Ascolta, la questione non riguarda nè le mie nè le tue valutazioni.
In sede processuale, perchè una sentenza sia di colpevolezza, è necessario che una data azione costituisca reato, ovvero se in qualunque codice (a seconda del tipo di processo) vi sia preciso riferimento al fatto che quella determinata azione sia illecita.
Se tale riferimento non c'è, non vi è alcuna possibilità che ci si trovi in presenza di un reato, a prescindere da come le rispettive parti decidano di accusare o difendersi.
P.S. I giudici si avvalgono di consulenti e periti specializzati nelle più svariate discipline, mica sono onniscienti.
La Figc non è la Consob.Ascolta, la questione non riguarda nè le mie nè le tue valutazioni.
In sede processuale, perchè una sentenza sia di colpevolezza, è necessario che una data azione costituisca reato, ovvero se in qualunque codice (a seconda del tipo di processo) vi sia preciso riferimento al fatto che quella determinata azione sia illecita.
Se tale riferimento non c'è, non vi è alcuna possibilità che ci si trovi in presenza di un reato, a prescindere da come le rispettive parti decidano di accusare o difendersi.
P.S. I giudici si avvalgono di consulenti e periti specializzati nelle più svariate discipline, mica sono onniscienti.
La Figc ha preso posizione (a parere mio e mio soltanto, sbagliando) sulle norme Figc, di codice di giustizia sportiva, come leggerai nelle intestazioni delle motivazioni.
Qui si sta andando un po' (tanto) oltre.
Ad ogni buon conto, nelle stesse decisioni, emergono delle criticità non banali, che semplicemente non erano riferite al quesito posto alla Corte.
Capitolo 7
È semplicemente sbagliato. Per la Juve e per chi è quotato c'è il richiamo normativo. Lo ha riportato la Consob infatti, è lo ias 38.
Capitolo 8 la Figc rileva che anche qualora la plusvalenza in quel momento sia corretta, se a fine esercizio le premesse valutativo si sono modificate (il giocatore risulta ex post sivrastimato) in bilancio va operata una svalutazione. Svalutazioni che mai alcuna squadra di calcio ha fatto. Ma ovviamente, non essendo materia del contendere, la Figc non si esprime. Capitolo 10. La Figc dice che nella sostanza le operazioni sembrano essere sovrastimate ma non ci sono criteri per valutare. Anche qui, può valere per chi usa gli Oic, ma non per chi valuta con gli ias