Chiedo venia
, non volevo essere supponente...il Curatore, sebbene non abbia gli obblighi della polizia Giudiziaria, è pur sempre 1 Pubblico Ufficiale se durante il Suo Mandato/accertamento, viene a conoscenza di REATI PENALI...HA L'OBBLICO DI COMUNICARLO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA COMPETENTE, mediante apposita...relazione che deve contenere:
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- ogni opportuno riferimento e fatto astrattamente idoneo a configurare la commissione di reati da parte del fallito o di terzi che possa essere poi approfondito dal Pubblico Ministero.
Personalmente ritengo che la relazione debba concludersi con il riferimento a tutti i dati del curatore, affinchè esso possa essere rapidamente rintracciato dalla Polizia Giudiziaria, normalmente la Guardia di Finanza.
La relazione del curatore viene depositata in Cancelleria ed esaminata dal giudice delegato. A cura della cancelleria la relazione in questione viene trasmessa al Pubblico Ministero, il quale avrà la prerogativa di verificare l'eventuale sussistenza e fondatezza delle fattispecie che possono configurare reati fallimentari o di altra natura, al fine di iniziare eventualmente delle indagini.
Va detto che - la norma non è affatto chiara - il curatore potrebbe, indipendentemente dall'iniziativa del Giudice Delegato, procedere autonomamente alla trasmissione di una copia della relazione direttamente alla Procura competente.
Da questo momento ogni attività concernente le eventuali indagini penali a carico del fallito o di terzi soggetti è esclusivamente a carico della Procura della Repubblica, con delega affidata alla Guardia di Finanza, competente a livello territoriale.