Grazie per le informazioni.
Comunque a me questa giustizia fa veramente paura specie per il punto 2 ma soprattutto per quanto segue.
quando si tratta di processare il responsabile di un reato, le dichiarazioni della vittima possono, da sole, costituire prova del fatto e, quindi, portare a una sentenza di colpevolezza. Dunque, il problema di come provare la violenza sessuale viene risolto garantendo alla parte lesa una sorta di “credibilità” automatica. Cosa significa concretamente? A spiegarlo è una recente sentenza della Cassazione [1].
Per comprendere il principio facciamo un esempio che servirà a rendere la vicenda più chiara. Immaginiamo che, in una azienda, un addetto al personale si avvicini a una dipendente e, facendole capire che da lui dipende la sua promozione, le infili la mano nella camicetta. Con l’altra la stringe dai glutei e l’avvicina a sé per baciarla. Lei prova a divincolarsi, ma la presa è troppo forte. Così si mette a gridare. Qualcuno, al di fuori della stanza, sente il chiasso ma non osa entrare. Solo dopo qualche secondo e sotto minaccia di chiamare la polizia, l’uomo decide di lasciare andare la subordinata. La quale non ci pensa due volte e lo denuncia alla polizia per violenza sessuale. Il capo cerca di difendersi mentendo: dice che il suo tentativo è stato ingenuo e candido, più simile a quello di un corteggiatore che, appena capisce di essere rifiutato, arretra. Lei invece racconta la verità dei fatti. Si finisce inevitabilmente dal giudice. L’imputato è convinto di spuntarla: «è la sua parola contro la mia» pensa; in più tutti i colleghi delle altre stanze si sono limitati a sentire le voci provenire dalla stanza, ma non hanno visto la scena. Dal canto suo la donna si preoccupa di come provare la violenza sessuale subita, non avendo alcun testimone a suo favore: la porta era chiusa e non ha avuto la prontezza di registrare la conversazione con il cellulare. Come finirà il processo?
Secondo la Cassazione, la dichiarazione della vittima di violenza sessuale si presume vera salvo che questi risulti inattendibile; la sua inattendibilità può essere rilevata solo se la testimonianza contrasti con altre prove o in assenza di riscontri. Dunque, se non ci sono altri fattori che fanno ritenere che i fatti si siano svolti diversamente da come narrato e la vittima non si è contraddetta, il giudice può tenere conto solo di quanto da questa narrato per condannare il violentatore. Le dichiarazioni della persona offesa non necessitano di riscontri esterni se viene verificata la credibilità della vittima e l’attendibilità del suo racconto.