Orbene, l’art. 160 l.fall., come novellato dal decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, prevede che: “la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il 20% dell’ammontare dei crediti chirografari”; dunque con la reintroduzione della percentuale minima di soddisfazione tra le condizioni di ammissibilità, l’imprenditore è obbligato a garantire il pagamento dei creditori, fornendo almeno una proposta concordataria idonea ad assicurare l’adempimento dell’ obbligazione. Nel caso in oggetto, la mancanza di offerte alla prima asta ha determinato il mancato adempimento dell’onere imposto alla società, essendo l’attestazione sul punto, inidonea a dare la dovuta garanzia alla proposta concordataria. Inoltre, la mera dichiarazione di intenti depositata dalla società non è sufficiente a garantire l’assunzione dell’obbligazione imprenditoriale, come, invece, la stipulazione di un contratto preliminare o la proposta irrevocabile di acquisto, avrebbero potuto fornire.
Pertanto, in relazione alla previsione impositiva dell’assunzione dell’obbligazione dell’imprenditore di soddisfare i creditori chirografari nella soglia minima del 20%, il Tribunale adìto ha dichiarato inammissibile il ricorso di concordato preventivo, non sussistendo i presupposti delineati dall’art. 160, l. fall., fissando, altresì, l’udienza per la disamina della domanda di fallimento.