Vorrei contribuire alla discussione, sperando di essere d'aiuto.
Infatti ho appena ricevuto risposta all'interpello che avevo fatto a maggio alla AdE per la mia posizione su Mintos.
Premetto che, come da regola per la presentazione del quesito, avevo proposto e argomentato la mia proposta, ovvero tassazione al 26% in analogia con quanto previsto per i P2P Lending italiani.
Purtroppo devo dare una brutta notizia, ovvero che questa interpretazione non è passata.
Questo è il passaggio saliente:
Con riferimento agli investimenti effettuati su piattaforme di P2P Lending gestite da società estere non rientranti tra i soggetti di cui alla citata lettera d-bis), si ritengono applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 44, comma 1, lettera a), del Tuir, secondo cui sono redditi di capitale “gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti” dal momento che l’esercizio dell’attività di finanziamento attraverso le piattaforme di P2P Lending risulta riconducibile, in generale, al contratto di mutuo così come definito dall’articolo 1813 del codice civile.
Ne consegue, pertanto, che l’istante è tenuto ad indicare nella dichiarazione annuale dei redditi i proventi derivanti dagli investimenti di P2P Lending effettuati sulla Piattaforma indicata al fine di farli concorrere alla formazione del reddito complessivo da assoggettare all’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
In particolare, tali redditi devono essere indicati nella Sezione I-A del Quadro RL del Modello REDDITI 2019 nel rigo RL2, indicando nella colonna 1, il codice “1”.
Per quanto riguarda il monitoraggio, invece, questo è quanto ritenuto dalla AdE:
Nel caso di specie, pertanto, l’investimento detenuto dall’istante sulla Piattaforma estera di P2P Lending deve essere indicato nel quadro RW del modello Redditi Persone Fisiche utilizzando il codice “14” relativo ad “altre attività estere di natura finanziaria”.
Sulla base di quanto chiarito dall’istante in sede di riscontro alla richiesta di documentazione integrativa, l’investimento sulla Piattaforma estera non può essere estinto anticipatamente dall’investitore fatta salva la facoltà dell’utente “di offrire la propria quota di partecipazione ad altri utenti della piattaforma (mercato secondario), per tentare di rientrare anticipatamente nella disponibilità del capitale investito”.
Tale ultima circostanza, che attribuisce di fatto all’investimento in esame il requisito della “negoziabilità” nel mercato dei capitali, consente di configurare l’investimento in oggetto quale “prodotto finanziario” sulla base di quanto stabilito dal citato articolo 1 del TUF, e conseguentemente – così come rappresentato dall’istante – sullo stesso è dovuta l’IVAFE con l’aliquota prevista nella misura del 2 per mille da applicare al valore rapportato alla quota di possesso ed al periodo di detenzione.