(B2) Raggiungimento di una partecipazione superiore al 90%, ma inferiore al 95%, del capitale dell’Emittente
Qualora, all’esito dell’Offerta, per effetto delle adesioni all’Offerta e di acquisti eventualmente effettuati, al di fuori della medesima in conformità alla normativa applicabile, durante il Periodo di Adesione, l’Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto (congiuntamente considerate ai sensi dell’art. 109 del TUF) venissero a detenere una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95% del capitale sociale dell’Emittente, l’Offerente, come anticipato al Paragrafo A.9 dichiara sin d’ora l’intenzione di ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni entro i successivi 90 giorni, e pertanto non sorgerà alcun obbligo di acquisto in capo all’Offerente.
(B3) Raggiungimento di una partecipazione almeno pari al 95% del capitale dell’Emittente
Nel caso in cui ad esito dell’Offerta, l’Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto (congiuntamente considerate ai sensi dell’art. 109 del TUF) venissero a detenere una partecipazione.
complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell’Emittente, l’Offerente adempirà all’Obbligo di Acquisto delle Azioni ex art. 108, comma 1, del TUF, dichiarando sin d’ora la propria volontà di non avvalersi del diritto di acquistare le rimanenti Azioni in circolazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 111 del TUF. Pertanto, in tale scenario, gli azionisti di RCS che non abbiano aderito all’Offerta, avrebbero il diritto (ma non l’obbligo) di vendere all’Offerente le loro Azioni. Il corrispettivo per le Azioni oggetto dell’Obbligo di Acquisto delle Azioni ex art. 108, comma 1, del TUF sarà pari al Corrispettivo. Resta ferma anche in questo caso l’intenzione di ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.