Articolo 20
(Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione)
1. In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria
per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed
esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità
contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione hanno facoltà di riscattare, in tutto o
in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto compresi tra la data
del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative,
non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata
e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. Detti periodi possono essere riscattati nella
misura massima di cinque anni, anche non continuativi.
2. L’eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1 gennaio 1996
determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato ai sensi del presente articolo, con
conseguente restituzione dei contributi.
3. La facoltà di cui al primo comma è esercitata a domanda dell’assicurato o dei suoi superstiti o dei
suoi parenti ed affini entro il secondo grado e l’onere è determinato in base ai criteri fissati dal
comma 5 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997 n.184. L’onere così determinato è
detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote
annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.
4. Per i lavoratori del settore privato l’onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere sostenuto
dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al
lavoratore stesso. In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini
della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 51,
comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Il versamento dell’onere può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica
soluzione ovvero in massimo 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a € 30,00, senza
applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell’onere non può essere concessa
nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della
pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una
domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione
già concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione.
6. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
“5-quater. La facoltà di riscatto di cui al presente articolo, dei periodi da valutare con il sistema
contributivo, è consentita, fino al compimento quarantacinquesimo anno di età, anche ai soli fini
dell’incremento dell’anzianità contributiva. In tal caso, l’onere dei periodi di riscatto è costituito
dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile
annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota
di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i
lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.”