il FOPEN dei dipendendi Enel

65 ANNI, vedovo, figli sistemati, e fondo pensione non ottimizzato:

. satura il fondo e vai avanti
. alleggerisci e semplifica il portafoglio con una buona polizza di capitale
. cercati un hobby e una nuova compagna compatibile con il tuo modo di essere.

Scusa, mander, ma in pratica che differenza c'è tra versare sul fondo anche oltre la saturazione, rispetto a versare su una polizza di capitale?
 
Io sarei interessato a capire come funzione il lascito del fondo pensione.
Ho un pò di decenni in meno :D, ma uso questo strumento ai fini fiscali con l'obiettivo di lasciare in eredità l'intera liquidità nel futuro.

Come funziona la successione?
Ponendo il caso specifico di non ritirarlo al momento della pensione e continuare ad accumulare secondi i limiti, una volta indicato gli eredi, fatto 100 l'intero montante, quanto è il netto che ne risulta?

Se lo lasci, raggiungi il minimo della tassazione.
Il calcolo della tassazione si fa così:
- montante direttamente derivante da versamenti volontari dedotti azienda/contribuente e TFR: 9%
- rendimenti: 0%
- versamenti non dedotti o premi produzione: 0%

Supponiamo quindi che la quota dedotta sia 70 (su 100): 9% * 70 = 6,3; 30 la quota non dedotta o già tassata o esente 30.
Totale 100-6,3 = 93,7
Euro più Euro meno dovrebbe essere questa la proporzione.

Le persone che indichi sono "beneficiari" (non eredi), e le quote che indichi possono essere diverse da quelle di legge.
Dovresti anche comunicarlo ai beneficiari che stanno nella lista del tuo FP: il mio fondo richiede ad esempio la compilazione di un modulo per la richiesta di riscatto.
 
Fopen è uno dei fondi con migliori rendimenti storici, e a bassissimo costo (come dipendente Enel hai un bel po' di contributi in cifra fissa o una tantum, vedi l'ultimo premio di produzione...).
Aumenta qui e non guardare altri FP.
Se esaurisci i 5.164 e hai un minimo di educazione finanziaria, guardati in giro per qualche ETF o altri investimenti diretti. Se invece -come qualche mio collega- hai difficoltà a gestire il tuo c/c bancario, e gli investimenti in prima persona ti fanno un po' tremare i polsi, allora versa oltre i 5.164 tranquillamente.

Grazie mille a tutti dei contributi.
Tra l'altro mi sono anche ricordato che per un periodo precedente della mia carriera ho una contribuzione su Azimut Previdenza Crescita che ha rendimenti più bassi e costi molto più alti (l'1,45% all'anno contro lo 0,18% del FOPEN) e quindi credo che sposterò sul FOPEN anche la posizione pregressa.
 
Questa del lasciare i proventi del fondo pensione agli eredi o beneficiari che siano è una forzatura indebita.

Dice l'introduzione al dl che istituisce la PC:

1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio,

Ripete il comm. 1 art 14 del decreto

1. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità delle posizioni individuali e della contribuzione, nonché al riscatto parziale o totale delle posizioni individuali

Conferma lo statuto di Fopen e dei fondi:

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del
pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema
obbligatorio. A tale fine, esso provvede alla raccolta dei contributi, alla
gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli iscritti e all’erogazione
delle prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di
previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

Dal comma 3 dell'art 14 del decreto:

3. In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche.

Dal comma 11 dell'art 8 del decreto:

11. La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l'aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. E' fatta salva la facoltà del soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

Tutto converge sulla possibilità di avere una prestazione integrativa, non di lasciare capitali agli eredi o beneficiari fruendo della deduzione dei contributi e di una fiscalità di vantaggio.

Lo stesso comma 3 dell'art 14 parla di :

. caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione
 
Se lo lasci, raggiungi il minimo della tassazione.
Il calcolo della tassazione si fa così:
- montante direttamente derivante da versamenti volontari dedotti azienda/contribuente e TFR: 9%
- rendimenti: 0%
- versamenti non dedotti o premi produzione: 0%

Supponiamo quindi che la quota dedotta sia 70 (su 100): 9% * 70 = 6,3; 30 la quota non dedotta o già tassata o esente 30.
Totale 100-6,3 = 93,7
Euro più Euro meno dovrebbe essere questa la proporzione.

Le persone che indichi sono "beneficiari" (non eredi), e le quote che indichi possono essere diverse da quelle di legge.
Dovresti anche comunicarlo ai beneficiari che stanno nella lista del tuo FP: il mio fondo richiede ad esempio la compilazione di un modulo per la richiesta di riscatto.

Grazie per il calcolo. Quindi è il medesimo calcolo per il riscatto totale. In definitiva, se il montante lo ritira l'aderente o i beneficiari non cambia nulla --> non esistono tasse di successione.


Questa del lasciare i proventi del fondo pensione agli eredi o beneficiari che siano è una forzatura indebita.

....

Grazie anche a te della risposta. Dato che sei molto più ferrato, ti chiedo questo:
tra le varie tipologie di rendite, esista quella "controassicurata" ovvero "viene corrisposta una rendita all’aderente e, al momento del suo decesso, il capitale residuo non ancora convertito in rendita viene erogato ai beneficiari indicati."

In pratica anche con questa opzione è un lascito ai beneficiari designati.
 
Grazie per il calcolo. Quindi è il medesimo calcolo per il riscatto totale. In definitiva, se il montante lo ritira l'aderente o i beneficiari non cambia nulla --> non esistono tasse di successione.




Grazie anche a te della risposta. Dato che sei molto più ferrato, ti chiedo questo:
tra le varie tipologie di rendite, esista quella "controassicurata" ovvero "viene corrisposta una rendita all’aderente e, al momento del suo decesso, il capitale residuo non ancora convertito in rendita viene erogato ai beneficiari indicati."

In pratica anche con questa opzione è un lascito ai beneficiari designati.

Si ma questa possibilità è esplicitamente ammessa e connaturata con la previdenza integrativa.
 
Si ma questa possibilità è esplicitamente ammessa e connaturata con la previdenza integrativa.

Mi pare di capire che in base alla scelta dei parametri o scegliendo il ritardo dell'acquisizione della rendita, si possa ritirare il minimo sindacale e lasciare tutto ai beneficiari per far sì che non venga considerata "forzatura indebita".

Non vedo molto la differenza con il lasciare direttamente l'intero montante.

Capisco che pianificare fin da subito di lasciare ai beneficiari un montante sfruttando il regime fiscale non sia la finalità dei F.P., però nello stesso tempo sono contemplate simili soluzioni a tal riguardo. Sono due facce della stessa medaglia.
 
Mi pare di capire che in base alla scelta dei parametri o scegliendo il ritardo dell'acquisizione della rendita, si possa ritirare il minimo sindacale e lasciare tutto ai beneficiari per far sì che non venga considerata "forzatura indebita".

Non vedo molto la differenza con il lasciare direttamente l'intero montante.

Capisco che pianificare fin da subito di lasciare ai beneficiari un montante sfruttando il regime fiscale non sia la finalità dei F.P., però nello stesso tempo sono contemplate simili soluzioni a tal riguardo. Sono due facce della stessa medaglia.

Non è una questione filosofica, se da un lato c'è scritto che l'aderente può proseguire i versamenti e decidere di rimandare il momento della prestazione, dall'altro sta scritto:

. caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione

Se spieghi meglio lo stato dell'arte possiamo entrare nel merito della tua posizione.
 
Non è una questione filosofica, se da un lato c'è scritto che l'aderente può proseguire i versamenti e decidere di rimandare il momento della prestazione, dall'altro sta scritto:

. caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione

Se spieghi meglio lo stato dell'arte possiamo entrare nel merito della tua posizione.

La mia posizione è persona di 30 anni, aderente al fondo da 5 anni con il massimo della contribuzione annua.
Cosa mi riserva il futuro non lo so e gli obiettivi cambiano continuamente.

Detto ciò, la mia intenzione futura è di non avere nessuna rendita da F.P. ma avere l'intero montante.

Siccome sono troppo giovane, supererò sicuramente i limiti e pensavo che l'unico modo per ritirare in toto fosse quello di lasciare il lavoro qualche anno prima in modo da perdere i requisiti del F.P. di categoria e poter ritirare l'intero montante, forse in questo caso si paga il 23%.

Dalle ultime pagine mi sembra invece ci sia la possibilità di lasciare "in eredità" ai beneficiari usufruendo della tassazione agevolata.
 
Fermo restando che si sta ragionando a normativa corrente, le modalità di tassazione del FOPEN (e quindi dei FP di settore in generale) sono esemplificate nel Documento sulla tassazione:
https://www.fondofopen.it/wp-content/uploads/2017/03/doc_fiscale.pdf

In particolare, riporto il punto 3.4, che al comma d) parla proprio del caso di morte dell'aderente.

"3.4 Riscatti ed anticipazioni.
Le somme percepite a titolo di riscatto e di anticipazione sono soggette a tassazione con una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 23 per cento, relativamente agli importi dei riscatti e delle anticipazioni che si riferiscono alla posizione previdenziale accantonata/maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Tale principio generale subisce delle eccezioni nelle fattispecie di seguito indicate, in relazione alle quali, le somme percepite a titolo di riscatto e di anticipazione sono soggette a tassazione con una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al FOPEN o ad altra forma pensionistica complementare:
a) anticipazioni richieste dall’aderente per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli (per tale fattispecie, vedi Documento sulle anticipazioni paragrafo A);
b) riscatto parziale in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi ovvero dal ricorso, da parte del datore di lavoro, a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscatto totale nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
d) riscatto della posizione effettuato dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati a causa della morte dell’aderente.
Anche per i riscatti e le anticipazioni, i cui importi si riferiscono alla posizione maturata fino alla data del 31 dicembre 2006, valgono le disposizioni tributarie vigenti a tale data.
In ogni caso, come si può rilevare dall’esame del presente documento, il regime fiscale relativo alla previdenza complementare appare piuttosto complesso ed articolato e, pertanto, si rimanda per maggiori dettagli e approfondimento alle apposite circolari dell’Agenzia delle Entrate."

PS. Sempre a normativa corrente, credo che il modo migliore per cercare di ottenere tutto in forma di montante sia usufruire di anticipazioni per acquisto/ristrutturazione della casa per sé o per i figli. In tal caso, però, si perderebbe l'ulteriore vantaggio della fiscalità abbattuta da 23% a 15%-9%. Resta sempre da valutare attentamente la nuova normativa sulle pensioni contributive: anche chi godesse di una carriera lavorativa relativamente stabile si troverà di fronte a pensioni ben diverse di quelle che hanno avuto i nostri genitori. Non so quanto il prendere il più possibile in forma di capitale copra il rischio longevità.

PPS. Per quanto riguarda la fiscalità di vantaggio per chi mantiene il FP anche dopo la maturazione del diritto al pensionamento, ci sono una serie di osservazioni:
- diritto al pensionamento non coincide con obbligo al pensionamento (in teoria il mio datore non è obbligato a mandarmi in pensione al raggiungimento dell'età, né sono io obbligato se sono un appartenente a un'ordine, si veda ad esempio l'illustre Renzo Piano, ancora in attività...)
- nella fase di presentazione della legge è stato espressamente cassato un articolo che prevedeva un periodo massimo di permanenza nel FP da parte di chi avesse maturato il diritto alla quiescenza, allargando quindi il vantaggio fiscale anche a chi utilizzasse il FP per politiche di eredità
-la legge prevede espressamente che si possa aprire un FP anche in prossimità del raggiungimento del diritto alla quiescenza, anche qui allargando di fatto i vantaggi fiscali a chi andrà in pensione anche a brevissimo
- la fiscalità non può essere diversa se l'aderente non ha potuto esercitare il diritto di richiedere la prestazione (ad esempio, perché deceduto il medesimo giorno della maturazione del diritto) o se non ha voluto esercitarlo rispetto a chi lo ha invece esercitato, a meno di obblighi di legge di liquidazione forzosa della posizione attualmente non presenti.
 
Ultima modifica:
Scusa, mander, ma in pratica che differenza c'è tra versare sul fondo anche oltre la saturazione, rispetto a versare su una polizza di capitale?

Ripropongo la domanda, rivolta non solo a mander...
Ma se io, pensionato con un pip pensionline e una polizza di capitale sulla quale è possibile effettuare versamenti aggiuntivi, dispongo di 100k da lasciare agli eredi, cosa dovrei valutare nella scelta su dove versare la somma disponibile, tenendo conto che i rendimenti sostanzialmente si equivalgono?
Mi sembra di capire che non ci siano differenze sostanziali, ma non vorrei sbagliarmi...
 
Fermo restando che si sta ragionando a normativa corrente, le modalità di tassazione del FOPEN (e quindi dei FP di settore in generale) sono esemplificate nel Documento sulla tassazione:
https://www.fondofopen.it/wp-content/uploads/2017/03/doc_fiscale.pdf

In particolare, riporto il punto 3.4, che al comma d) parla proprio del caso di morte dell'aderente.

"3.4 Riscatti ed anticipazioni.
Le somme percepite a titolo di riscatto e di anticipazione sono soggette a tassazione con una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 23 per cento, relativamente agli importi dei riscatti e delle anticipazioni che si riferiscono alla posizione previdenziale accantonata/maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Tale principio generale subisce delle eccezioni nelle fattispecie di seguito indicate, in relazione alle quali, le somme percepite a titolo di riscatto e di anticipazione sono soggette a tassazione con una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al FOPEN o ad altra forma pensionistica complementare:
a) anticipazioni richieste dall’aderente per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli (per tale fattispecie, vedi Documento sulle anticipazioni paragrafo A);
b) riscatto parziale in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi ovvero dal ricorso, da parte del datore di lavoro, a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscatto totale nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
d) riscatto della posizione effettuato dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati a causa della morte dell’aderente.
Anche per i riscatti e le anticipazioni, i cui importi si riferiscono alla posizione maturata fino alla data del 31 dicembre 2006, valgono le disposizioni tributarie vigenti a tale data.
In ogni caso, come si può rilevare dall’esame del presente documento, il regime fiscale relativo alla previdenza complementare appare piuttosto complesso ed articolato e, pertanto, si rimanda per maggiori dettagli e approfondimento alle apposite circolari dell’Agenzia delle Entrate."

PS. Sempre a normativa corrente, credo che il modo migliore per cercare di ottenere tutto in forma di montante sia usufruire di anticipazioni per acquisto/ristrutturazione della casa per sé o per i figli. In tal caso, però, si perderebbe l'ulteriore vantaggio della fiscalità abbattuta da 23% a 15%-9%. Resta sempre da valutare attentamente la nuova normativa sulle pensioni contributive: anche chi godesse di una carriera lavorativa relativamente stabile si troverà di fronte a pensioni ben diverse di quelle che hanno avuto i nostri genitori. Non so quanto il prendere il più possibile in forma di capitale copra il rischio longevità.

PPS. Per quanto riguarda la fiscalità di vantaggio per chi mantiene il FP anche dopo la maturazione del diritto al pensionamento, ci sono una serie di osservazioni:
- diritto al pensionamento non coincide con obbligo al pensionamento (in teoria il mio datore non è obbligato a mandarmi in pensione al raggiungimento dell'età, né sono io obbligato se sono un appartenente a un'ordine, si veda ad esempio l'illustre Renzo Piano, ancora in attività...)
- nella fase di presentazione della legge è stato espressamente cassato un articolo che prevedeva un periodo massimo di permanenza nel FP da parte di chi avesse maturato il diritto alla quiescenza, allargando quindi il vantaggio fiscale anche a chi utilizzasse il FP per politiche di eredità
-la legge prevede espressamente che si possa aprire un FP anche in prossimità del raggiungimento del diritto alla quiescenza, anche qui allargando di fatto i vantaggi fiscali a chi andrà in pensione anche a brevissimo
- la fiscalità non può essere diversa se l'aderente non ha potuto esercitare il diritto di richiedere la prestazione (ad esempio, perché deceduto il medesimo giorno della maturazione del diritto) o se non ha voluto esercitarlo rispetto a chi lo ha invece esercitato, a meno di obblighi di legge di liquidazione forzosa della posizione attualmente non presenti.

Sintetizzo .

. C'è una contraddizione in termini fra quanto dice il comma 11 dell'art 8, e il comma 3 dell'art 14.
 
Ripropongo la domanda, rivolta non solo a mander...
Ma se io, pensionato con un pip pensionline e una polizza di capitale sulla quale è possibile effettuare versamenti aggiuntivi, dispongo di 100k da lasciare agli eredi, cosa dovrei valutare nella scelta su dove versare la somma disponibile, tenendo conto che i rendimenti sostanzialmente si equivalgono?
Mi sembra di capire che non ci siano differenze sostanziali, ma non vorrei sbagliarmi...

Prima di parlare di differenze bisogna stabilire fino a che punto è lecito: proseguire e dedurre i versamenti senza esercitare il diritto alla prestazione.

Personalmente ho forti dubbi sulla circostanza che un matusa possa versare dedurre e mandare il capitale derivante in successione .

Come linea di condotta ai miei clienti ho sempre consigliato di smettere e di chiedere la prestazione :

. nel momento in cui cessa per età la possibilità di convertire il capitale in rendita
. se non vuole la rendita nel momento in cui supera la soglia
 
Ultima modifica:
Ripropongo la domanda, rivolta non solo a mander...
Ma se io, pensionato con un pip pensionline e una polizza di capitale sulla quale è possibile effettuare versamenti aggiuntivi, dispongo di 100k da lasciare agli eredi, cosa dovrei valutare nella scelta su dove versare la somma disponibile, tenendo conto che i rendimenti sostanzialmente si equivalgono?
Mi sembra di capire che non ci siano differenze sostanziali, ma non vorrei sbagliarmi...

Insomma...

Se verso a un PIP l'importo è deducibile dal reddito con limite 5k (in soldoni: vantaggio fiscale di 2.000 Euro circa).
Se verso a un'assicurazione, l'importo è detraibile solo entro limiti molto bassi (in soldoni: vantaggio fiscale di 200 Euro circa).

Per quanto riguarda la fiscalità dell'asse ereditario, è più simile tra i due strumenti.

Se dovessi fare un piano per "smaltire" con la massima efficienza i 100K, occorrerebbe presumere che questi eredi non siano più a tuo carico e siano capienti.
In tal caso potresti:
* versare 5.164 sul tuo PIP
* fare delle micro-donazioni annue ai tuoi eredi in modo che saturino la loro deducibilità (supponiamo 3 eredi, fanno altri 5.000 circa) sui loro FP
In circa 15 anni dovresti smaltire i 100k (avendoli fatti diventare 130-140k, o più, di soli contributi peraltro).

Lo strumento del FP è nato con altri scopi e, se si desiderava utilizzarlo a questo fine, probabilmente sarebbe stato necessario agire qualche anno fa. La flessibilità al variare della strategia è infatti molto bassa.
Quindi, se per te la tempistica di "liberarti" di questa gestione è troppo dilatata nel tempo, scegli con tranquillità le alternative di tipo PIC, cioè trasferendo l'intera somma in un solo momento a FP o assicurazione.

PS. Io la mia strategia per gli eredi (un solo figlio, ancora minorenne), la ho già dichiarata. Ho creato una posizione di FP a lui, e verso sul suo FP i 5.164; trasformo in non dedotto tutto quello che posso dei versamenti sul mio FP e, quando sarà, deciderò tranquillamente tra rendita (LTC?) o rendita/capitale del 100% della mia posizione.
 
Ultima modifica:
Buongiorno. Una mia amica è aderente al fondo. Mi ha girato i documenti della posizione per un consulto e risulta, ad esempio per l'anno scorso, contributo azienda 1250, contributo individuale 1250, quota TFR 5000, contributo volontario 0, contributo welfare 0. La domanda è: quanta parte dei 5164 euro annui di deduzione si è dedotta: 1250 o 0?
Grazie. Ho studiato sui PIP, ma qui mi sono perso...
 
Buongiorno. Una mia amica è aderente al fondo. Mi ha girato i documenti della posizione per un consulto e risulta, ad esempio per l'anno scorso, contributo azienda 1250, contributo individuale 1250, quota TFR 5000, contributo volontario 0, contributo welfare 0. La domanda è: quanta parte dei 5164 euro annui di deduzione si è dedotta: 1250 o 0?
Grazie. Ho studiato sui PIP, ma qui mi sono perso...

Che io sappia ci rientrano tutti i contributi sia personali che dal datore di lavoro, quindi 1250 x 2.
 
Ah. Vedi che ho fatto bene a chiedere? Dunque resterebbero da dedurre, se versati come contributo volontario, poco più di 2500 euro.
Grazie mille!
 
Buongiorno a tutti, desiderei sapere meglio il fondo Fopen o quello di GENERTELLIFE?
 
Buongiorno a tutti, desiderei sapere meglio il fondo Fopen o quello di GENERTELLIFE?
I rendimenti te li puoi confrontare tu, su morningstar dovresti trovare entrambi. Tieni però presente che il FOPEN essendo di categoria gode di tutti i vantaggi del caso (quindi contributo del datore di lavoro mensile + una tantum decisi volta per volta con i lavoratori). Secondo me potresti valutare anche GENERTEL in aggiunta al FOPEN. Io però preferisco strumenti più flessibili quindi al FOPEN ho associato un piano di accumulo su ETF.
 
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