[2022] Affrancamento Atto Terzo

  • Ecco la 67° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Nell’ultima settimana borsistica, i principali indici globali hanno messo a segno performance positive. In assenza di dati macro di rilievo, gli operatori si sono focalizzati sugli utili societari e sulle banche centrali. La stagione delle trimestrali è infatti entrata nel vivo in Europa e a Piazza Affari con oltre la metà dei 40 titoli che compongono il Ftse Mib ad alzare il velo sui conti. Per quanto riguarda le banche centrali, la Reserve Bank of Australia ha lasciato i tassi di interesse invariati, come previsto. Anche la Bank of England ha lasciato fermi i tassi, con due voti a favore di un taglio immediato sui nove totali. La Riksbank svedese ha invece tagliato i tassi per la prima volta in otto anni, riducendo il costo del denaro di 25 punti base al 3,75%, evidenziando la divergenza dell’Europa dalla linea dura della Fed. Per continuare a leggere visita il link

giusto, conviene solo oltre il 2,6x di plusvalenza sul titolo
(anche senza considerare che paghi subito lo F24, il time value of money con inflazione vicina al 10%)
.......quindi conviene solo abbastanza vicini a 3x
Ma il tempo e lo sbattimento di inserire in dichiarazione non lo consideri? E se fai pure qualche errore? è un provvedimento senza senso per uno che ha titoli in amministrato.
 
Art. 1, comma 107, della Legge 29 dicembre 2022 , n. 197 Modifica l’art. 5 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, introducendo un nuovo comma 1-bis « 1-bis. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del medesimo testo unico, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ».


Può non vuol dire deve o sbaglio?
 
Art. 9, comma 4, del Tuir «…4. Il valore normale è determinato: a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese; Interrogazione parlamentare 18.1.2023 n. 5-00248 «…In linea con la previsione di cui all'articolo 9, comma 4, lettera a), del TUIR, il valore sul quale deve essere calcolata e versata l'imposta sostitutiva è quello derivante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati con riferimento al mese di dicembre 2022…» Si veda Circolare 25/02/2000, n. 30/E
 
Interrogazione parlamentare 18.1.2023 n. 5-00248 - Centemero …A differenza della rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate, atteso che il valore dei titoli, delle quote o dei diritti quotati in un mercato regolamentato è un valore reso pubblico dal mercato di riferimento, non si rende necessaria la redazione della perizia giurata di stima. In linea con la previsione di cui all'articolo 9, comma 4, lettera a), del TUIR, il valore sul quale deve essere calcolata e versata l'imposta sostitutiva è quello derivante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati con riferimento al mese di dicembre 2022. …non è necessario produrre alcuna documentazione relativa ai criteri di determinazione del valore delle partecipazioni cui si è fatto riferimento in sede di rideterminazione del costo fiscale delle stesse. Per quanto riguarda il soggetto tenuto al versamento dell'imposta sostitutiva prevista dal successivo comma 108 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2023, in assenza di una disposizione specifica, si ritiene che il versamento, come avviene anche per la rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate, debba essere eseguito dal contribuente
 
Rivalutazione parziale e criterio LIFO Circolare 1/2021 «2.3. Rideterminazione parziale del valore della partecipazione «…Nella circolare 30 gennaio 2002, n. 9/E8 è stato chiarito che in caso di rideterminazione parziale del valore della partecipazione, la quota rideterminata si considera acquisita alla data di possesso prevista dalla norma di riferimento, indipendentemente dalla data del pagamento dell’imposta. Pertanto, nell’ipotesi in cui in data successiva non siano state acquisite altre partecipazioni, in caso di cessione si considera ceduta per prima la partecipazione il cui valore o costo di acquisto è stato rideterminato (metodo LIFO). …Si ricorda che, l’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 709 ha stabilito che i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni, «qualora abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata» o in alternativa «possono chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, e il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata. L’importo del rimborso non può essere comunque superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata».
 
Circolare 1/2021 «2.3. Rideterminazione parziale del valore della partecipazione …Alla luce dei principi sopra enunciati, si è ritenuto che qualora un contribuente che detiene una partecipazione nell’ambito del regime dichiarativo intenda avvalersi nuovamente della possibilità di rideterminare il valore delle partecipazioni, deve necessariamente provvedere a rivalutare in ordine cronologico sempre per prime le ultime partecipazioni ricevute/acquisite in applicazione del richiamato criterio LIFO e cioè, nel caso oggetto dell’istanza, quelle già precedentemente rivalutate, senza poter procedere ad una rideterminazione parziale di quelle il cui valore non era stato rideterminato. Resta ferma la possibilità per il contribuente di procedere ad una nuova rideterminazione dell’intero valore della partecipazione posseduta e di scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta quella già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni ovvero di chiederla a rimborso…»
 
Rivalutazione parziale e criterio LIFO (Cfr Circolare 30 gennaio 2002, n. 9/E8) «…E’ opportuno, inoltre, ricordare che, sulla base di quanto stabilito dal comma 6 dell’articolo 5, della legge n. 448 del 2001, l’assunzione del valore “rideterminato” – in luogo del costo o valore di acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 82 del TUIR. Pertanto, in occasione delle successive cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. …A tal fine, gli intermediari in sede di applicazione dell’imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 devono tenere distinta evidenza della quota della partecipazione per la quale è stata effettuata la rideterminazione del valore di acquisto. Conseguentemente, i successivi acquisti di partecipazioni appartenenti alla medesima categoria omogenea rilevano ai fini della determinazione del costo della quota della partecipazione il cui valore non è stato rideterminato
 
Rivalutazione parziale e criterio LIFO Nel caso di risparmio amministrato l’art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 461/1997 prevede che l’intermediario adotta, quale costo o valore di acquisto, il costo medio ponderato relativo a ciascuna categoria omogenea qualora i titoli della stessa specie e aventi uguali caratteristiche siano stati acquistati dal contribuente in date successive e a prezzi diversi. Risoluzione n. 372/E/2002 gli intermediari “devono tenere distinta evidenza della quota della partecipazione per la quale è stata effettuata la rideterminazione del valore di acquisto in quanto la predetta operazione di rideterminazione comporta l’attribuzione di una nuova caratteristica alle partecipazioni, titoli e diritti e cioè l'indeducibilità delle minusvalenze realizzate. In tal modo, i successivi acquisti di partecipazioni appartenenti alla medesima categoria omogenea rilevano soltanto ai fini della determinazione del costo della quota della partecipazione il cui valore non è stato rideterminato”. Sulla base della citata prassi (elaborata per le partecipazioni non negoziate), l’intermediario dovrebbe tenere una sorta di “sottoconto” dove evidenziare esclusivamente le operazioni relative alle partecipazioni rivalutate.
 
Art. 1, comma 107, della Legge 29 dicembre 2022 , n. 197 Modifica l’art. 5 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, introducendo un nuovo comma 1-bis « 1-bis. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del medesimo testo unico, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ».


Può non vuol dire deve o sbaglio?
Sbagli, ci ero cascato anch'io. Può è inteso così: in alternativa alla classica determinazione dei redditi (ctv finale - ctv di acquisto) alla quale si applica l'imposta sostitutiva del 26%, puoi scegliere il valore normale (e ti verrà applicata l'aliquota del 16% sul valore normale)
 
Rivalutazione parziale e criterio LIFO (Cfr Circolare 30 gennaio 2002, n. 9/E8) «…E’ opportuno, inoltre, ricordare che, sulla base di quanto stabilito dal comma 6 dell’articolo 5, della legge n. 448 del 2001, l’assunzione del valore “rideterminato” – in luogo del costo o valore di acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 82 del TUIR. Pertanto, in occasione delle successive cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. …A tal fine, gli intermediari in sede di applicazione dell’imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 devono tenere distinta evidenza della quota della partecipazione per la quale è stata effettuata la rideterminazione del valore di acquisto. Conseguentemente, i successivi acquisti di partecipazioni appartenenti alla medesima categoria omogenea rilevano ai fini della determinazione del costo della quota della partecipazione il cui valore non è stato rideterminato
cvd:

In questo caso dovranno poi in qualche modo flaggare tutti i titoli oggetto di rivalutazione, perchè come ho già scritto in qualche post più indietro, su questi non sarà più possibile avere i crediti fiscali delle eventuali future minusvalenze.
Comunque se proprio volete rivalutare le azioni, ricordatevi quanto ho già scritto se non volete avere brutte sorprese:
Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d'acquisto di partecipazioni in società non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell'art. 5 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 e dell'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l'assunzione del valore "rideterminato" – in luogo del costo del valore d'acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell'ipotesi di rideterminazione parziale del costo della partecipazione.
Il prezzo di cessione della partecipazione rivalutata potrà peraltro essere inferiore al valore di perizia: l’eventuale minusvalenza non avrà rilevanza fiscale: l’articolo 5, comma 6, della Legge n. 448/2001, dispone che l’assunzione del valore ‘rideterminato’ non consente il realizzo di minusvalenze.
 
Ho intenzione di scrivere all'onorevole Centemero per chiedere delucidazioni a riguardo.
 
Ricordatevi che la data del 30.6 e' la data termine. Non la data dalla quale si paga.
Chi ha seguito il mio consiglio di creare un dossier separato puo' gia' richiedere l'operazione di affrancamento per l'intero dossier presso la vostra banca.

Chi non ha creato un dossier separato non mi interpelli in privato su come fare, per cortesia. Ho gia' dato tutte le disposizioni in pubblico, ho compilato il modulo e la prossima settimana paghero' le imposte di questo condono mascherato, una vergogna della Meloni.

Mi vergogno io stesso ad approfittare di questa opportunita', ma tant'e'.

Paese in colliquazione sempre con il cappello in mano.

Buona continuazione al 3D
 
ma ch la ha scritta sta roba?
per le azioni non ha senso. Non aderirà nessuno.
è la norma in vigore da anni, credo anche decenni. Non ricordo se su questo o altro thread qualcuno aveva postato il riferimento normativo al valore normale. La legge attuale rinvia semplicemente a una norma già in vigore (per altri strumenti) cambiando l'aliquota. Lo scopo poi è altro, vedi sotto

Chi ha seguito il mio consiglio di creare un dossier separato puo' gia' richiedere l'operazione di affrancamento per l'intero dossier presso la vostra banca.
non serve a nulla il dossier separato, si può fare su singoli titoli. Tra l'altro in generale le banche sono pronte o lo saranno a breve, alcune (e anche tra le maggiori) tenderanno a non far grandi comunicazioni perché temono che i clienti vendano i fondi.

Sul condono sei esagerato, primo nei termini: il condono è quando ti tolgono le sanzioni per adempimenti che non hai fatto o stralciano pagamenti che non hai fatto.
Di affrancamenti ne abbiamo già avuti e infatti si richiamano norme precedenti.
Per i fondi è stato fatto anche per equilibrare l"ingiustizia" fiscale che li colpisce.
Per le azioni è stato ripreso il meccanismo in uso da tempo per alcuni investimenti, in cui si cerca di incentivare il riallineamento a valori di mercato (con conseguente pagamento tasse) di titoli detenuti da anni che rischiano di non produrre imposte. Caso tipico, da cui è nata la fattispecie, le partecipazioni mantenute al valore originario per decenni e passate in successione agli eredi senza applicazione del capital gain. Per le azioni in questione il ragionamento è simile, sono titoli che hanno guadagnato molto e quindi mediamente in portafoglio da molto tempo e potrebbero restarci a lungo, fino alla successione, senza incentivo a allineare il valore di mercato.
 
è la norma in vigore da anni, credo anche decenni. Non ricordo se su questo o altro thread qualcuno aveva postato il riferimento normativo al valore normale. La legge attuale rinvia semplicemente a una norma già in vigore (per altri strumenti) cambiando l'aliquota. Lo scopo poi è altro, vedi sotto
in vigore su altri strumenti ma applicata su azioni non ha alcun senso. Potevano anche non farla perchè così è perfettamente inutile.
 
in vigore su altri strumenti ma applicata su azioni non ha alcun senso. Potevano anche non farla perchè così è perfettamente inutile.
permettimi, ma il fatto che sia inutile per te, non significa che sia inutile. Personalmente per alcuni titoli potrei usarla.
 
permettimi, ma il fatto che sia inutile per te, non significa che sia inutile. Personalmente per alcuni titoli potrei usarla.
Fammi esempi concreti numeri alla mano. Nel 99% dei casi serve A poco.
 
Fammi esempi concreti numeri alla mano. Nel 99% dei casi serve A poco.
Di esempi ce ne sono a bizzeffe, veniamo da anni di super crescita. Se uno ha un approccio fondamentale ha l'imbarazzo della scelta. Ma anche per molte famiglie italiane "ignoranti" finanziariamente (infatti in genere esagerano con i tradizionali titoli domestici che guarda caso non hanno guadagnato così tanto) che conservano titoli per decenni. La norma, introdotta all'ultimo, è fatta apposta per questo target e i numeri per ottenere un beneficio ci sono, al di là del calo di fine anno che ha ridotto i vantaggi (ma aumenta il margine di sicurezza da future perdite). Ovvio non si aspettano grandi somme, ma l'alternativa per lo Stato è non aver nulla se si va in successione come per certe partecipazioni.

Il principale titolo che ho in portafoglio è apple con pmc sotto 30 (in euro). Al 31/12 valeva 120, oggi 150. Altro titolo importante per quota è amazon poi con quote minori mastercard e altri titoli in valutazione. Il mio unico problema, relativo, è la liquidità per pagar subito le tasse. Infatti sto valutando titolo per titolo.
 
Di esempi ce ne sono a bizzeffe, veniamo da anni di super crescita. Se uno ha un approccio fondamentale ha l'imbarazzo della scelta. Ma anche per molte famiglie italiane "ignoranti" finanziariamente (infatti in genere esagerano con i tradizionali titoli domestici che guarda caso non hanno guadagnato così tanto) che conservano titoli per decenni. La norma, introdotta all'ultimo, è fatta apposta per questo target e i numeri per ottenere un beneficio ci sono, al di là del calo di fine anno che ha ridotto i vantaggi (ma aumenta il margine di sicurezza da future perdite). Ovvio non si aspettano grandi somme, ma l'alternativa per lo Stato è non aver nulla se si va in successione come per certe partecipazioni.

Il principale titolo che ho in portafoglio è apple con pmc sotto 30 (in euro). Al 31/12 valeva 120, oggi 150. Altro titolo importante per quota è amazon poi con quote minori mastercard e altri titoli in valutazione. Il mio unico problema, relativo, è la liquidità per pagar subito le tasse. Infatti sto valutando titolo per titolo.

io ho titoli con gain del 300% ma comunque non mi conviene.
Fatto così serve solo ai fondi.
d’altronde anche i pir sono stati fatti per favorire i fondi.
non ricaveranno nulla. Sinceramente non ne capisco la logica di espanderlo all’amministrato.
poi sicuramente ci sarà qualcuno a cui conviene, ma casi sono rari.
 
Ultima modifica:
io ho titoli con gain del 300% ma comunque non mi conviene.
Fatto così serve solo ai fondi.
d’altronde anche i pir sono stati fatti per favorire i fondi.
non ricaveranno nulla. Sinceramente non ne capisco la logica di espanderlo all’amministrato.
poi sicuramente ci sarà qualcuno a cui conviene, ma casi sono rari.
Scusa, potresti spiegare perchè non ti conviene? Anch'io ho due titoli su cui guadagno il 300% e mi sembrava assolutamente impossibile non usufruirne
 
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