IV. PARERE DELLA BANCA D’ITALIA.27. Poiché le pratiche commerciali oggetto del presente provvedimento riguardano il settore bancario, in data 25 m aggio 2022, è stato richiesto il parere alla Banca d’Italia, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo2 7, comma 1-bis, del Codice del Consumo, introdotto dall’articolo1, comma 6, lettera a), del Decreto Legislativo n. 21/2014.28. Con parere pervenuto in data 22 giugno 2022, la suddetta Autorità ha ritenuto che gli impegni presentati da Widiba non presentino profili di incoerenza con la propria normativa in materia di trasparenza e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti e delle operazioni e servizi bancari, e ha rilevato che non sussistano motivi ostativi all’accettazione degli stessi da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in relazione alle proprie competenze.
VI. VALUTAZIONI 31. L’Autorità ritiene che gli impegni proposti dal professionista siano idonei a sanare i profili di possibile illegittimità di entrambe le pratiche commerciali contestate nella comunicazione di avvio del procedimento. 32. In particolare, le misure proposte da Widiba appaiono idonee, oltre che a far cessare le condotte oggetto del procedimento, a porre rimedio agli effetti delle stesse, essendo quindi caratterizzate da un significativo valore aggiunto in termini di tutela dei consumatori. Le misure, infatti, presentano quei caratteri di concretezza ed efficacia che - come richiesto da costante giurisprudenza - devono essere presenti affinché una proposta di impegni venga considerata idonea a porre rimedio alle condotte contestate