No, ad esempio se scrivi ad una PA la PEC stessa (anche scritta così alla buona nel testo) ha di per sé valore di firma (equivalente a sottoscrizione con firma autografa davanti al dipendente) se la PEC è inserita nei pubblici elenchi consultabili da chiunque. Riporto per chiarezza l'art. 65 del D.Lgs. 82/2005, che ha valore non solo per la PA ma per tutti i gestori (anche privati) di pubblici servizi:
Art. 65
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per
via telematica
1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle
pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi
dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo
20; (cioè firma digitali)
b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante e' identificato
attraverso il sistema pubblico di identita' digitale (SPID), la carta
di identita' elettronica o la carta nazionale dei servizi;;
b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per
i dispositivi mobili di cui all'articolo 64-bis;
c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia
del documento d'identita';;
c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal
proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui
all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un
domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto
presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio
elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal
Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, ((in assenza)) di un
domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di
domicilio digitale ((speciale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma
4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui e' riferita
l'istanza o la dichiarazione)). Sono fatte salve le disposizioni
normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione
telematica nel settore tributario;
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare
dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate
ai sensi e con le modalita' di cui al comma 1 comporta
responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare dello
stesso.
2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti
alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa
apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento
Oltre a questo, tornando all'ambito bancario, la Banca d'Italia è stata chiara (ma ora non trovo documenti) nel dire che il recesso o il trasferimento titoli ha effetto nel momento in cui la Banca viene a conoscenza della volontà del cliente, quindi teoricamente potrebbe avvenire anche a voce, senza alcuna firma, se mi identificano in filiale. Oppure da una mail semplice senza firma, se la mail è stata precedentemente certificata dalla banca (come avviene ormai
sempre con tutte le banche).
Quindi anche in ambito bancario non ha senso dire che una mail semplice senza firma digitale non ha valore... Ha valore eccome. Caso diverso se nel contratto hai firmato che per il recesso o trasferimento titoli fosse è necessaria la firma digitale. In quel caso sarebbe un accordo tra banca e cliente.