizio confusionario, che ormai, un giorno sì e il giorno seguente pure , lancia ponendo in dubbio ora questo comma , ora quell’altro comma , ora l’articolo X, ora l’articolo Y del decreto 252/2005?
A mio avviso, giungo alla conclusione che il tizio non sa come passare il suo tempo e non trova di meglio che porre in essere queste contestazioni assurde alla legge, che per altro creano confusione negli utenti del forum, oltre che prendersi gioco di quanti cercano di spiegargli come stanno realmente le cose!
 
La rendita controassicurata non prevede l'erogazione di una seconda rendita, ma la corresponsione dell'eventuale capitale residuo ai beneficiari pro quota.

Per la questione della premorienza dei beneficiari (rispetto alla morte del percipiente la rendita controassicurata), lascio la risposta a chi sia più ferrato in materia.

NB. Mi sembra che, se l'obiettivo è quello di evitare una patrimoniale, si stia sparando a una mosca con un fucile da elefanti. Non ho nemmeno fatto i calcoli di alcune possibili ipotesi, ma credo che la possibilità di perdere/non disporre di cifre rilevanti sia più alta del rischio di una patrimoniale consistente.

NB. Anche il titolo è poco coerente con il quesito. Cosa c'entrano i fini successori con il desiderio di evitare una possibile patrimoniale per liquidità detenuta sul conto?

NB. Di norma un pensionato non può aprire un FP a proprio nome. Se ce l'ha, allora è stato aperto prima della maturazione del diritto. Se ce l'ha e non ha chiesto la prestazione, probabilmente lo sta già usando ai fini successori (esclusione dall'asse e nessuna imposta di successione). Ma, se ha già ottimizzato, perché dovrebbe cambiare idea ora? Per il rischio di uno 0,2% di patrimoniale? E, se è così bravo e attento, perché non investe in modo alternativo?

Insomma, la questione sembra abbastanza strampalata e confusa.

solo per precisare che la controassicurata volendo prevede anche che non venga erogato un capitale ai beneficiari. Copio e incollo da sito di cometa che è uno dei fondi negoziali con il maggior seguito qui sul forum (ma essendo le convenzioni fatte attraverso assofondi sono standard e uguali per praticamente tutti i fp):

Con restituzione del montante residuale (controassicurata)
Pagamento di una rendita all’aderente fino a che rimane in vita. Al momento del suo decesso viene versato ai beneficiari il capitale residuo, in un’unica soluzione o sotto forma di pagamento periodico.
 
Presento copia del prospetto di anticipazione definitiva da me ottenuto nel 2018 per Acquisto prima casa.
Come potete vedere, le quote si calcolano come ho detto io (la mia situazione comprende un po' di tutto: altre anticipazioni già ottenute, contributi esenti, contributi non dedotti).

Presento il documento soprattutto per un motivo: come avevo accennato è rilevante anche l'anno in cui sono stati conferiti i contributi, in quanto i calcoli per la tassazione IRPEF sono diversi nei vari periodi fino al 31/12/2000, dall' 1/1/2001 al 31/12/2006 e dall'1/1/2007.
Nei primi due periodi, infatti, è equivalente alla tassazione media (nel mio caso, purtroppo, oltre il 29%).

Per il resto, tutto come già comunicato.

Vedi l'allegato 2765667



PS. In particolare, occorre consultare la pagina 5 del documento.

Per la quota dal 2007 in poi si ha infatti:
Contributo maturato = 94.891
Anticipazione lorda = 59.594
Il rapporto tra i due è 63% (è più basso anche perché ho già avuto altre anticipazioni).

I contributi Esenti (2.015), Già tassati (27.963) e Non dedotti (4.089) sempre relativi al periodo dal 2007 assommano a 34.067.
Su di essi si applica la stessa proporzione del 63% e si ottiene la quota di anticipazione non assoggettata a tassazione (in questo caso del solo 23%): 21.395.

PS. Un paio di cose interessanti, che non avevo notato al tempo.
Apparentemente l'anticipazione richiesta esaurisce le quote dei primi due periodi prima di "intaccare" la posizione corrente. Come vedete nella tabellina a pagina 6, infatti, il montante ante 2000 e 2001-2006 viene liquidato completamente con l'anticipazione.
Nel contempo, è da notare anche che vengo tassato ulteriormente sulle anticipazioni precedenti (si nota in particolare per la quota di montante ante 2001, in cui, a fronte di montante residuo 0 per anticipazioni e riscatti precedenti, pago un'IRPEF di 144,13).
Sempre se ho letto bene la tabellina di riepilogo ;) [dove Montante Lordo Complessivo è in realtà la quota di montante destinata alla somma di tutte le anticipazioni al lordo dell'IRPEF]
In effetti il calcolo implica la seguente logica: è come se io avessi chiesto la somma delle tre anticipazioni nel 2018, se il calcolo dell'IRPEF si effettuasse tutto nel 2018, e se l'IRPEF già pagata in precedenza fosse solo un mio credito da compensare con quella dovuta.

PS2. Devo dire che ho faticato a ricostruire il tutto, anche perché il prospetto dà il totale delle anticipazioni lorde (93.887) ma non lo scinde tra in dettaglio tra quella corrente e quelle già ricevute in precedenza (per la cronaca: di 5.633 e di 18.311, rispettivamente) ma dà solo il riepilogo totale a pagina 6, dove espone la somma di 23.944.

Grazie per il prospetto, veramente ca22uto, il migliore visto finora, complimenti a fopen per la trasparenza (*). avrei solo valorizzato il dato dell'imponibile che mi pare la cosa più interessante per il resto 10 e lode.

(*) paradossalmente se si adeguano ai nuovi standard covip vengono a mancare l'80% dei dati forniti :wall:
 
Perché ci hai già pagato l'irpef quando lo hai guadagnato.

Questo è ovvio. Con l'adesione al fondo l'aderente acquista un diritto che usa nei limiti dettati e definiti dalla legge . Per quanto ricordo prima del 2007 la parte non dedotta veniva accantonata e contabilizzata al momento della prestazione finale. C'era l'apposito modulo dove l'aderente dichiarava anno x anno di aver dedotto , quanto dedotto o non dedotto.

Quindi prendo atto del nonchè che ha introdotto l'ADE cambiando la procedura :

. comunicazione annuale al fondo degli importi non dedotti
. importi non dedotti considerati attraverso il nonchè'
 
Previdenza: Cida, si mira ad incentivare quella complementare

Il negoziato tra Governo e parti sociali dovrebbe riaprire a metà maggio e, in tema di Riforma Pensioni e Previdenza, Cida è pronta a sedersi al tavolo.
Incentivare la previdenza complementare

Dopo il fallimento di Quota 100, Mario Mantovani riflette sulla flessibilità in uscita. Cida ritiene valide alcune formule, valuta positivamente tutti gli strumenti in grado di rendere più agevole la scelta personale. Formule del genere esistono già come l’Ape sociale, l’Ape aziendale e volontaria (da rivedere) e la Rita. Se ne possono inserire altre, pensandole non in senso assistenziale, bensì “nella logica di offrire un adeguato ‘cassetto degli attrezzi’ previdenziale ai giovani lavoratori“. Cida sta valutando formule assicurative da collegare al ‘secondo pilastro’ della previdenza complementare allo scopo di coprire eventuali ‘buchi’ contributivi in caso di perdita della capacità lavorativa o disoccupazione.
Sarebbe necessario “alzare il limite di deducibilità fiscale degli investimenti in previdenza complementare, fermo da anni ad un tetto appena superiore ai 5.000 euro“.

Previdenza: Cida, si mira ad incentivare quella complementare
 
Ho un grosso dubbio strategico sul fondo pensione, strumento su cui credo molto.
Ho meno di 30 anni e lavoro dal 2016 a t. ind. aderendo al fondo pensione negoziale dell'azienda (profilo bilanciato) per beneficiare anche del contributo datoriale. Credendo nello strumento ci verso anche i premi di rendimento annuali, quando distribuiti, e un contributo volontario %.
Nonostante questo ancora non saturo totalmente in plafond di deducibiltà.
I rendimenti del FP negoziale sono modesti anche nelle linee più "aggressive" (max 5,97% nel 2020 con rendimento medio composto degli ultimi 3 anni del 4,95%) con un costo (da tabella ISC) dello 0,23% per una permanenza di 35 anni (considerando un costo dell'1,80% della contribuzione versata che non sembra poco).
Vorrei aprire SecondaPensione Amundi per accumulare ulteriormente nel comparto più aggressivo però qui l'ISC a 35 anni è lo 0,86% (linea Espansione) ma con rendimenti superiori (Amundi SecondaPensione Espansione ESG|).

Vorrei iniziare versandoci 200€ mensili (direttamente dal c/c se possibile), dato che adesso il mio stile di vita lo consente, valutando tra qualche anno una riduzione a 150 o 100 a seconda delle esigenze finanziarie, però ho alcuni dubbi/considerazioni:
1) con questo ulteriore versamento sicuramente supererò la soglia di deducibilità quindi mi chiedo se sia ancora conveniente usare il FP piuttosto che un ETF?;
2) in caso di contributi non dedotti, avendo due FP distinti, il calcolo dell'ammontare di questi lo farà il CAF che mi fa la dichiarazione? Poi lo dovrò dichiarare io ad uno dei due fondi o ad entrambi per evitare la futura tassazione in sede di prestazione? Sapete come funziona?
3) immagino sia possibile trasferire l'intera posizione del fondo negoziale al fondo aperto e viceversa; in caso di trasferimento con contributi non dedotti e con PDR non tassabili neanche in fase di prestazione, questi dati vengono trasferiti automaticamente oppure sarà necessario reinviare apposite comunicazioni?
4) se al momento del pensionamento la posizione su uno dei due fondi è inferiore a 70.000€ circa potrò ritirarla interamente sotto forma di capitale oppure devo necessariamente trasformarla in rendita?
5) l'opzione dei due fondi mi sembrava interessante per poter valutare un domani, al momento del pensionamento, quale dei due offrirà la miglior conversione in rendita e trasferire la posizione su questa, è possibile?
6) forse è meglio incrementare ulteriormente i versamenti sul fondo pensione negoziale?

Qualsiasi critica/consiglio/opinione è ben accetta, grazie.
 
...ho alcuni dubbi/considerazioni:
1) con questo ulteriore versamento sicuramente supererò la soglia di deducibilità quindi mi chiedo se sia ancora conveniente usare il FP piuttosto che un ETF?;
2) in caso di contributi non dedotti, avendo due FP distinti, il calcolo dell'ammontare di questi lo farà il CAF che mi fa la dichiarazione? Poi lo dovrò dichiarare io ad uno dei due fondi o ad entrambi per evitare la futura tassazione in sede di prestazione? Sapete come funziona?
3) immagino sia possibile trasferire l'intera posizione del fondo negoziale al fondo aperto e viceversa; in caso di trasferimento con contributi non dedotti e con PDR non tassabili neanche in fase di prestazione, questi dati vengono trasferiti automaticamente oppure sarà necessario reinviare apposite comunicazioni?
4) se al momento del pensionamento la posizione su uno dei due fondi è inferiore a 70.000€ circa potrò ritirarla interamente sotto forma di capitale oppure devo necessariamente trasformarla in rendita?
5) l'opzione dei due fondi mi sembrava interessante per poter valutare un domani, al momento del pensionamento, quale dei due offrirà la miglior conversione in rendita e trasferire la posizione su questa, è possibile?
6) forse è meglio incrementare ulteriormente i versamenti sul fondo pensione negoziale?

Qualsiasi critica/consiglio/opinione è ben accetta, grazie.

Manca ancora un parametro: quanto tu desideri esporti al rischio/opportunità nel medio-lungo periodo.

Se l'obiettivo fosse solo quello di coprire il rischio longevità durante la fase di quiescenza, è sufficiente aprire un solo FP e non mirare troppo ad una consistente quota capitale. Due FP sono consigliabili solo se il secondo ha un profilo di rischio/opportunità molto diverso dal primo.

Quindi:

1) Se superi la deducibilità, inizia pure un ETF (o anche un PAC su singole azioni, se pensi di saperlo gestire e intendi aumentare il rischio/opportunità)
2) Porta al CAF i documenti, e ti prepara tutto lui. La quota non dedotta va dichiarata per iscritto al fondo che sceglierai, pena la perdita dell'esenzione da future tasse sul reddito.
3) Trasferiti (semi) automaticamente: il fondo che trasferisce invia tutte le informazioni rilevanti
4) Se il montante di un fondo sarà sotto al valore della pensione sociale moltiplicata per... bla bla bla, allora potrai richiedere tutto in forma di capitale (in soldoni: non si sommano i due montanti di fondi di gestori diversi).
5) Certo, previo trasferimento.
6) No, se desideri esporti ad un rischio/opportunità maggiore o se desideri una quota capitale alta. Sì, se invece punti più alla rendita utilizzando il FP, e ti costituisci il capitale invece con un PAC.
 
Mi sembra il “correttissimo” corretto ma parzialmente.

Giusto non aggiornare la data di prima iscrizione alla complementare in assenza di trasferimento in quanto l’aderente potrebbe riscattare completamente la posizione nel fondo a maggior anzianità e quindi per i benefici delle anticipazioni occorre l’attestazione del fondo a maggior anzianità con chiaramente la relativa posizione in vita.

Non capisco perché ciò debba valere solo per le anticipazioni . Se nulla è cambiato da quando a suo tempo ne discutemmo, anche per la richiesta della liquidazione della prestazione per pensionamento (capitale o rendita ) il fondo a minor anzianità dovrebbe liquidare con i benefici fiscali della maggior anzianità acquisita nell’altro fondo, previo fornitura della relativa attestazione del fondo dove si ha la maggior anzianità con posizione ancora in vita.

Non capisco perché questo fondo dica che la maggior anzianità possa valere in assenza di trasferimento solo per le anticipazione e non per la prestazione finale!!

In altre parole , se ho due fondi e ho acquisito il diritto alla richiesta della prestazione pensionistica e voglio farmi liquidare la prestazione finale solo da quello a minor anzianità fornirò l'attestazione della maggior anzianità acquista nell'altro fondo e questi mi deve liquidare . Perchè dovrei trasferire la posizione anche dell'altro fondo per avere i benefici fiscali completi?

@--marco-- è cambiato qualcosa ? Ci sono stati dei chiarimenti al riguardo da parte di Covip ?

Ho ricontattato Amundi cercando di essere più chiaro nella domanda:

-------**
Visto quanto da voi indicato, avrei la necessità di un chiarimento in considerazione di questo punto della norma:

“Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.”

Dovrò quindi essere io, nel momento del pensionamento, ad inviarvi richiesta di liquidazione indicando la mia data di prima iscrizione alla previdenza complementare e i dettagli del fondo pensione, non completamente riscattato, per consentirvi di calcolare correttamente la percentuale di tassazione?
-------**

La loro risposta:

-------**
Grazie di aver contattato il Servizio Clienti di Seconda Pensione di Amundi SGR

In caso di prestazione pensionistica, l’ aggiornamento della data di prima iscrizione alla previdenza complementare può essere fatto solo se vi è un trasferimento in ingresso della precedente forma di previdenza complementare sottoscritta.
-------**

Quindi sembra che per loro è vincolante il trasferimento, mi restano sempre più dubbi.
 
Ho ricontattato Amundi cercando di essere più chiaro nella domanda:

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Visto quanto da voi indicato, avrei la necessità di un chiarimento in considerazione di questo punto della norma:

“Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.”

Dovrò quindi essere io, nel momento del pensionamento, ad inviarvi richiesta di liquidazione indicando la mia data di prima iscrizione alla previdenza complementare e i dettagli del fondo pensione, non completamente riscattato, per consentirvi di calcolare correttamente la percentuale di tassazione?
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La loro risposta:

-------**
Grazie di aver contattato il Servizio Clienti di Seconda Pensione di Amundi SGR

In caso di prestazione pensionistica, l’ aggiornamento della data di prima iscrizione alla previdenza complementare può essere fatto solo se vi è un trasferimento in ingresso della precedente forma di previdenza complementare sottoscritta.
-------**

Quindi sembra che per loro è vincolante il trasferimento, mi restano sempre più dubbi.

Ciao VibFed, avevo gia' condiviso la mia esperienza sullo stesso tema verso dicembre 2020, prova a fare una ricerca.

edit, trovato
Fondi Pensione Vol.11

Per farla breve ti confermo che e' la stessa risposta che hanno dato a me, evidentemente hanno deciso di tenere separate le informazioni generali. Personalmente mi interessava solo specificare che non ci fossero false informazioni sulla mia posizione nel fondo B per non avere problemi in futuro ma evidentemente a loro non tange.

Mentre per fare in modo che venga riconosciuta, in caso di richiesta di prestazione pensionistica, la qualifica di “vecchio iscritto”, il cliente, deve necessariamente provvedere al trasferimento della posizione previdenziale dal vecchio fondo.
 
Ultima modifica:
Manca ancora un parametro: quanto tu desideri esporti al rischio/opportunità nel medio-lungo periodo.

Se l'obiettivo fosse solo quello di coprire il rischio longevità durante la fase di quiescenza, è sufficiente aprire un solo FP e non mirare troppo ad una consistente quota capitale. Due FP sono consigliabili solo se il secondo ha un profilo di rischio/opportunità molto diverso dal primo.

Quindi:

1) Se superi la deducibilità, inizia pure un ETF (o anche un PAC su singole azioni, se pensi di saperlo gestire e intendi aumentare il rischio/opportunità)
2) Porta al CAF i documenti, e ti prepara tutto lui. La quota non dedotta va dichiarata per iscritto al fondo che sceglierai, pena la perdita dell'esenzione da future tasse sul reddito.
3) Trasferiti (semi) automaticamente: il fondo che trasferisce invia tutte le informazioni rilevanti
4) Se il montante di un fondo sarà sotto al valore della pensione sociale moltiplicata per... bla bla bla, allora potrai richiedere tutto in forma di capitale (in soldoni: non si sommano i due montanti di fondi di gestori diversi).
5) Certo, previo trasferimento.
6) No, se desideri esporti ad un rischio/opportunità maggiore o se desideri una quota capitale alta. Sì, se invece punti più alla rendita utilizzando il FP, e ti costituisci il capitale invece con un PAC.

Io vorrei aprire il secondo per a) incrementare le quote da destinare alla previdenza complementare e saturare con certezza il plafond (che spero aumenti) b) aumentare il profilo di rischio (il mio fondo negoziale consente switch solo dell'intera posizione e non devi futuri versamenti e ora non mi sembra il momento) c) incrementare ulteriormente rendita futura o quota capitale ritirabile per intero, ciò dipendera anche da altri fattori e dalla situazione futura dato che il mio obiettivo sarebbe quello di riuscire ad uscire dal mondo del lavoro anche in anticipo rispetto al pensionamento.

Permane il dubbio se eccedere la deducibilità e beneficiare solo della tassazione dei rendimenti al 20% anzichè 26%. La tassazione della prestazione viene determinata sulla base dell'anzianità maturata dalla prima iscrizione alla previdenza complementare o da quella effettiva su quel fondo?
 
La tassazione della prestazione viene determinata sulla base dell'anzianità maturata dalla prima iscrizione alla previdenza complementare o da quella effettiva su quel fondo?

Il testo del decreto D.lgs. n. 252/2005 dice dalla prima iscrizione alla previdenza complementare:

Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Ma in generale non c'è uniformità o chiarezza sulla interpretazione. Amundi sembra insistere che determina l'anzianità solo a fronte di un trasferimento (vedi 2 post sopra)
 
Manca ancora un parametro: quanto tu desideri esporti al rischio/opportunità nel medio-lungo periodo.

Se l'obiettivo fosse solo quello di coprire il rischio longevità durante la fase di quiescenza, è sufficiente aprire un solo FP e non mirare troppo ad una consistente quota capitale. Due FP sono consigliabili solo se il secondo ha un profilo di rischio/opportunità molto diverso dal primo.

Quindi:

1) Se superi la deducibilità, inizia pure un ETF (o anche un PAC su singole azioni, se pensi di saperlo gestire e intendi aumentare il rischio/opportunità)
2) Porta al CAF i documenti, e ti prepara tutto lui. La quota non dedotta va dichiarata per iscritto al fondo che sceglierai, pena la perdita dell'esenzione da future tasse sul reddito.
3) Trasferiti (semi) automaticamente: il fondo che trasferisce invia tutte le informazioni rilevanti
4) Se il montante di un fondo sarà sotto al valore della pensione sociale moltiplicata per... bla bla bla, allora potrai richiedere tutto in forma di capitale (in soldoni: non si sommano i due montanti di fondi di gestori diversi).
5) Certo, previo trasferimento.
6) No, se desideri esporti ad un rischio/opportunità maggiore o se desideri una quota capitale alta. Sì, se invece punti più alla rendita utilizzando il FP, e ti costituisci il capitale invece con un PAC.

Il testo del decreto D.lgs. n. 252/2005 dice dalla prima iscrizione alla previdenza complementare:

Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Ma in generale non c'è uniformità o chiarezza sulla interpretazione. Amundi sembra insistere che determina l'anzianità solo a fronte di un trasferimento (vedi 2 post sopra)

Ho capito. In caso di trasferimento all'estero le posizioni su fpn e fpa che fine fanno?
 
NB. Anche il titolo è poco coerente con il quesito. Cosa c'entrano i fini successori con il desiderio di evitare una possibile patrimoniale per liquidità detenuta sul conto?

NB. Di norma un pensionato non può aprire un FP a proprio nome. Se ce l'ha, allora è stato aperto prima della maturazione del diritto. Se ce l'ha e non ha chiesto la prestazione, probabilmente lo sta già usando ai fini successori (esclusione dall'asse e nessuna imposta di successione). Ma, se ha già ottimizzato, perché dovrebbe cambiare idea ora? Per il rischio di uno 0,2% di patrimoniale? E, se è così bravo e attento, perché non investe in modo alternativo?

.

Se l'aderente decede prima di aver esercitato il diritto alla prestazione, gli eredi riscattano e pagano l'imposta sostitutiva .

Un fondo pensione serve a :

Art. 3 Scopo
1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del
pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema
obbligatorio. A tale fine, esso provvede alla raccolta dei contributi, alla
gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli iscritti e all’erogazione
delle prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di
previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

Nella sez. di Diritto c'è un tuo collega di FOPEN gia' pensionato che vuole continuare ad oltranza anche rispetto alla eccedenza di 5164 euro annui, finche' morte lo colga . Chiede consigli, che gli dico?
 
Ultima modifica:
Nella sez. di Diritto c'è un tuo collega di FOPEN gia' pensionato che vuole continuare ad oltranza anche rispetto alla eccedenza di 5164 euro annui, finche' morte lo colga . Chiede consigli, che gli dico?

Grazie della segnalazione. Ho esposto le mie considerazioni nel thread.
 
Ho capito. In caso di trasferimento all'estero le posizioni su fpn e fpa che fine fanno?

Questo interessa anche me...Per un Fpn. A me hanno detto, che posso tenere la posizione senza piu' pagare oppure trasferire se rimango in un stato EU. Ma non sono certa....Cmq per FPN se non hai piu' i prerequisiti di rimanere ti devono o pagare quanto e stato accumulato oppure lascarti la posizione apperta che ha iniziato quando hai avuto ancora i prerequisiti, o no? Se no perderesti tutti i soldi?!
 
Questo interessa anche me...Per un Fpn. A me hanno detto, che posso tenere la posizione senza piu' pagare oppure trasferire se rimango in un stato EU. Ma non sono certa....Cmq per FPN se non hai piu' i prerequisiti di rimanere ti devono o pagare quanto e stato accumulato oppure lascarti la posizione apperta che ha iniziato quando hai avuto ancora i prerequisiti, o no? Se no perderesti tutti i soldi?!

Vale quanto sancito nel dl 252/ 2005 art. 15 bis e ter .
 
Tempo per perdita dei requisiti per FPN

Caso teorico:
Tizio ha un FPN A
Cambia lavoro e nel nuovo lavoro non può aderire ad A ma solo a B.
Aderisce a B.
Decide di voler ritirare A per perdita dei requisiti

Quanto tempo ha per richiedere il richiedere di ritirare il montante di A?
Un giorno? Un mese? un anno? Quando ne ha voglia fino a quando non ha i requisiti per aderire ad A?
 
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