Comunicazione esclusivamente rivolta agli Investitori persone fisiche
che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali per gli interessi percepiti nell’annualità 2018 e seguenti
Cosa è successo
Gentile Investitore,
la Legge di Bilancio 2018 ha definito un quadro normativo certo al regime fiscale dei proventi derivanti dall’attività di crowdfunding nella forma peer to peer lending.
Infatti, a decorrere dal 01/01/2018, attraverso l’introduzione nell’articolo 44, comma 1, Tuir della nuova lettera d-bis), sono stati espressamente ricompresi tra i “redditi di capitale” i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme P2P Lending) gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 D.Lgs. 385/1993 o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 D.Lgs. 385/1993, pertanto da tale data le remunerazioni (interessi) conseguite dai privati attraverso i suddetti investimenti erano assoggettate a ritenuta d’acconto del 26% a titolo d’imposta e dovevano essere riportate nel prospetto H del quadro SH nel della dichiarazione dei redditi dei sostituti d’imposta – Mod. 770.
Con riferimento ai periodi d’imposta sino al 31/12/2017, invece, le remunerazioni (interessi) conseguite dai privati attraverso i suddetti investimenti concorrevano alla base imponibile dell’Irpef e, pertanto, erano tassati in base al relativo scaglione Irpef del percettore.
Così, ad esempio, un investitore che avesse percepito interessi sia nel 2017 che nel 2018 per i finanziamenti peer to peer lending effettuati, era soggetto a due diverse modalità di tassazione: gli interessi percepiti nell’anno 2017 andavano dichiarati dall’investitore nel proprio modello redditi PF 2018, mentre gli interessi percepiti nell’anno 2018 erano assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta e, quindi, non erano da indicare nell’ambito del modello redditi PF 2019.
Ciò premesso, per l’anno 2018 e seguenti Soisy S.p.A. ha regolarmente operato e versato all’Erario la ritenuta del 26% prevista dalla nuova normativa per i redditi di capitale corrisposti a persone fisiche e, come sopra esposto, trattandosi di ritenuta a titolo d’imposta i proventi conseguiti dall’anno 2018 dagli investitori persone fisiche non devono essere più indicati nella loro dichiarazione dei redditi annuale.
Per mero errore materiale di compilazione del modello F24 di versamento di tali ritenute e della dichiarazione dei redditi dei sostituti d’imposta – Mod. 770 da parte del fornitore delegato a questi compiti, Soisy S.p.A. ha continuato ad indicare tali proventi e le relative ritenute nel quadro SF in uso sino al 2017.
SOISY S.p.A. - Sede Legale: Piazzale Libia, 1 - 20135 Milano - Indirizzo di posta elettronica certificata:
postmaster@pec.soisy.eu - sito internet:
www.soisy.it - Capitale sociale euro 391.620 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 08946260968 - Istituto di Pagamento sottoposto al controllo ed alla vigilanza di Banca d’Italia e iscritto all’Albo IP ex art. 114 septies TUB: numero di iscrizione albo 78 e codice meccanografico 36060 - Società appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari - Socio unico: Compass Banca S.p.A. - Direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A.
Di conseguenza l’Agenzia delle Entrate potrebbe rilevare delle anomalie confrontando i dati del Mod. 770 presentato da Soisy con quanto dichiarato nelle dichiarazioni dei redditi dei singoli investitori persone fisiche relativi agli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, in quanto non rileva i corrispondenti valori di tali redditi.
Cosa abbiamo fatto
Nello scusarci per l’errore materiale commesso e gli eventuali disagi arrecati, desideriamo confermarLe che Soisy S.p.A ha avviato le necessarie attività correttive:
1) per gli anni 2018 e 2019, non essendo tecnicamente possibile rettificare i codici tributo e
presentare le dichiarazioni integrative per via telematica, abbiamo predisposto le istanze
cartacee che depositeremo a breve all’Agenzia delle Entrate;
2) per gli anni 2020 e 2021 abbiamo già provveduto a rettificare in via telematica il codice
tributo di tutte le ritenute effettuate erroneamente versate con il codice tributo 1030 anziché
1025 e stiamo presentando le dichiarazioni integrative dei modelli 770 per le annualità 2020
e 2021 versando la relativa sanzione amministrativa.
Cosa succederà
Sulla base di quanto sopra detto, potrebbe ricevere o avere già ricevuto dall’Agenzia delle Entrate richieste di chiarimenti specifici.
Tenendo conto che i termini di risposta all’eventuale lettera di Agenzia delle Entrate scadono il 30/09/2023, La invitiamo a
● non procedere ad alcuna risposta né tantomeno ad alcun versamento
● attendere la nostra prossima comunicazione ufficiale in cui Le condivideremo nel
dettaglio tutti gli estremi (numeri di protocollo) delle comunicazioni correttive che potrà
citare nella risposta ad Agenzia delle Entrate.
Qualora, invece, non dovesse ricevere alcuna comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, La preghiamo di non tener conto di questa comunicazione.
Nel reiterare le nostre scuse per l’errore materiale commesso e per gli eventuali disagi arrecati, restiamo a Sua disposizione per ulteriori informazioni e Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Pietro Cesati
Amministratore Delegato Soisy S.p.A