''DECORRENZA EFFETTIVA'' DEI CONTRIBUTI PER RISCATTO LAUREA
Salve, ho un 'domandone' da porre per dirimere un dubbio piuttosto rilevante
Vorrei sapere se, nel caso di domanda di pensione contributiva anticipata anagraficamente, i contributi pagati dal 2002 in poi sono considerati "per cassa" - e cioè dopo il 1° gennaio 1996 (come richiesto dall'opzione in questione) - oppure vengono considerati coperti da contribuzione i quattro anni effettivi di università per il conseguimento della laurea (in questo caso, essendo il periodo degli studi antecedente la data del 31 dicembre 1995, non sarebbe quindi consentito l'accesso all'opzione in parola ai sensi di quanto disposto dall'art. 24, comma 11, del Decreto-Legge 201/2011).
Nel caso di specie, nell'Estratto Conto contributivo/previdenziale dell'INPS NON SONO PRESENTI attività lavorative svolte prima del 1° gennaio 1996 né contributi ad esse riferibili.
Anche l'insieme degli altri requisiti (anagrafici e contributivi) risulta essere pienamente soddisfatto.
Il fulcro di tutto sembrerebbe risiedere nel significato da attribuire alla parola "decorrenza" presente in varie norme di legge riguardo al c.d. ACCREDITO DEI CONTRIBUTI...
DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201
( omissis )
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori
con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre
successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione
anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, puo' essere
conseguito, altresi', al compimento del requisito anagrafico di
sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in
favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e
che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere
non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato
sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno
lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente
l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo
mensile dell'assegno sociale . . .
( ... )
Circolare INPS numero 28 del 18-02-2022
2.2 Pensione anticipata (art5. 24,commi 10 e 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011). Requisito contributivo
( omissis )
Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico previsto dall’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, che consente l’accesso alla pensione anticipata con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e con il requisito del c.d. importo soglia mensile, si perfeziona, anche per il biennio 2023/2024, al raggiungimento dei 64 anni.
( ... )
Di norma in Italiano il significato della parola "decorrenza" è "inizio", "principio" (tranne le espressioni in cui - come nel caso della "decorrenza dei termini di custodia cautelare" descritta nel linguaggio della terminologia giudiziaria - non indichi in realtà il termine finale di un dato evento) :
rimane da appurare se in materia di previdenza e contributi pensionistici la data limite della DECORRENZA di cui trattasi - in questo caso il 1° gennaio 1996 - sia da intendersi riferita alla collocazione temporale dello svolgimento del periodo di studi riscattati (avvenuti realmente PRIMA del 1° gennaio 1996) oppure tale data sia da riferire al periodo in cui realmente è avvenuto - come "principio contabile di cassa" - il versamento del dovuto per il riscatto in questione (nella fattispecie i contributi in oggetto sono stati pagati dal 2002 in avanti, e perciò abbondantemente DOPO il 1° gennaio 1996).
Si consideri inoltre che di recente è stata introdotta la possibilità del "riscatto agevolato della laurea", di talché attualmente è ammesso - e reputato utile ai fini previdenziali e pensionistici - il versamento dei contributi di riscatto degli anni universitari anche quando venga PAGATO OGGI, con valenza retroattiva riguardante corsi di studi svolti e collocati temporalmente in un PERIODO ANTECEDENTE IL 1° GENNAIO 1996 : relativamente a ciò, potrebbe forse essere invocata l'inammissibilità giuridica eventualmente contenuta in una "reformatio in peius"...
Insomma, si tratta di stabilire - al fine di richiedere ufficialmente all'INPS la c.d. 'certificazione al diritto' (diritto al pensionamento) - se la più volte e in più disposizioni menzionata "DECORRENZA" riguarda il PERIODO IN CUI SI SONO SVOLTI gli STUDI UNIVERSITARI oppure la data (o le date) in cui ha avuto luogo l' EFFETTIVO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI...
Grazie anticipatamente della risposta