Fermo restando che si sta ragionando a normativa corrente, le modalità di tassazione del FOPEN (e quindi dei FP di settore in generale) sono esemplificate nel Documento sulla tassazione:
https://www.fondofopen.it/wp-content/uploads/2017/03/doc_fiscale.pdf
In particolare, riporto il punto 3.4, che al comma d) parla proprio del caso di morte dell'aderente.
"3.4 Riscatti ed anticipazioni.
Le somme percepite a titolo di riscatto e di anticipazione sono soggette a tassazione con una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 23 per cento, relativamente agli importi dei riscatti e delle anticipazioni che si riferiscono alla posizione previdenziale accantonata/maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Tale principio generale subisce delle eccezioni nelle fattispecie di seguito indicate, in relazione alle quali, le somme percepite a titolo di riscatto e di anticipazione sono soggette a tassazione con una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al FOPEN o ad altra forma pensionistica complementare:
a) anticipazioni richieste dall’aderente per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli (per tale fattispecie, vedi Documento sulle anticipazioni paragrafo A);
b) riscatto parziale in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi ovvero dal ricorso, da parte del datore di lavoro, a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscatto totale nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
d) riscatto della posizione effettuato dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati a causa della morte dell’aderente.
Anche per i riscatti e le anticipazioni, i cui importi si riferiscono alla posizione maturata fino alla data del 31 dicembre 2006, valgono le disposizioni tributarie vigenti a tale data.
In ogni caso, come si può rilevare dall’esame del presente documento, il regime fiscale relativo alla previdenza complementare appare piuttosto complesso ed articolato e, pertanto, si rimanda per maggiori dettagli e approfondimento alle apposite circolari dell’Agenzia delle Entrate."
PS. Sempre a normativa corrente, credo che il modo migliore per cercare di ottenere tutto in forma di montante sia usufruire di anticipazioni per acquisto/ristrutturazione della casa per sé o per i figli. In tal caso, però, si perderebbe l'ulteriore vantaggio della fiscalità abbattuta da 23% a 15%-9%. Resta sempre da valutare attentamente la nuova normativa sulle pensioni contributive: anche chi godesse di una carriera lavorativa relativamente stabile si troverà di fronte a pensioni ben diverse di quelle che hanno avuto i nostri genitori. Non so quanto il prendere il più possibile in forma di capitale copra il rischio longevità.
PPS. Per quanto riguarda la fiscalità di vantaggio per chi mantiene il FP anche dopo la maturazione del diritto al pensionamento, ci sono una serie di osservazioni:
- diritto al pensionamento non coincide con obbligo al pensionamento (in teoria il mio datore non è obbligato a mandarmi in pensione al raggiungimento dell'età, né sono io obbligato se sono un appartenente a un'ordine, si veda ad esempio l'illustre Renzo Piano, ancora in attività...)
- nella fase di presentazione della legge è stato espressamente cassato un articolo che prevedeva un periodo massimo di permanenza nel FP da parte di chi avesse maturato il diritto alla quiescenza, allargando quindi il vantaggio fiscale anche a chi utilizzasse il FP per politiche di eredità
-la legge prevede espressamente che si possa aprire un FP anche in prossimità del raggiungimento del diritto alla quiescenza, anche qui allargando di fatto i vantaggi fiscali a chi andrà in pensione anche a brevissimo
- la fiscalità non può essere diversa se l'aderente non ha potuto esercitare il diritto di richiedere la prestazione (ad esempio, perché deceduto il medesimo giorno della maturazione del diritto) o se non ha voluto esercitarlo rispetto a chi lo ha invece esercitato, a meno di obblighi di legge di liquidazione forzosa della posizione attualmente non presenti.