Esonero, documenti e dichiarazione integrativa. Sono questi i tre aspetti della successione che l’articolo 11 del Dlgs 175/2014 ha semplificato, allentando in primis le maglie dell’obbligo dichiarativo, introducendo poi una maggior elasticità nella raccolta documentale ed infine alleggerendo gli adempimenti a carico degli eredi, in virtù delle informazioni già a conoscenza dell’amministrazione.
[...] Veniamo così al terzo punto: l’eventuale dichiarazione integrativa/sostitutiva. In pratica il nuovo sesto comma dell’articolo 28 del Tus, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 11 del Dlgs 175/2014, prevede che: "Se dopo la presentazione della dichiarazione di successione sopravviene un evento diverso da quelli indicati all’art. 13, comma 4 (del Tus, ndr), e dall’erogazione di rimborsi fiscali, che dà luogo a un mutamento della devoluzione dell’eredità o a un’applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare la dichiarazione sostitutiva o integrativa".
Di converso si sta dicendo implicitamente che in caso di rimborsi fiscali spettanti al de cuius, ma di fatto destinati agli eredi, gli eredi stessi saranno sollevati dall’obbligo di presentare una dichiarazione di successione integrativa. Nel concreto, allora, la Circolare n. 31/E del 2014 riferiva che "l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, nel liquidare l’imposta di successione dovuta, terrà conto degli eventuali rimborsi fiscali erogati", essendo appunto l’Agenzia l’organo deputato tanto alla liquidazione dell’imposta quanto all’erogazione dei rimborsi.