Banche Venete: Azione Legale obbligaz. subordinate -Andiamo a vincere la partita- n.4

Stato
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se addirittura indennizzano quelli che, post lca, si sono disfatti dei titoli, i titoli restano a noi al 100%. da valutare caso per caso eventuali guadagni qualora tra indennizzo e minus già incassate si superasse il 100 dell'investito.
 
se addirittura indennizzano quelli che, post lca, si sono disfatti dei titoli, i titoli restano a noi al 100%. da valutare caso per caso eventuali guadagni qualora tra indennizzo e minus già incassate si superasse il 100 dell'investito.

Qualora fosse così bisogna aspettare cosa dirà il decreto.....poi ragioneremo. Il problema è che ora si informerà perché a quello di Etruria ha detto: fa fede il possesso alla dichiarazione e non la sospensione da parte della borsa:intanto essendo sospesa non cambia nulla perché chi aveva le azioni alla sospensione per forza le avrà avute anche dopo...ohhhh
 
Francamente un rimborso in % sul nominale sarebbe stato fortemente iniquo, non parliamo di titoli non quotati, ma di titoli che sono passati da 100 a 20 (anche le sub Bdm hanno avuto massimi sui 70 e minimi sotto 20), quindi avresti avuto persone che uscivano in forte gain e altre ancora pesantemente in loss...ci vorrà pazienza,ma rispetto a 2 mesi fa è cambiato un mondo, quindi a questo punto se anche ci volessero 2 o 3 anni per avere l'intero importo pagato, pazienza, tra aspettare un rimborso sicuro e aver la certezza di non vedere nulla c'è un abisso...

Lo so e l'ho anche detto che è iniquo ma si poteva pensare ad una % forfettaria da dare a tutti in poco tempo senza dover controllare il prezzo d'acquisto, poi chi era penalizzato presentava istanza con il proprio prezzo d'acquisto e nel tempo avrebbe ottenuto il resto così forse c'erano meno istanze da verificare puntualmente e tutti in poco tempo avrebbero avuto parte o tutto il rimborso, era solo un'ipotesi su cui ragionare...
 
Francamente un rimborso in % sul nominale sarebbe stato fortemente iniquo, non parliamo di titoli non quotati, ma di titoli che sono passati da 100 a 20 (anche le sub Bdm hanno avuto massimi sui 70 e minimi sotto 20), quindi avresti avuto persone che uscivano in forte gain e altre ancora pesantemente in loss...ci vorrà pazienza,ma rispetto a 2 mesi fa è cambiato un mondo, quindi a questo punto se anche ci volessero 2 o 3 anni per avere l'intero importo pagato, pazienza, tra aspettare un rimborso sicuro e aver la certezza di non vedere nulla c'è un abisso...

Guarda che con Alitalia hanno dato 71 di nominale (mica 30) quindi non vedo il fortemente iniquo se anche qui davano 71 per tutti.
Anzi.
Ed era tutto più facile e veloce.
 
Guarda che con Alitalia hanno dato 71 di nominale (mica 30) quindi non vedo il fortemente iniquo se anche qui davano 71 per tutti.
Anzi.
Ed era tutto più facile e veloce.
Infatti proprio da quel precedente si poteva partire ..
 
Qualora fosse così bisogna aspettare cosa dirà il decreto.....poi ragioneremo. Il problema è che ora si informerà perché a quello di Etruria ha detto: fa fede il possesso alla dichiarazione e non la sospensione da parte della borsa:intanto essendo sospesa non cambia nulla perché chi aveva le azioni alla sospensione per forza le avrà avute anche dopo...ohhhh

resta il fatto che i titoli, per me, non possono toccarli sostanzialmente. ma solo surrogarsi ex post. ma vedremo su questo punto come finirà una volta limati i dettagli.
 
lettera-di-don-enrico-torta-29.01.2019.jpg
 
"Noi che credevamo in BpVi" al Mef: <<incontro su indennizzi propositivo>> | Vvox

«Incontro propositivo». Con queste parole “Noi che credevamo nella BpVi e in Veneto Banca” commenta l’incontro avvenuto oggi al Mef che aveva come oggetto i decreti attuativi alla norma sugli indennizzi dei risparmiatori. «Dopo il solito sproloquio delle solite associazioni ancora in grado oggi di elogiare l’inefficace ex-fondo Baretta, siamo passati all’analisi delle questioni tecniche riguardanti le criticità rappresentate da alcuni profili particolari di risparmiatori: affrancati, eredi, scavalcati e risparmiatori storici», spiega in una nota l’associazione.

«A seguito di ciò il sottosegretario Villarosa, unico referente presente, ha promesso di dare le linee guida entro una settimana. In fase di definizione ancora alcune situazioni critiche che riguardano i rapporti con Intesa e i rapporti con l’Europa. Per quanto riguarda questi ultimi, il sottosegretario Villarosa ha ribadito quello che già aveva detto il ministro Tria e cioè che non esiste, al momento, alcun richiamo della Commissione UE nel merito ed esclude ogni eventualità che ci sia. Restiamo quindi fiduciosi nei prossimi giorni di ricevere quanto promesso per un esito positivo della vicenda», concludono. (a.mat.)
 
il risarcimento del danno emergente dovrebbe essere sempre detassato, differente per il lucro cessante (perdita di chance).
non capisco poi la storia degli anni 80. al più gli interessi dall'ultimo aumento di capitale, circa 4 anni, mica dagli anni 80.

Articolo 6 tuir

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Classificazione dei redditi. (N.D.R.: Ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, L. 24 dicembre 1993 n. 537, introdotto dall'art. 2, ottavo comma, L. 27 dicembre 2002 n. 289, nella determinazione dei redditi di cui al primo comma, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attivita' qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti.)

In vigore dal 30/12/1993

Modificato da: Decreto-legge del 30/12/1993 n. 557 Articolo 1

1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi
fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d)
redditi di lavoro autonomo; e) redditi d'impresa; f) redditi diversi.
2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di
cessione dei relativi crediti, e le indennita' conseguite, anche in forma
assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di
redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidita' permanente o da morte,
costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento
costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i
crediti su cui tali interessi sono maturati.
3. I redditi delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, da
qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono
considerati redditi d'impresa e sono determinati unitariamente secondo le
norme relative a tali redditi.
 
Esatto qualificato come danno emergente e niente tassazione! Però tornando al problema vendita successiva devi fare bene i conti per non fare diventare un guadagno! Per quanto concerne la rivalutazione e gli interessi uno ha detto: se io comprato 20 milioni di titoli negli anni 80 oggi non dobbiamo contare il 30% di 10 mila euro perché all' epoca avevano altro potere. Avete scelto di non prendere come riferimento il valore a bilancio più alto degli ultimi 5anni ,che era un euro ed espressione del valore corrente,almeno come nei risarcimenti date rivalutazione ed interessi legali dalla data di acquisto ( per me i dividendi hanno già in parte svolto almeno la funzione degli interessi)

Se Tizio ha comprato un titolo negli anni '80 del secolo scorso (a parte il fatto che Tizio sia ancora in vita essendo passati oltre 30 anni) per tutto questo tempo ha beneficiato dei dividendi. Inoltre la legge è chiara:

496. La misura dell'indennizzo per gli azionisti di cui al comma 494 e' commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 30 per cento, entro tale limite, puo' essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 499.
 
Qualora fosse così bisogna aspettare cosa dirà il decreto.....poi ragioneremo. Il problema è che ora si informerà perché a quello di Etruria ha detto: fa fede il possesso alla dichiarazione e non la sospensione da parte della borsa:intanto essendo sospesa non cambia nulla perché chi aveva le azioni alla sospensione per forza le avrà avute anche dopo...ohhhh

Qui mi pare di capire ci sia un problema interpretativo. Si sostiene che fa fede lo status alla data di emenazione del provvedimento di lca. Però la legge mi sembra che sia in altro senso:

Articolo 1 Comma 494

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In vigore dal 01/01/2019

494. Hanno accesso alle prestazioni del FIR i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui, rispettivamente, agli articoli 32 e 35 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonche' le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493 alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero i loro successori e aventi causa.

A rigor di logica se si ammette che possono subentrare gli eredi del risparmiatore mancato dopo la data della LCA non comprendo perché non possano subentrare gli aventi causa (che salvo diversa interpretazione sono coloro che hanno acquistato il titolo)
 
@ caligola

Innanzi tutto mi associo a coloro che Ti ringraziano per il prezioso impegno da Te profuso.

Volevo domandarTi se si è accennato alle modalità tecniche di presentazione dell'istanza.
 
ROMA (Reuters) - La Commissione europea ha espresso all'Italia riserve sulle modalità dei rimborsi ai risparmiatori vittime di crisi bancarie previsti in manovra e il governo è pronto a modifiche se saranno notificati rilievi formali.
Lo dice il vice ministro dell’Economia, Massimo Garavaglia, a margine di una conferenza stampa.
La legge di Bilancio stanzia 525 milioni annui per il triennio 2019-2021 a favore dei risparmiatori che hanno subito un “pregiudizio ingiusto” da banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del primo gennaio 2018.
La manovra, nella versione licenziata alla Camera in prima lettura l’8 dicembre, prevedeva che il ristoro fosse erogato a condizione che il danno fosse riconosciuto con sentenza del giudice o lodo arbitrale, in linea con la prassi comunitaria.
Il Senato ha invece eliminato l’accertamento preventivo ai fini dell’indennizzo.
“Avevo già qualche perplessità. Ove ci fosse un rilievo della commissione ci mettiamo due secondi a tornare indietro”, ha detto Garavaglia.
Il viceministro della Lega spiega infatti che “sono in corso contatti” con le autorità europee e conferma che a Bruxelles le modalità del ristoro non piacciono.
Alessio Villarosa, sottosegretario al Tesoro e deputato M5s, spiega che se ci saranno azioni formali di Bruxelles si potrà anche ritoccare la platea di possibili beneficiari, escludendo microimprese e onlus.
Entro l'8 febbraio sarà pronto il primo decreto attuativo del fondo di ristoro, spiega.
Una volta pubblicato in Gazzetta ufficiale il provvedimento, le associazioni potranno avviare la raccolta documentale. Le domande di ristoro dovranno essere presentate entro 180 giorni.
Un secondo decreto porrà le basi per la nomina del funzionario delegato ai risarcimenti che sarà individuato dentro la Consap, riferisce Villarosa.
(Angelo Amante e Giuseppe Fonte)
 
ROMA (Reuters) - La Commissione europea ha espresso all'Italia riserve sulle modalità dei rimborsi ai risparmiatori vittime di crisi bancarie previsti in manovra e il governo è pronto a modifiche se saranno notificati rilievi formali.
Lo dice il vice ministro dell’Economia, Massimo Garavaglia, a margine di una conferenza stampa.
La legge di Bilancio stanzia 525 milioni annui per il triennio 2019-2021 a favore dei risparmiatori che hanno subito un “pregiudizio ingiusto” da banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del primo gennaio 2018.
La manovra, nella versione licenziata alla Camera in prima lettura l’8 dicembre, prevedeva che il ristoro fosse erogato a condizione che il danno fosse riconosciuto con sentenza del giudice o lodo arbitrale, in linea con la prassi comunitaria.
Il Senato ha invece eliminato l’accertamento preventivo ai fini dell’indennizzo.
“Avevo già qualche perplessità. Ove ci fosse un rilievo della commissione ci mettiamo due secondi a tornare indietro”, ha detto Garavaglia.
Il viceministro della Lega spiega infatti che “sono in corso contatti” con le autorità europee e conferma che a Bruxelles le modalità del ristoro non piacciono.
Alessio Villarosa, sottosegretario al Tesoro e deputato M5s, spiega che se ci saranno azioni formali di Bruxelles si potrà anche ritoccare la platea di possibili beneficiari, escludendo microimprese e onlus.
Entro l'8 febbraio sarà pronto il primo decreto attuativo del fondo di ristoro, spiega.
Una volta pubblicato in Gazzetta ufficiale il provvedimento, le associazioni potranno avviare la raccolta documentale. Le domande di ristoro dovranno essere presentate entro 180 giorni.
Un secondo decreto porrà le basi per la nomina del funzionario delegato ai risarcimenti che sarà individuato dentro la Consap, riferisce Villarosa.
(Angelo Amante e Giuseppe Fonte)

Sperem
 
A questo punto la preoccupazione più grande è che il governo duri abbastanza per fare i vari decreti :censored:
 
Qui mi pare di capire ci sia un problema interpretativo. Si sostiene che fa fede lo status alla data di emenazione del provvedimento di lca. Però la legge mi sembra che sia in altro senso:

Articolo 1 Comma 494

Salva testo

In vigore dal 01/01/2019

494. Hanno accesso alle prestazioni del FIR i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui, rispettivamente, agli articoli 32 e 35 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonche' le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493 alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero i loro successori e aventi causa.

A rigor di logica se si ammette che possono subentrare gli eredi del risparmiatore mancato dopo la data della LCA non comprendo perché non possano subentrare gli aventi causa (che salvo diversa interpretazione sono coloro che hanno acquistato il titolo)

La riga sopra dice però che bisognava averlo alla data della lca,per me successori ed aventi causa sono da riferire solo ad eredi o al cambio di società senza atti di trasferimento. Ma i decreti dovranno dire qualcosa. Per gli indennizzi con rivalutazione ed interessi, visto che la legge non li vieta,basta richiamare i principi del codice civile che non sono stati derogati. Sulle modalità 20 interventi avranno proposito 10 modalità diverse di fare la domanda per cui impossibile dire come sarà
 
La riga sopra dice però che bisognava averlo alla data della lca,per me successori ed aventi causa sono da riferire solo ad eredi o al cambio di società senza atti di trasferimento. Ma i decreti dovranno dire qualcosa

Aspettiamo di vedere quale sarà l'interpretazione che darà il MEF. Altro non si può fare (sempre sperando che qualcuno non ricorra al tar di Roma per l'annullamento di siffatto provvedimento, per questo e per altri motivi).

Sulle modalità 20 interventi avranno proposito 10 modalità diverse di fare la domanda per cui impossibile dire come sarà

Le modalità di presentazione della domanda possono essere nella sostanza di due tipi: o lo si fa su formato cartaceo (e qui i tempi si allungano: come ho già detto tra ricevere la busta, aprirla, protocollarla, archiviarla e poi inserire i dati stiamo parlando quanto meno di mezza giornata media per ogni pratica. Moltiplicata per le decine - se non centinaia - di migliaia di domande i bonifici verranno fatti nel secolo XXII) o in formato elettronico (modalità preferita da me per la maggior speditezza).

Non mi stupisce tuttavia che vi possano essere dei partigiani della carta e della raccomdata AR (che poi altro non significa che dire ai clienti: "hai visto quanto lavoro che c'è dietro a questa pratica!", con tutte le conseguenze che ciò comporta)
 
Cito testualmente:

"Rimane confermato il tetto massimo di indennizzo di 100mila euro per posizione anche in caso di cointestazione dei titoli."

Come interpretate questo periodo?
 
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