le auto con targa straniera intestata a residenti in italia è fuori legge...probabilmente il fatto citato nel treddo e accaduto prima della nuova legge--
poi possiamo discutere sui (non) controlli e chissà quali escamotage si sono già inventati x ovviare....
Targhe estere in Italia 2022: nuove regole. Cosa dice la legge
Legge e burocrazia
di
Redazione online
Pubblicato 13 novembre 2022
È in vigore da non molto una nuova legge sulle targhe estere in Italia: ecco quali sono le nuove regole e com’è cambiata la normativa.
Facciamo un po’ di chiarezza sul tema delle
targhe estere in Italia e sulle regole vigenti aggiornate a marzo 2022. Infatti, per chi ancora non lo sapesse, sul finire dello scorso anno è stata varata una legge che è intervenuta a modificare alcuni articoli del
Codice della Strada, a loro volta interessati nel 2018 dal governo congiunto Lega-M55, con interventi che miravano a contrastare i cosiddetti “
furbetti della targa estera”, prevenendo azioni di frode e la possibilità di evadere il pagamento di imposte e tasse, ma anche multe e assicurazioni, per il solo fatto di circolare nel nostro Paese su auto con targa estera.
TARGHE ESTERE IN ITALIA: COSA DICEVA IL DL N. 113/2018
Le nuove norme varate nel 2018 andavano a introdurre un
divieto alla circolazione delle auto con targa estera a chi era residente in Italia da 60 giorni. Questo significava che chi aveva la residenza in Italia, aveva 60 giorni di tempo per mettersi in regola e reimmatricolare l’auto in Italia. La norma prevedeva delle deroghe, in particolare relativamente ai veicoli a noleggio o in leasing presso operatori europei che non avevano una sede in Italia o per i dipendenti di aziende europee che guidavano auto in comodato.
Si trattava comunque di una novità importante, perché riduceva da 365 giorni (1 anno) a 60 giorni (2 mesi) il diritto di circolare in Italia con targa estera per chi aveva la residenza nel nostro Paese.
LA BOCCIATURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA
La norma appena descritta è stata però bocciata dalla b, dopo aver analizzato il caso di una coppia di coniugi che circolava su un’auto con targa slovacca e fermata dalla polizia stradale a Massa Carrara. La donna era residente in Slovacchia, mentre il compagno, che guidava il veicolo, era residente in Italia.
La Corte di Giustizia Europea ha definito però “
movimento di capitali” il prestito di uso transfrontaliero a titolo gratuito di una vettura, e quanto decretato dalla norma italiana rappresenta una effettiva restrizione alla libera circolazione di capitale, valida solo “per motivi imperativi di interesse generale” o “per finalità di contrasto della frode fiscale”.
Di fatto, nella sentenza si bocciava la norma a carattere nazionale perché
non contava il criterio di temporaneità del veicolo utilizzato in uno Stato membro. Il caso della coppia di coniugi era lampante, in quanto l’uomo era residente in Italia da più di 60 giorni ovviamente, ma al tempo stesso poteva circolare con l’auto con targa slovacca, di proprietà della donna residente in Slovacchia, proprio perché
utilizzata a titolo temporaneo.
TARGHE ESTERE NUOVE REGOLE: COSA DICE LA LEGGE N. 238/2021
A ogni modo, sulla questione è intervenuta la
Legge n. 238/2021 (art. 2), che è intervenuta a modificare alcuni articoli del Codice della Strada, tra cui l’oggetto del contendere, l’articolo 93, le cui disposizioni sono state completamente abrogate, sostituito dall’
articolo 93-bis. Ulteriori modifiche e revisioni hanno riguardato anche gli
articoli 94, 132 e 196.
La nuova legge, in sintesi, allunga le tempistiche di immatricolazione italiana per i residenti in Italia (
da 60 a 90 giorni), mentre mantiene il carattere di temporaneità
annuale per chi circola in Italia con targa estera, ma è residente in un Paese straniero. Inoltre, introduce l’obbligo di iscrizione dei veicoli a un particolare registro, il
REVE, ovvero il
Pubblico Registro dei Veicoli Esteri, mentre per i conducenti (ma non proprietari) dei veicoli con targa estera che utilizzano in comodato d’uso, o a noleggio, vige l’obbligo di tenere in auto un particolare b.
IL NUOVO ARTICOLO 93-BIS DEL CODICE DELLA STRADA
Abbiamo visto che le disposizioni contenute nell’articolo 93 del Codice della Strada sono state abrogate. Questo è stato praticamente rimpiazzato dall’articolo 93-bis.
Al primo comma, leggiamo quanto segue: “Fuori dei casi di cui al comma 3, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia
sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro 3 mesi dall’acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94”. Semplicemente s’intende che i soggetti stranieri che guidano un’auto con targa straniera e che prendono residenza in Italia hanno tempo
3 mesi per immatricolare il veicolo in Italia.
Il comma 2, invece, introduce l’
obbligo di un documento specifico per i conducenti (ma non intestatari) dei veicoli con targa estera. “A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l’intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un
documento, sottoscritto con data certa dall’intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo”. È il caso di
veicoli presi a noleggio, o in leasing oppure utilizzati in comodato.
Inoltre, nello stesso comma, si legge che “quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell’anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell’utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del
Pubblico Registro Automobilistico”, ovvero il già citato REVE. In aggiunta a ciò, tutte le variazioni relative alla disponibilità del veicolo dovranno essere registrate entro 3 giorni dall’avvenuta modifica.
Tali disposizioni si applicano anche i
lavoratori frontalieri: gli intestatari dei veicoli immatricolati in uno Stato estero ma circolanti in Italia, hanno l’obbligo di
registrare il veicolo entro 60 giorni dall’acquisizione della proprietà nel REVE. Nel comma 3 si precisa che questi mezzi possono essere guidati anche dai familiari dei lavoratori frontalieri residenti in Italia.