Prezzo di carico successione TITOLI DI STATO

  • Ecco la 65° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Nell’ultima settimana ha prevalso il sentiment positivo sui principali listini internazionali, in un clima di rinnovata propensione al rischio con l’attenuarsi dei rischi geopolitici, mentre l’attenzione torna a focalizzarsi sui dati macro e sugli utili societari. Gli operatori hanno seguito da vicino le trimestrali delle big tech americane (5 titoli dei Magnifici 7). I conti di Tesla hanno deluso le aspettative ma il titolo è balzato in scia alla promessa di nuovi veicoli elettrici più economici. I risultati solidi di Microsoft e Alphabet hanno poi spinto l’indice S&P 500 a registrare la sua settimana migliore da novembre 2023. Per continuare a leggere visita il link

wmar

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Salve a tutti. In seguito al decesso di mio padre, io e mio fratello, quali unici eredi, abbiamo ereditato un rapporto titoli (contenente un BTP) cointestato a mio padre e me e custodito presso BN*; il conto di regolamento è invece intestato unicamente a mio padre. Abbiamo intenzione di chiudere tutti i rapporti con BN*, e trasferire detto rapporto ad Unicr* (che offre condizioni nettamente migliori), dove apriremo, a tal fine, un conto cointestato. Sorgono, allora, due problemi:

1. Fattibilità tecnica dell’operazione di trasferimento, tenuto conto della differenza delle cointestazioni: da A+B (presso BNL) a B+C (presso Unicredit).

Mi è stato detto che l’operazione di trasferimento, trattandosi di un titolo caduto in successione, non presenta nessuna problematicità ed è dunque immediatamente fattibile.

2. Prezzo di carico del titolo.

Non sono riuscito ad ottenere una risposta univoca dalle due banche. Elenco le risposte ricevute:

i) il prezzo di carico sarà esattamente quello “storico”, ovvero quello originario di aggiudicazione del titolo (cioè, 102).

ii) il prezzo di carico è pari a quello di mercato del giorno di apertura della successione (data di morte del de cuius).

iii) il prezzo di carico è pari alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese precedente al decesso del de cuius.

Ora, il fondamento giuridico di ii) sembra essere l’art. 750 c.c.:
<<La determinazione del valore dei titoli dello Stato, degli altri titoli di credito quotati in borsa e delle derrate e delle merci il cui prezzo corrente è stabilito dalle mercuriali, si fa in base ai listini di borsa e alle mercuriali del tempo dell'aperta successione>>

Il fondamento giuridico di iii) sembra essere l’art 82, comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR):
<<Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione>>,
laddove per “valore normale” deve intendersi – come per altro chiarito dalla Risoluzione 120/2001 della Agenzia delle Entrate, il valore di cui all’art. 9, comma 4, lettera a) del TUIR:
<< Il valore normale e' determinato [...] per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese>>.

Non sono certo che il comma 5 dell’art. 82 del TUIR sia ancora in vigore (tenderei a dire di no). E non sono nemmeno certo che le risposte delle banche non stiano facendo confusione tra “valorizzazione” e prezzo di carico” (che sono concetti distinti, sebbene non separati).
In ogni caso, non ho ricevuto al momento una risposta univoca. Avrete capito che il problema è determinato dal fatto che, se il prezzo di carico sarà quello di cui all’ipotesi ii) o iii), al momento di una futura vendita o del rimborso del titolo alla scadenza si genererà sicuramente un notevole guadagno in conto capitale (capital gain), visto che in quel periodo di crisi nera il prezzo dei BTP era anche sotto i 90.

Preciso che la banca (BN*) mi ha formalmente, e semplicemente, chiesto di indicare nella dichiarazione di successione il valore nominale del BTP. Io ho provveduto (quadro B2 del mod. 4) a riportare la metà del valore nominale, visto che il rapporto titoli era contestato – anche se, a rigore, i titoli di Stato non confluiscono nell’attivo ereditario. La dichiarazione è stata già registrata ed una copia autentica già consegnata alla banca, che ha conseguentemente svincolato i rapporti finanziari a favore degli eredi.

La mia domanda, l’avrete capito, è:
- quale sarà questo benedetto prezzo di carico del titolo sul nuovo rapporto titoli?
- quale delle due banche, visto che chiederò il trasferimento dei rapporti, determinerà il prezzo di carico?
 
il prezzo di carico ve lo deve certificare B*L al momento del trasferimento

però pensateci bene prima di cadere dalla padella nella brace di ***credito
 
il prezzo di carico ve lo deve certificare B*L al momento del trasferimento

però pensateci bene prima di cadere dalla padella nella brace di ***credito

B*L mi farebbe pagare (benché io sia figlio di un loro ex dipendente!!), per un conto cointestato, un canone mensile di almeno 1,90 euro al mese, 61 euro quale canone annuo della cassetta di sicurezza, 20 euro annui quale costo della custodia del rapporto titoli; inoltre i bonifici non sarebbero gratuiti.
Tutte queste spese si azzererebbero in U*credit, portando lì un patrimonio di almeno 75k.
Domanda: perché parli di brace?:-)
 
Mi sembra una legge assurda. Tra l'altro parla sia di azioni che di obbligazioni o TDS.
Cioè se il prezzo di acquisto originale era esempio 90 e te le caricano al prezzo medie dell'ultimo mese es 97.... chi è che si incamera il gain del 7%???
La Banca??
 
Mi sembra una legge assurda. Tra l'altro parla sia di azioni che di obbligazioni o TDS.
Cioè se il prezzo di acquisto originale era esempio 90 e te le caricano al prezzo medie dell'ultimo mese es 97.... chi è che si incamera il gain del 7%???
La Banca??

Il trasferimento per successione non genera di per sé plus- o minusvalenze.
Il problema si pone invece al momento della vendita o del rimborso alla scadenza: se il prezzo "storico" è 90, quello di carico al trasferimento per successione è 97, e quello di vendita/rimborso è 100 (necessariamente per il rimborso), si genererà una plus valenza di 3. E sarebbe andata bene. Pensa se il prezzo storico è stato 102, quello di carico 90, e quello di vendita/rimborso 100.
 
Risposta : per la metà caduta in successione si dovrebbe applicare il prezzo alla data del decesso maggiorato del rateo alla stessa data (la media dei 3 mesi precedenti si fa x le azioni, nn x le obbligazioni). Questi titoli cmq non vanno indicati in dich di successione :wall: ma,qualora ormai fatto,la banca devevassumere come valore di trasferimento quello ivi indicato...ovvero nel tuo caso il valore nominale (benchè fiscalmente nn corretto...ma la banca copia il dato,non lo discute)
La metà già in tuo possesso rimane al prezzo di carico originario ma trasferendola a un dep titoli diversamente intestato il nuovo prezzo di carico di quel 50% sarà quello della data di trasferimento (tra dep titoli diversi,fiscalmente,funziona come fosse una vendita).
Sul tuo dep titoli in BN* quindi si genererà una plus o una minus a seconda della differenza di prezzo fra acquisto e giro del titolo.
Indi x cui,trasferendo il titolo in un deposito fra te e tuo fratello si avranno materialmente due trasferimenti che genereranno un prezzo di carico che sarà la media dei due prezzi (prezzo successione,anzi,nel tuo caso valore nominale, e prezzo della data di trasferimento)

Aggiungo che nella dich di successione i titoli cointestati al de cuius vanno indicati x l'intero e ne va indicata la quota di possesso del de cuius.

Infine,x le dich di successione evitare il fai da te e anche di dar retta alle banche,nn competenti in materia successoria/fiscale...è cosa buona e giusta. Nn x cattiveria,ma i bancari nn sono formati sulla materia,in linea generale e a dar retta si riscjia di commettere imprecisioni ed errori. Meglio affidarsiba professionisti del settore.
 
Ultima modifica:
Risposta : per la metà caduta in successione si dovrebbe applicare il prezzo alla data del decesso maggiorato del rateo alla stessa data (la media dei 3 mesi precedenti si fa x le azioni, nn x le obbligazioni). Questi titoli cmq non vanno indicati in dich di successione :wall: ma,qualora ormai fatto,la banca devevassumere come valore di trasferimento quello ivi indicato...ovvero nel tuo caso il valore nominale (benchè fiscalmente nn corretto...ma la banca copia il dato,non lo discute)
La metà già in tuo possesso rimane al prezzo di carico originario ma trasferendola a un dep titoli diversamente intestato il nuovo prezzo di carico di quel 50% sarà quello della data di trasferimento (tra dep titoli diversi,fiscalmente,funziona come fosse una vendita).
Sul tuo dep titoli in BN* quindi si genererà una plus o una minus a seconda della differenza di prezzo fra acquisto e giro del titolo.
Indi x cui,trasferendo il titolo in un deposito fra te e tuo fratello si avranno materialmente due trasferimenti che genereranno un prezzo di carico che sarà la media dei due prezzi (prezzo successione,anzi,nel tuo caso valore nominale, e prezzo della data di trasferimento)

Aggiungo che nella dich di successione i titoli cointestati al de cuius vanno indicati x l'intero e ne va indicata la quota di possesso del de cuius.

Infine,x le dich di successione evitare il fai da te e anche di dar retta alle banche,nn competenti in materia successoria/fiscale...è cosa buona e giusta. Nn x cattiveria,ma i bancari nn sono formati sulla materia,in linea generale e a dar retta si riscjia di commettere imprecisioni ed errori. Meglio affidarsiba professionisti del settore.

Ti ringrazio per la risposta. Temevo l'inferno burocratico per questo rapporto titoli, che si è puntualmente verificato. Dunque, se ho capito bene (e ti chiedo di confermarmelo), qualora avessi indicato (contravvenendo comunque alla regola che vuole che i titoli di stato non siamo indicati in successione) la totalità del valore nominale del titolo (e non, come ho invece fatto, la metà), il prezzo di carico sarebbe stato, per la totalità del valore nominale del titolo, quello originario? La banca mi aveva chiesto, nella sua comunicazione, di indicare nella dichiarazione di successione i "saldi suddetti", e tra questi era indicato il valore nominale del titolo.

Dunque, se ho capito bene, secondo quanto mi stai dicendo il prezzo di carico, all'esito del trasferimento del rapporto titoli, sarà la media tra il prezzo originario riferito alla metà del titolo (essendo io cointestatario) ed il prezzo, riferito all'altra metà, alla data del trasferimento. Qui penso che tu ti stia sbagliando, perché l'unica data che può essere presa in considerazione, trattandosi di successione, è quella della apertura della successione (ovvero la data di morte del de cuius)

Inoltre in BN* insistono a dire che ad essere trasferito sarebbe solo il "contenuto" del deposito, sì che la variazione delle intestazioni del deposito (da A+B a B+C) non cambierebbe nulla.

Ti ringrazierei se potessi chiarire ulteriormente questa faccenda che, come temevo, presenta le solite, maledette, oscurità.
 
[...]
Infine,x le dich di successione evitare il fai da te e anche di dar retta alle banche,nn competenti in materia successoria/fiscale...è cosa buona e giusta. Nn x cattiveria,ma i bancari nn sono formati sulla materia,in linea generale e a dar retta si riscjia di commettere imprecisioni ed errori. Meglio affidarsiba professionisti del settore.

Vedi, mi è purtroppo capitato, nel mio rapporto di cittadino e contribuente con la burocrazia, di dover correggere fior di professionisti del settore. Dico "purtroppo", anche perché la continua consapevolezza della possibilità dell'errore da parte dei professionisti del settore genera l'impulso a fare da sé e, dunque, elevati oneri psicologici.
 
Risposta : per la metà caduta in successione si dovrebbe applicare il prezzo alla data del decesso maggiorato del rateo alla stessa data (la media dei 3 mesi precedenti si fa x le azioni, nn x le obbligazioni). Questi titoli cmq non vanno indicati in dich di successione :wall: ma,qualora ormai fatto,la banca devevassumere come valore di trasferimento quello ivi indicato...ovvero nel tuo caso il valore nominale (benchè fiscalmente nn corretto...ma la banca copia il dato,non lo discute)
La metà già in tuo possesso rimane al prezzo di carico originario ma trasferendola a un dep titoli diversamente intestato il nuovo prezzo di carico di quel 50% sarà quello della data di trasferimento (tra dep titoli diversi,fiscalmente,funziona come fosse una vendita).
Sul tuo dep titoli in BN* quindi si genererà una plus o una minus a seconda della differenza di prezzo fra acquisto e giro del titolo.
Indi x cui,trasferendo il titolo in un deposito fra te e tuo fratello si avranno materialmente due trasferimenti che genereranno un prezzo di carico che sarà la media dei due prezzi (prezzo successione,anzi,nel tuo caso valore nominale, e prezzo della data di trasferimento)

Aggiungo che nella dich di successione i titoli cointestati al de cuius vanno indicati x l'intero e ne va indicata la quota di possesso del de cuius.

Infine,x le dich di successione evitare il fai da te e anche di dar retta alle banche,nn competenti in materia successoria/fiscale...è cosa buona e giusta. Nn x cattiveria,ma i bancari nn sono formati sulla materia,in linea generale e a dar retta si riscjia di commettere imprecisioni ed errori. Meglio affidarsiba professionisti del settore.

riguardo al primo rosso
non so se vanno o non vanno inseriti in dichiarazione di successione, fatto sta che è la banca stessa a chiedere molto spesso di inserirli. A quel punto che fai? li inserisci e punto.


riguardo al secondo rosso

anche questo nella pratica non viene mai applicato.
Sai perchè?
ad esempio i Bot o Btp vanno a tagli di 1000
se hai un Bot da 5000
in questo caso specifico come fai a dividerlo?
allora è la banca stessa che suggerisce di inserire 3000 sul conto cointestato e 2000 in successione.


riguardo al terzo rosso

l'esperienza con i vari CAF interpellati è stata talmente disastrosa e fallimentare che rifuggo da loro peggio della peste. se proprio devo sbagliare almeno sbaglio da solo.
 
non so se vanno o non vanno inseriti in dichiarazione di successione, fatto sta che è la banca stessa a chiedere molto spesso di inserirli. A quel punto che fai? li inserisci e punto.


riguardo al secondo rosso

anche questo nella pratica non viene mai applicato.
Sai perchè?
ad esempio i Bot o Btp vanno a tagli di 1000
se hai un Bot da 5000
in questo caso specifico come fai a dividerlo?
allora è la banca stessa che suggerisce di inserire 3000 sul conto cointestato e 2000 in successione.


riguardo al terzo rosso

l'esperienza con i vari CAF interpellati è stata talmente disastrosa e fallimentare che rifuggo da loro peggio della peste. se proprio devo sbagliare almeno sbaglio da solo.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera h), del "Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni" (D.Lgs. 346/1990) i titoli del debito pubblico non concorrono a formare l'attivo ereditario.. Da questo non deriva logicamente che i titoli del debito pubblico non debbano essere riportati nella dichiarazione di successione (in teoria potrebbe essere obbligatorio dichiararli, senza che però essi confluiscano nell'attivo ereditario). Tuttavia, l'AdE, con risoluzione n. 120/2001, asserisce che i titoli che non concorrono a formare l'attivo ereditario <<non devono essere indicati nella dichiarazione redatta ai fini dell'imposta sulle successioni>>.

Come dici correttamente le banche in genere chiedono che essi vengano indicati. Mi chiedo se il fine di questa richiesta non sia quello di permettere la conservazione del prezzo originario, visto che la banca, come dice PassionFruit, si limita a copiare il dato. Mi domando anche se l'applicazione di tale procedura alla totalità del valore nominale sia o meno, nel mio caso, necessariamente pregiudicata dal fatto che nella dichiarazione di successione ho riportato solo la metà del valore nominale del titolo, visto che il deposito titoli era cointestato. Avevo deciso di riportare solo la metà - e dunque di non attenermi alla richiesta della banca, che chiedeva la presentazione, ai fini dello svincolo dei rapporti, di una copia autentica della dichiarazione di successione recante i "saldi suddetti (tra i quali figura il valore nominale del titolo) - in applicazione dell'art. 11, comma 2, del già citato "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni", per come modificato dalla L. 342/2000 - modifica, questa, che aveva soppresso la presunzione di appartenenza integrale al de cuius dei conti e dei rapporti cointestati.

I CAF? Dio me ne scampi! Hanno dimenticato di inserire nella dichiarazione di successione una pensione complementare...Se ne è accorto il sottoscritto, che è dovuto ricorrere al ravvedimento operoso, ottenendo comunque dal CAF il rimborso di sanzione ed interessi. E poi un sacco di altri errori. E' proprio sulla base di queste esperienze, che ho deciso di fare tutto da me. Ma gli oneri psicologici non sono trascurabili, ahimè.
 
Ho il seguente dubbio:

Nella dichiarazione di successione i BTP sono stati indicati con il valore nominale.
Questo e' un errore?
Va corretto?
Doveva essere indicato il valore calcolato con il prezzo del giorno del decesso?

Ho capito che ai fini delle imposte di successione non cambia nulla perche' sono esenti ma poi quando faremo il trasferimento dei BTP dal conto deposito cointestato agli eredi ai conti deposito dei singoli eredi questo implica una vendita/riacquisto dei titoli e quindi genera capital gain.

Aver indicato il valore nominale del BTP nella dichiarazione di successione, con un BTP che aveva prezzo al giorno del decesso circa 130 comporta una perdita maggiore (in termini di tassazione del capital gain o in qualche altro modo)?

E, per di piu', questo significa che, poiche' il valore nominale verra' interpretato come valore con il prezzo al momento del decesso, materialmente perderemo una quota rilevante del valore nominale del titolo?
 
Prima non avevi parlato di coeredi...cmq salvo disposizioni contrarie ereditano entrambe la stessa percentuale col pmc del de cuius.
I titoli di stato non sono soggetti all’obbligo di indicazione nella dichiarazione di successione.
Se vendete voi eredi o li avesse venduti il de cuius il capital gain sarebbe stato generato ugualmente!

La quota dipende dal grado di parentela.
Il pmc per il trasferimento agli eredi (conto cointestato, nessuna generazione di capital gain) da tutto quello che ho letto deve essere quello alla data del decesso.

L'operazione di trasferimento dal cointestato ai propri conti singoli (vendita/riacquisto, questa genera capital gain tassabile) e' fatta con prezzo il giorno dell'operazione meno il prezzo di carico (quindi medio alla data del decesso).

Il problema che mi pongo e': avendoli inseriti nella dichiarazione di successione con il valore nominale la Banca potrebbe essere obbligata a prendere quel valore e a trattarlo come valore alla data del decesso?
A.

Semplicemente non andava inserito come scritto sopra...e anche la banca SA che in caso di successione si prende il pmc del de cuius.
I titoli avranno nel ptf degli eredi le normali quotazioni di mercato
 
e la tassazione sul capital gain quindi si calcola come?
 
quando venderai pagherai il 12,5% sulla differenza tra il prezzo di vendita e 100.
Es. numerico hai 10000 btp con prezzo di carico 100, li vendi a 108 su quegli 8 pagherai il 12,5%
hai 10000 (100) vendi a 10800 (108) ti resteranno netti in tasca 10700 (sugli 800 togli il 12,5% restano 700 netti) [FARA TUTTO AUTOMATICAMENTE LA BANCA]
 
non dobbiamo vendere, dobbiamo trasferire i BTP dal conto conintestato agli eredi, ai singoli conto depositi dei singoli eredi.

questo trasferimento genera capital gain poiche' tra conti con diversa intestazione (come da messaggio di Passionfruit in questo thread) e si dovrebbe calcolare tra prezzo di carico alla data del decesso e prezzo di mercato alla data del trasferimento.

se la banca considerera' come prezzo del decesso 100 perche' e' stato indicato erroneamente il nominale nella dichiarazione di successione il c. gain sara' molto superiore a quello che avrebbe dovuto essere. e di conseguenza le imposte.

A.
 
Riporto questa parte interessante trovata in rete su un sito di un notaio:

Quanto a buoni del tesoro, certificati di credito del tesoro e titoli similari (ad esempio, obbligazioni Bei e World Bank), per legge non rilevano ai fini dell’imposta di successione.
Quindi - nonostante le nuove istruzioni al modello di dichiarazione di successione online consiglino l’indicazione nella dichiarazione di questi strumenti finanziari - l’indicazione è invece da sconsigliare, perché inutile e, anzi, foriera di possibile confusione. L’indicazione dei titoli di Stato nella dichiarazione di successione non è nemmeno utile ai fini dello “sblocco” dei dossier bancari intestati al defunto.

Infatti quando la banca viene a conoscenza del decesso di un cliente, impedisce agli eredi di disporre delle giacenze esistenti in banca finchè gli eredi non dimostrino di avere presentato la dichiarazione di successione alle Entrate. Tuttavia, dato che i Titoli di Stato sono estranei all’imposta di successione la banca non può bloccarli e, di conseguenza, non può pretenderne l’indicazione nella dichiarazione di successione.
 
Ti ringrazio per la risposta. Temevo l'inferno burocratico per questo rapporto titoli, che si è puntualmente verificato. Dunque, se ho capito bene (e ti chiedo di confermarmelo), qualora avessi indicato (contravvenendo comunque alla regola che vuole che i titoli di stato non siamo indicati in successione) la totalità del valore nominale del titolo (e non, come ho invece fatto, la metà), il prezzo di carico sarebbe stato, per la totalità del valore nominale del titolo, quello originario? La banca mi aveva chiesto, nella sua comunicazione, di indicare nella dichiarazione di successione i "saldi suddetti", e tra questi era indicato il valore nominale del titolo.

Dunque, se ho capito bene, secondo quanto mi stai dicendo il prezzo di carico, all'esito del trasferimento del rapporto titoli, sarà la media tra il prezzo originario riferito alla metà del titolo (essendo io cointestatario) ed il prezzo, riferito all'altra metà, alla data del trasferimento. Qui penso che tu ti stia sbagliando, perché l'unica data che può essere presa in considerazione, trattandosi di successione, è quella della apertura della successione (ovvero la data di morte del de cuius)

Inoltre in BN* insistono a dire che ad essere trasferito sarebbe solo il "contenuto" del deposito, sì che la variazione delle intestazioni del deposito (da A+B a B+C) non cambierebbe nulla.

Ti ringrazierei se potessi chiarire ulteriormente questa faccenda che, come temevo, presenta le solite, maledette, oscurità.
Non necessariamente il prezzo di carico e' una media.
Il cointestatario del decuius puo' ricevere il suo 50% in un deposito solo a lui intestato, al prezzo di carico originario.
Sul conto titoli cointestato con l'altro erede puo' ricevere il restante 50 % al prezzo di carico della data del decesso.
Sta a lui poi tenerli separati, unirli del deposito monointestato o in quello cointestato, venderli o quant'altro.
 
Ho un paio di domande a questo proposito e ringrazio in anticipo chi vorrà rispondermi.

- Mi sembra di capire che titoli di stato italiani (BOT; CCT; BTP) e similari come obbligazioni BEI o woorld bank sono estranei alla successione e non vanno indicati nella successione. Corretto???
Anche i titoli di stato esteri? Oppure i titoli di stato esteri no?

- Seconda domanda. Se gli eredi tutti in accordo optano per la vendita dei titoli del portafoglio supponiamo obbigazioni ed azioni etc. tale vendita avviene normalmente come se la effettuasse il de cuius ancora in vita o no?
Intendo dire la vendita avviene a prezzo di mercato, fa riferimento in prezzo di carico in portafolio e le eventuali plusvalenze posso andre a compensare eventuali minusvalenze presenti sul quel conto titoli?
Oppure c'è qualcosa di diverso da una vendita "normale"??

Grazie.
 
Ho un paio di domande a questo proposito e ringrazio in anticipo chi vorrà rispondermi.

- Mi sembra di capire che titoli di stato italiani (BOT; CCT; BTP) e similari come obbligazioni BEI o woorld bank sono estranei alla successione e non vanno indicati nella successione. Corretto???
Anche i titoli di stato esteri? Oppure i titoli di stato esteri no?
Anche fondi e sicav sono esenti limitatamente alla la quota di titoli di stato o assimilabili presenti nel portafoglio.
Per quanto riguarda il fatto di inserire o no la quota esente, dovresti verificare con la tua banca poiché alcune richiedono che sia dichiarato tutto (immagino per facilità di controllo).
 
- Seconda domanda. Se gli eredi tutti in accordo optano per la vendita dei titoli del portafoglio supponiamo obbigazioni ed azioni etc. tale vendita avviene normalmente come se la effettuasse il de cuius ancora in vita o no?
Intendo dire la vendita avviene a prezzo di mercato, fa riferimento in prezzo di carico in portafolio e le eventuali plusvalenze posso andre a compensare eventuali minusvalenze presenti sul quel conto titoli?
Oppure c'è qualcosa di diverso da una vendita "normale"??


Dipende da banca a banca, generalmente NON e' possibile operare sul dossier del decuius, in quanto bloccato, e quindi gli eredi apriranno un deposto titoli dove verranno trasferiti i medesimi, e poi venduti. Il prezzo di carico e' quello del decesso, le minus del decuius si perdono, la vendita viene fatta ovviamente al prezzo di mercato, le minus -plus generate dalla vendita sul deposito degli eredi vanno assegnate al codice fiscale dei singoli eredi e, se gia' clienti dell'istituto, vanno eventualmente ad integrarsi con minus preesistenti.
 
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