proposta acquisto: l'AI può rifiutare di trasferirla al venditore?

Mi dici per quale fattispecie sono state emesse quelle sentenze?

Da quali casi sono state originate? :mmmm:

Il principio ivi contenuto è come sorge il diritto alla provvigione.
Il che vuol dire che quando il cliente si reca in agenzia per formulare la proposta, in ogni caso, qualora l'affare si concluda, il diritto sorgerà, poiché il fatto concludente era già accaduto.
Da lì in poi è necessario costruire tutta una sovrastruttura, invero molto di fantasia, che cancella gli effetti di quel fatto.
Ciao House, ora sul serio debbo andare.
 
Il principio ivi contenuto è come sorge il diritto alla provvigione.
Il che vuol dire che quando il cliente si reca in agenzia per formulare la proposta, in ogni caso, qualora l'affare si concluda, il diritto sorgerà, poiché il fatto concludente era già accaduto.
Da lì in poi è necessario costruire tutta una sovrastruttura, invero molto di fantasia, che cancella gli effetti di quel fatto.
Ciao House, ora sul serio debbo andare.

Ok, ho capito.

Ma mi dici, quando hai tempo, quale casistica ha generato quelle sentenze? :cool:
 
Quello che dice GORIO, ripeto, è corretto, solo che fa orecchi "da mercante" :D riguardo al resto, sostenendo che una eventuale condotta non proprio da "mediatore" come quella che io ho esposto sia ininfluente sul suo diritto alla provvigione, cosa che ritengo, sinceramente, poco sostenibile.
 
Il principio ivi contenuto è come sorge il diritto alla provvigione.
Il che vuol dire che quando il cliente si reca in agenzia per formulare la proposta, in ogni caso, qualora l'affare si concluda, il diritto sorgerà, poiché il fatto concludente era già accaduto.
Da lì in poi è necessario costruire tutta una sovrastruttura, invero molto di fantasia, che cancella gli effetti di quel fatto.
Ciao House, ora sul serio debbo andare.

per house:

se così fosse:

1) sì, ha diritto alle provvigioni perché sono già maturate
2) ma viene condannato per violazione degli obblighi di correttezza, buona fede ed imparzialità.

perché in quelle sentenze non è previsto? perchè riguardano tutti casi nei quali il mediatore non ha messo in atto comportamenti contrari ai principi di buona fede e correttezza o di imparzialità, è stato estromesso.
alla fine, secondo te, prende dei soldi, o li rimette?
 
per house:

se così fosse:

1) sì, ha diritto alle provvigioni perché sono già maturate
2) ma viene condannato per violazione degli obblighi di correttezza, buona fede ed imparzialità.

perché in quelle sentenze non è previsto? perchè riguardano tutti casi nei quali il mediatore non ha messo in atto comportamenti contrari ai principi di buona fede e correttezza o di imparzialità, è stato estromesso.
alla fine, secondo te, prende dei soldi, o li rimette?

Non mi è chiarissima la tua risposta, ma provo ad interpretare.

Intendi dire che quelle sentenze sono a favore dell'AI poichè si trovava in una situazione in cui cercavano di scavalcarlo?

Nel caso da me portato (ovvero "sbrigatevela da soli ora che vi ho fatto incontrare"), l'AI ha diritto alle provvigioni dalle parti, ma poi gli tocca pagare (ai sensi di cosa?) dazio per altro (a chi?)?
 
NO House, nel caso da te riportato la provvigione la paghi, perchè il mediatore non ha, di fatto, l'obbligo di seguirvi, se non lo fa rischia perchè amgari non riuscite a mettervi d'accordo e lui perde l'affare, come voi, cosa che magari invece non sarebbe successa se lavorava a modo...

IL caso da me proposto è diverso, si tratta proprio di ostativa, e quello che a GORIO pare una fantasia (il mediatore ceh non prota la proposta perchè è suo interesse chiudere) invece in realtà accade abbastanza spesso, io stesso ho concluso una trattativa con un cliente, ch eaveva provato a fare una proposta con un collega, quest'ultimo si è rifiutato, lui si è rivolto a me, io ho fatto la proposta è ho concluso a 5k più del prezzo di partenza!!! (per vari lavori in più...)

La collega si è presentata, ci ha fatto causa e ha perso (anzi, l'ha ritirta su consiglio dell'avvocato), nonostante GORIO ;)
 
Ultima modifica:
Non mi è chiarissima la tua risposta, ma provo ad interpretare.
Intendi dire che quelle sentenze sono a favore dell'AI poichè si trovava in una situazione in cui cercavano di scavalcarlo?
Nel caso da me portato (ovvero "sbrigatevela da soli ora che vi ho fatto incontrare"), l'AI ha diritto alle provvigioni dalle parti, ma poi gli tocca pagare (ai sensi di cosa?) dazio per altro (a chi?)?

secondo l'ultima sentenza della cass. che chiarisce (oltre alla differenza tra mediatore e mandatario) la responsabilità delle due figure, il mediatore tipico:

il mediatore pur compiendo, come detto, un'attività giuridica in senso stretto, è comunque tenuto all'obbligo di comportarsi in buona fede, in virtù della clausola generale di correttezza di cui all'art. 1175 c.c., (sull'estensione della regola della buona fede in senso oggettivo a tutte la fonti delle obbligazioni ex art. 1173 c.c., ivi compreso l'atto giuridico non negoziale, Cass. n.5140/2005), estrinsecantesi, in specie, nell'obbligo di una corretta
informazione
, tra cui la comunicazione di tutte le circostanze a lui note o conoscibili sulla base della diligenza qualificata di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, vertendosi senz'altro in tema di attività professionale per come ulteriormente ribadito dalla citata L. n. 39 del 1989. Tale obbligo di correttezza sussiste a favore di entrambe le parti, messe in contatto ai fini della conclusione dell'affare, quale comprensivo di qualunque operazione di tipo economico - giuridico (sulla posizione di "neutralità" ed "imparzialità" nei confronti delle parti che concludono l'affare, tra le altre, Cass. n. 12106/2003, Cass. n. 13184/2007, la quale sottolinea la posizione di "terzietà" del mediatore rispetto ai contraenti posti in contratto in ciò differenziandolo dall'agente di commercio, nonchè Cass. n. 6959/2000, che sottolinea come carattere essenziale della figura giuridica del mediatore, ai sensi dell'art. 1754 c.c., è appunto la sua imparzialità, intesa come assenza di ogni vincolo di mandato, di prestazione d'opera, di preposizione institoria e di qualsiasi altro rapporto che renda riferibile al dominus l'attività dell'intermediario, per cui nel caso di specie la S.C. ha escluso il requisito dell'imparzialità ritenendo sussistente un mandato costituito dall'affidamento dell'incarico di trattare la vendita dell'immobile in norme e per conto del preponente). In particolare, egli è tenuto a comunicare: l'eventuale stato di insolvenza di una delle parti, l'esistenza di iscrizioni o pignoramenti sul bene, oggetto della conclusione dell'affare, la sussistenza di circostanze in base alle quali le parti avrebbero concluso il contratto con un diverso contenuto, l'esistenza di prelazioni ed opzioni (su tali punti, tra le altre, Cass. n. 5938/1993). Inoltre, se, prima facie, la responsabilità del mediatore non mandatario appare agevolmente di natura extracontrattuale, risulta preferibile, riguardando la stessa una figura professionale, applicare la più recente previsione giurisprudenziale di legittimità della responsabilità "da contatto sociale" (su cui, tra le altre, Cass. S.U. n. 577/2008; Cass. n. 12362/2006 e Cass. n. 9085/2006, con specifico riferimento al medico ed alle sue prestazioni prescindenti da un rapporto contrattuale); infatti, tale situazione è riscontrabile nei confronti dell'operatore di una professione sottoposta a specifici requisiti formali ed abilitativi, come nel caso di specie in
cui è prevista l'iscrizione ad un apposito ruolo, ed a favore di quanti, utenti-consumatori, fanno particolare affidamento nella stessa per le sue caratteristiche (si pensi, ad esempio, alle c.d. agenzie immobiliari dalle particolari connotazioni professionali ed imprenditoriali).

questa è l'ultima cass. sulla responsabilità del mediatore tipico.

se nel tuo lavoro, pur avendo maturato il diritto al pagamento della parcella, violi un obbligo nei confronti di qualcuno non paghi?
per me in questo caso perdi anche il diritto alle provvigioni.
anche solamente dire "adesso arrangiatevi da soli, tanto io vi ho fatto incontrare e le provvigioni sono assicurate"
ma che è correttezza??? ma non scherziamo...

e poi: per quale motivo un AI non dovrebbe sottoporre un offerta??? sono proprio curioso...
 
Il principio ivi contenuto è come sorge il diritto alla provvigione.
Il che vuol dire che quando il cliente si reca in agenzia per formulare la proposta, in ogni caso, qualora l'affare si concluda, il diritto sorgerà, poiché il fatto concludente era già accaduto.
Da lì in poi è necessario costruire tutta una sovrastruttura, invero molto di fantasia, che cancella gli effetti di quel fatto.
Ciao House, ora sul serio debbo andare.

:o

Quoto Gorio ha sempre ragione:D
 
Per quale motivo? Perchè molti si innalzano a "tutori" degli interessi del solo proprietario, se ne sentono fiduciari e vogliono tutelare la loro faccia visto che con questo hanno preso precisi impegni, promettendo, cosa che io mi guardo bene dal fare... ;) Io nulla devo ai proprietari, offro la mia opera, se l'accettano, nel momento che portassi risultati mi pagano, altrimenti devvono solo ringraziarmi,a ssieme ai clienti potenziali acqurenti che seguo, del tempo che dedico loro GRATIS.
Quindi non devo nulla a nessuno e ANZI, se mi rompi il casso ti considero zero.

Ma in un caso, mi ricordo, dei clienti che seguivo, volevano comprare una casa con un altra agenzia, e con me non trovavano nulla... al punto ch egli chiesi:
"MA come mai non comprte la casa dalla collega?"

"Perchè non vuole farci fare la proposta con 20milioni meno, perchè ci toglono il plasma da 50 pollici dalla sala" (era il 2001 se non sbaglio).

"E voi, su una casa da 1,4 miliardi, state a traccheggiare per 20milioni? Su forza, andate e compratela, lo vedete che non vi piace niente di quello che vi porpongo perchè avete in testa quella? Se non lo fate, e comprte un surrogato per vemnti milioni su un miliardo e quattrovcento, potete solo che pentirvene".

Il giorno dopo erano dalla collega (che mi sta sulle balle) a chiudere con i venti milioni sopra (1,4 miliardi invece di 1,38).

Da questa collega non avrò mai nemmeno un ringraziamento...ma sta co...iona si stava facendo saltare l'affare per venti milioni, perchè il tipo (proprietario) era un bel tomo divorziato da poco e quindi triste poverino, da difendere contro i cattivoni acquirenti... (non sto scherzando, me lo ha confessato il socio di quella collega di quella agenzia)...

Capisci?
 
va bene tanto io assisto solo amici, mai più nemici:D
 
ma che bruciata. E' una sana consapevolezza. Oggi so' bbuona.
 
Per quale motivo? Perchè molti si innalzano a "tutori" degli interessi del solo proprietario, se ne sentono fiduciari e vogliono tutelare la loro faccia visto che con questo hanno preso precisi impegni, promettendo, cosa che io mi guardo bene dal fare... ;) Io nulla devo ai proprietari, offro la mia opera, se l'accettano, nel momento che portassi risultati mi pagano, altrimenti devvono solo ringraziarmi,a ssieme ai clienti potenziali acqurenti che seguo, del tempo che dedico loro GRATIS.
Quindi non devo nulla a nessuno e ANZI, se mi rompi il casso ti considero zero.

Ma in un caso, mi ricordo, dei clienti che seguivo, volevano comprare una casa con un altra agenzia, e con me non trovavano nulla... al punto ch egli chiesi:
"MA come mai non comprte la casa dalla collega?"

"Perchè non vuole farci fare la proposta con 20milioni meno, perchè ci toglono il plasma da 50 pollici dalla sala" (era il 2001 se non sbaglio).

"E voi, su una casa da 1,4 miliardi, state a traccheggiare per 20milioni? Su forza, andate e compratela, lo vedete che non vi piace niente di quello che vi porpongo perchè avete in testa quella? Se non lo fate, e comprte un surrogato per vemnti milioni su un miliardo e quattrovcento, potete solo che pentirvene".

Il giorno dopo erano dalla collega (che mi sta sulle balle) a chiudere con i venti milioni sopra (1,4 miliardi invece di 1,38).

Da questa collega non avrò mai nemmeno un ringraziamento...ma sta co...iona si stava facendo saltare l'affare per venti milioni, perchè il tipo (proprietario) era un bel tomo divorziato da poco e quindi triste poverino, da difendere contro i cattivoni acquirenti... (non sto scherzando, me lo ha confessato il socio di quella collega di quella agenzia)...

Capisci?

giusto, è proprio quella giustificazione che va ad inficiare il rapporto di terzietà che invece deve sussistere nel mediatore tipico.
non sottoporre una proposta è "sostituirsi" al venditore, il mediatore tipico si atteggia a mandatario...
le cose stanno cambiando però, la sent. della cass. è solo il principio.

p.s. complimenti per il tuo modo di lavorare, di amici AI ne ho diversi, tutti con dei sani e significativi valori, requisiti, a mio avviso, necessari, per svolgere questa difficile professione.
 
Ok, ho capito.

Ma mi dici, quando hai tempo, quale casistica ha generato quelle sentenze? :cool:

allora, così facciamo anche un pò di ordine e chiarezza.


Fattispecie 1: il cliente si reca a visitare l'appartamento, quindi si dilegua e stringe da solo l'affare; paga la provvigione in quanto il fatto fondativo del diritto alla provvigione è avvenuto.
Insomma la provvigione sorge non in seguito ad una violazione comportamentale dell'acquirente, quasi a precetto di un articolo del codice della strada, bensì perché si ritiebne che la messa in contato tra le parti sia un apporto causale determinante per la successiva conclusione dell'affare.


Fattispecie 2: il cliente si reca a visitare l'appartamento, quindi vorrebbe proporre ma l'agente non lo reputa opportuno in quei termini, poi stringe da solo l'affare; il fatto fondativo del diritto alla provvigione è il medesimo, quindi ha diritto alla provvigione in quanto l'affare si è concluso, del pari, per una sua attività valorizzata in seguito dalle parti.
Bisogna stabilire se il non presentare integra un inadempimento o una rinunzia agli effetti di un fatto già accaduto.

Allo stato dei riferimenti normativi e giurisprudenziali non vi è alcun obbligo a prescindere per il mediatore di presentare una proposta di acquisto.
Anzi, siccome la sua figura nasce dal contatto sociale, quindi dai fatti concludenti, ne deriva una sua totale autonomia per non dire assoluta indipendenza dalle parti, conseguentemente la non presa della proposta sarebbe, niente altro, che espressione di quella autonomia valutativa, né integrerebbe supposte violazioni di obblighi di correttezza e buona fede, attinenenti ad altri e ben specifici profili.
Ciao house.
 
Fattispecie 2: il cliente si reca a visitare l'appartamento, quindi vorrebbe proporre ma l'agente non lo reputa opportuno in quei termini, poi stringe da solo l'affare; il fatto fondativo del diritto alla provvigione è il medesimo, quindi ha diritto alla provvigione in quanto l'affare si è concluso, del pari, per una sua attività valorizzata in seguito dalle parti.
Bisogna stabilire se il non presentare integra un inadempimento o una rinunzia agli effetti di un fatto già accaduto.

Allo stato dei riferimenti normativi e giurisprudenziali non vi è alcun obbligo a prescindere per il mediatore di presentare una proposta di acquisto.
Anzi, siccome la sua figura nasce dal contatto sociale, quindi dai fatti concludenti, ne deriva una sua totale autonomia per non dire assoluta indipendenza dalle parti, conseguentemente la non presa della proposta sarebbe, niente altro, che espressione di quella autonomia valutativa, né integrerebbe supposte violazioni di obblighi di correttezza e buona fede, attinenenti ad altri e ben specifici profili.
Ciao house.

Per house:
il fatto che risponda solo ai tuoi quesiti è indicativo...

non è inadempimento: può esserci solo nel mediatore/mandatario nei confronti del venditore

In questo caso è una delle due:
-rinuncia a fare il mediatore, e allora non può pretendere le provvigioni
-violazione degli obblighi di buone fede, correttezza e imparzialità

Il mediatore non ha autonomia, cioè faccio il mediatore come voglio, la ha nel senso che può interrompere il suo lavoro di mediatore tipico senza essere condannato al risarcimento del danno, cioè non ha preso nessun impegno con le parti, se lo prendesse sarebbe inadempimento e si ricadrebbe nel mandato.

questo l'ho già postato:
sull'estensione della regola della buona fede in senso oggettivo a tutte la fonti delle obbligazioni ex art. 1173 c.c., ivi compreso l'atto giuridico non negoziale, Cass. n.5140/2005), estrinsecantesi, in specie, nell'obbligo di una corretta informazione, tra cui la comunicazione di tutte le circostanze a lui note o conoscibili sulla base della diligenza qualificata di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, vertendosi senz'altro in tema di attività professionale per come ulteriormente ribadito dalla citata L. n. 39 del 1989

non solo deve comunicare quello che conosce, ma anche acquisire informazioni con diligenza qualificata e comunicarle.
questo lo dice la cassazione non io.
 
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