ci sono delle possibilità di derogare il 30 giugno ovvero i 180 giorni ad esempio:
società le quali, ancorché non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato, si trovano nella necessità di esaminare i bilancio delle società partecipate al fine della corretta valutazione delle partecipazioni iscritte in bilancio, comprese quelle che già hanno iscritto, tra le immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni valutare con il criterio del patrimonio netto;
società strutturate con diversi sedi (in Italia e/o all'estero) autonome gestionalmente, amministrativamente e contabilmente (con necessità di far convergere tutti i dati nella società che redige il bilancio);
società che adottano il sistema della tassazione consolidata di cui agli articoli 117 e seguenti del Tuir;
società che hanno visto la loro partecipazione ad ipotesi di operazioni straordinarie e ristrutturazione aziendale, come fusioni, scissioni, trasformazioni;
società in presenza di creazione di patrimoni destinati a specifici affari ex art. 2447-bis e 2447-septies del c.c.;
società per le quali sono intervenute modifiche legislative che impongono l'adozione di nuovi principi contabili, come l'adozione degli IAS;
società che hanno visto modifiche o interventi profondi alla struttura organizzativa, dell'organigramma societario, magari a ridosso dei termini per l'approvazione del bilancio, così come le eventuali dimissioni dell'Organo amministrativo nell'imminenza del termine ordinario di convocazione dell'assemblea;
società che hanno subito modifiche profonde alla struttura dei sistemi informatici, soprattutto con riferimento alla contabilità, trascinati da investimenti dirisorse umane e loro addestramento;
società che operano in edilizia, che hanno la necessità di approvare gli stati di avanzamento lavori da parte del committente (specie per cantieri all'estero).