Gigirock1
Mercoledì Addams
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in teoria sia per la giustizia penale che sportiva potrebbe anche esserci la condanna senza testimoni ne prove, varrebbe la credibilità ed attendibilità di chi denuncia e di chi è denunciato, in questo specifico caso hai ragione, ma se acerbi fosse stato nel passato uso a comportamenti del genere e questo potesse essere solo una reiterazione sarebbe possibile una condanna pur senza altre prove.non confondo proprio nulla: il principio sulla base del quale non si possa invertire l'onere della prova vale anche per la giustizia sportiva.
non ci sono video, non ci sono intercettazioni, non ci sono testimonainze. La parole di uno vale quanto quella dell'altro
si è così, il giudice deve vagliare però con estrema attenzione l'attendibilità di tutto l'apparato accusatorio.Ma sei sicuro?
Di qui il principio: l’accusa si può fondare anche solo sulla testimonianza della vittima del reato. Ed è su quest’ultima che può anche essere pronunciata la condanna.
È chiaro che le dichiarazioni della parte lesa devono risultare credibili e non in contrasto con ulteriori elementi esterni. Ad esempio, chi sostiene di essere stato aggredito dovrà quantomeno riportare un certificato del pronto soccorso che attesti le lesioni o una documentazione fotografica.
Chi sostiene di aver gridato dinanzi alle molestie sessuali di un’altra persona dovrà anche spiegare perché le persone che si trovavano nelle stanze vicine non hanno sentito nulla.
Insomma, è vero che la testimonianza di chi querela o denuncia vale come prova ma questa non deve risultare inverosimile.
Il giudice che ritiene non attendibile la persona offesa potrebbe quindi giungere a una sentenza di non colpevolezza nei confronti dell’imputato.
Tutto ciò è magistralmente sintetizzato nelle parole della Cassazione secondo cui «in tema di prova nel processo penale, la testimonianza della persona offesa, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, purché la relativa valutazione sia sorretta da un’adeguata motivazione, che dia conto dei criteri adottati e dei risultati acquisiti. Le dichiarazioni della vittima saranno ancor più credibili ove siano confortate da elementi di riscontro, tali da escludere circostanze incompatibili con la condotta contestata»