FIR over 35/100 k che documentazione fornire II

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Il fatto di mandare emails è lodevole, ma qua siamo tutti perfetti sconosciuti non grandi amici e parliamo di soldi!
Non è detto che siccome uno si è mosso si è mosso nella maniera giusta e tutti dietro come pecorelle perchè è comodo e non bisogna dire nulla! magari ci sono alternative migliori non se ne può/deve parlare?

Prendere un avvocato di provincia del nord per fare un ricorso al TAR del Lazio su una materia che suppongo non conosca visto che nessuno in italia tranne i diretti interessati sanno cosa sia accaduto alle banche risolte ad occhio non mi sembra la scelta corretta, poi magari sarà bravissimo e farà ancora meglio di altri non lo metto in dubbio, ma andare a dire (sono convinto della buona fede) che uno tra i più grandi studi legali d'italia non fa ricorsi amministrativi non è un buon punto di partenza circa la comprensione della cosa!

questo dal CV del professionista interpellato, qualcuno lo ha letto?
"trattazione di questioni di diritto dell’ambiente e di diritto amministrativo (pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale, edilizia e beni ambientali e culturali, appalti di opere pubbliche, servizi, forniture anche nei settori di pubblica utilità, concessioni di beni demaniali, V.I.A., servizio idrico integrato)."
Ho visto il Tuo intervento

Per carità cose giuste. Ma il punto è un altro: Rot ha fatto quella telefonata e ha cercato quell'avvocato ed ha cercato di organizzare un percorso.

Tu concretamente cosa hai fatto?

Hai un piano alternativo?

In effetti qui siamo tutti dei dilettanti, nel senso che non facciamo questo per lavoro: se fossi stato un professionista del settore sapevo chi e come governava la popolare di vicenza e me ne sarei stato ben alla larga. E chi era del giro lo ha fatto. Ed ovviamente non è venuto dirlo a me.

Ho pagato una tassa all'ignoranza (lo dico per me e non voglio offendere nessun forumer). Ed è stata molto salata. Con il senno del poi sono pieni i mari. Avrei però dovuto studiare attentamente le biografie dei mattacchioni (a partire dall'agrotecnico prestato al mondo del credito, che non si sa neanche se effettivamente è laureato in giurisprudenza: forse che si forse che no, bravo chi lo sa. Ma se uno mente su una laurea - peccato veniale - non ha ritegno a mentire su tutto il resto). E poi anche del management (tal Sorato che si è diplomato con il minino dei voti come ragioniere ed ha fatto un carrierone e via di seguito).

Però queste cose non dovevano capitare perché c'era un ente tenuto al controllo del credito e diversi presidi a tutela del risparmio (consob) o dei terzi (società di revisione e collegio sindacale).

E poi mi vengono a dire che ho comprato in un periodo sospetto, quando oramai la situazione pareva andare per il verso giusto.
 
Tu concretamente cosa hai fatto?

Hai un piano alternativo?
Io non ho più letto nulla (per il disgusto) di questa vicenda per mesi, credo da giugno del passato anno quando mi hanno rigettato la domanda. La causa sta nel frattempo andando avanti (molto lentamente).

Dall'altro forum hanno fatto una citazione ad un tuo messaggio che ho letto credo giovedi, ho quindi letto i tuoi interventi sul FOL (ti ringrazio davvero molto!) ed ho cercato in rete e sono venuto a conoscenza del fatto che Canafoglia aveva vinto 15 ricorsi. Ho letto i messaggi di Rot e gli ho scritto.
Cosa altro avrei dovuto fare nel week end? Chiedere se qualcun altro si era già portato avanti visto che io ero indietro ed è quello che ho fatto, non mi aspettavo di suscitare 'sto casino.

Stamattina ho già scritto allo studio che segue la mia pratica della causa Banca marche per vedere cosa ne pensano.
Sempre stamattina ho scritto all'Avv, Canafoglia per sentire il suo parere.

Per ora di più non posso credo...

Nei prossimi giorni sarò ben appresso alla cosa, di sicuro se mi danno speranze qualcosa faccio, ma non alla cieca come mi sembra si stia andando! Bisogna essere addentro alle cose, posso dirtelo con cognizione di causa. Ma soprattutto dovevo sentire lo studio che già mi segue...
 
Io non ho più letto nulla (per il disgusto) di questa vicenda per mesi, credo da giugno del passato anno quando mi hanno rigettato la domanda. La causa sta nel frattempo andando avanti (molto lentamente).

Dall'altro forum hanno fatto una citazione ad un tuo messaggio che ho letto credo giovedi, ho quindi letto i tuoi interventi sul FOL (ti ringrazio davvero molto!) ed ho cercato in rete e sono venuto a conoscenza del fatto che Canafoglia aveva vinto 15 ricorsi. Ho letto i messaggi di Rot e gli ho scritto.
Cosa altro avrei dovuto fare nel week end? Chiedere se qualcun altro si era già portato avanti visto che io ero indietro ed è quello che ho fatto, non mi aspettavo di suscitare 'sto casino.

Stamattina ho già scritto allo studio che segue la mia pratica della causa Banca marche per vedere cosa ne pensano.
Sempre stamattina ho scritto all'Avv, Canafoglia per sentire il suo parere.

Per ora di più non posso credo...

Nei prossimi giorni sarò ben appresso alla cosa, di sicuro se mi danno speranze qualcosa faccio, ma non alla cieca come mi sembra si stia andando! Bisogna essere addentro alle cose, posso dirtelo con cognizione di causa. Ma soprattutto dovevo sentire lo studio che già mi segue...
Sono d'accordo con Te.

Il disgusto è totale. Il problema di questa vicenda è che è di una complicanza unica.

Siamo sempre nell'ambito di rapporti tra PA e cittadino. Ma solo che la nostra controparte proprio non ha capito di essere P.A.: se ne rende conto adesso che le sta buscando al Tar.

Prima erano tutti bravi ad andare in commissione banche della scorsa legislatura (la legislatura finora più bizzarra di tutta la storia repubblicana italiana e chiedo scusa se vado fuori 3d) e dipingensi come un felicissimo Ircocervo tra Bartolo da Sassoferrato (per restare nelle Marche) e Robin Hood (che dava ai bisognosi i soldi della polizze dormienti). Salvo poi non applicare le norma sul procedimento amministrativo.

Non ti chiedo di postare i tuoi colloqui con l'avvocato. Come ai tempi della II guerra mondiale mi verrebbe da riprendere un vecchio manifesto

immagine-art-Il-nemico-ti-sorveglia.png


E scommetterei un caffè con chiunque (al banco si intende) che questo 3D è tra i più letti dalle parti di via Yser (Municipio II)
 
E' sempre istruttivo leggere i documenti della corte dei conti, tra cui questo

Dettaglio notizia

Ad un certo punto si dice (pag. 25) che per i crediti ceduti dalle venete ad amco:
"in base alle stime effettuate, anche per il 2021, più di due euro ogni tre di attivo siano non recuperabili".

Vuol dire che dopo tutte le svalutazioni effettuate che i crediti concessi erano quasi tutti farlocchi (cfr. tabella pag. 24). Nel caso della popolare vicenza all'appello mancano 6 miliardi di euro. Soldi volati via con il vento. Sei miliardi di euro non certo bruscolini.

E qui torniamo sempre al solito discorso: chi doveva controllare la qualità del credito erogato? E chi doveva verificare che i bilanci (che altro non sono che il miglior biglietto da visita di una impresa) tenessero in debito conto del reale valore dei crediti (con svalutazione degli stessi)? Tanto più che circolavano azioni e obbligazioni in quantità industriali...

La risposta è sempre la solita: "disgraziato che non sei altro! Hai investito nei periodi sospetti e la colpa è tua!".

E quindi qui chiedo scusa del mio errore a tutte le gentili forumiste e a tutti gli stimati forumisti se non mi sono accorto che l'art. 47 della Carta (per avere la quale in molti hanno combattuto nei deserti della Libia, sulle montagne albanesi, nelle gelide steppe russe, sotto i bombardamenti alleati o ammazzati come cani in caverne, ai cigli delle strade o in qualche aberrante campo di prigionia e sterminio) altro non è che una formula di stile (un po' come la poesia della vispa terese che un tempo facevano imparare a memoria a scuola).
 
Questi utenti, oltre all'utente "il tempo" hanno manifestato interesse ad approfondire, ma non sono abilitati all'uso della corrispondenza privata e non riescono a inviarmi la loro email.
L'unica soluzione che mi viene in mente è che vi appoggiate ad un amico forumer abilitato.

In ogni caso cercherò di tenervi informati qui sul forum, senza infrangere regole di privacy
Buonasera Rottweiler
Mi sono appena iscritto, ma sono in trincea con voi da anni.
Voglio partecipare anche io alla controffensiva, ma non posso ancora inviare MP, ti chiedo di inviarmi la mail
Grazie
 
Buonasera Rottweiler
Mi sono appena iscritto, ma sono in trincea con voi da anni.
Voglio partecipare anche io alla controffensiva, ma non posso ancora inviare MP, ti chiedo di inviarmi la mail
Grazie
Rottweiler anch'io sono interessato.
Sono nella stessa situazione di Assurbanipal24, puoi inviare email anche a me?

grazie in anticipo!
 
Con un amico oggi ho fatto una lunga chiacchierata.

Ci siamo chiesti: ma se dovessimo fare ricorso da che giudice andremmo?

Al Tar o al Giudice ordinario? Perchè di fronte al Tar si vuole la rimozione di un provvedimento lesivo di un proprio interesse e l'ottenimento di un bene della vita. Di fronte al giudice ordinario invece si chiede la dichirazione della sussistenza di un proprio diritto.

Poi ci sono anche diverse regole processuali (che non sto qui a ricapitolare, lasciando l'onore agli avvocati).

Terminata la telefonata mi sono ricordato che alcune delle prime sentenze avevano affrontato questa questione. Ad esempio queste due:

* 202207176 (ROMA, SEZIONE 2) SENTENZA BREVE sede di ROMA, sezione SEZIONE 2, numero provv.: 202207176 , Verifica appello..., anche per conto della Commissione Tecnica del Fondo Indennizzo Risparmiatori di cui all’articolo 1 , ...Numero ricorso:202204626ECLI:IT:TARLAZ:2022:7176SENB

* 202206690 (ROMA, SEZIONE 2) htmlSENTENZA BREVE sede di ROMA, sezione SEZIONE 2, numero provv.: 202206690 , Verifica appello..., anche per conto della Commissione Tecnica del Fondo Indennizzo Risparmiatori di cui all’articolo 1 , ...Numero ricorso:202204474ECLI:IT:TARLAZ:2022:6690SENB

Orbene il bello del sito della giustizia amministrativa è che vi è la possibilità di verificare se è stato proposto appello.

Nel caso concreto non è stato proposto appello di fronte al Consiglio di Stato.

Ora sono curioso di sapere se i due ricorrenti hanno effettivamente incardinato il processo di fronte ad un giudice ordinario (e qui lo sapremo tra anni) o se sono stati liquidati.

Bravo chi lo sa....
 
Messaggio per il Pat!

Pat ho visto la foto delle buste che hai postato sul Tuo sito!

Non avertene a male (ma d'altra parte lo scopo di questo forum è di aiutarsi l'un con l'altro) ma "illustrissimo" si abbrevia "Ill.mo"

E valga il vero:

illustrìssimo in Vocabolario - Treccani

Pat, amici come prima! Dai
 
Buonasera Rottweiler
Mi sono appena iscritto, ma sono in trincea con voi da anni.
Voglio partecipare anche io alla controffensiva, ma non posso ancora inviare MP, ti chiedo di inviarmi la mail
Grazie

Rottweiler anch'io sono interessato.
Sono nella stessa situazione di Assurbanipal24, puoi inviare email anche a me?

grazie in anticipo!
Ragazzi,

la mail ve la mando volentieri, ma a quale indirizzo?

Non siete in una qualche chat con qualcuno del forum che la può ricevere per voi? Potrebbe essere costui a darmi, in privato, la sua mail per conto vostro...
 
Ragazzi,

la mail ve la mando volentieri, ma a quale indirizzo?

Non siete in una qualche chat con qualcuno del forum che la può ricevere per voi? Potrebbe essere costui a darmi, in privato, la sua mail per conto vostro...
Rottweiler, scusami l'ignoranza, ma non puoi mandarci un MP?
 
ieri ho postato sulla faccenda degli impieghi di sei miliardi sei che mancano all'appello

Ma poi mi sono detto? ma sei miliardi sono pochi o tanti? Sono andato a prendere il bilancio 2021 di un banca in linea rispetto alla ex popolare vicenza: il credito emiliano. Nel 2020 aveve impieghi superiori ai 29 miliardi. Pensare che ora sono rimasti sei miliardi di insoluti nel 2017 (dopo aver ceduto la trippa a ISP) fa un po' specie.

Ma questo è la conseguenza della spensieratezza della gestione dell'agrotecnico (prestato alla finanza) come rilevato già dalla prima commissione di inchiesta (quella dell'immarcescibile onorevole Casini, un gigante in confronto ad altri che hanno presieduto analoghe e posteriori commissioni di inchiesta). Prendo ad esempio questa relazione (che trovate qui: Banca d'Italia - Interventi di altro personale o anche qui: https://webcache.googleusercontent....dizione-02112017.pdf&cd=2&hl=it&ct=clnk&gl=it)

"Ciò nonostante, e malgrado l’indisponibilità di poteri investigativi commisurati alla gravità dei comportamenti, è stata la Vigilanza della Banca d’Italia ad aver rilevato le criticità che connotavano le due banche: crediti erogati con modalità anomale, non di rado in conflitto di interessi; inadeguate modalità di determinazione del prezzo delle azioni; operazioni di ricapitalizzazione cosiddette
“baciate”, non dedotte dal patrimonio. La Banca d’Italia ha segnalato tempestivamente le irregolarità riscontrate all’Autorità giudiziaria, con la quale l’interlocuzione è stata continua e aperta, al pari della collaborazione con la Consob.

Quindi già nel 2017 si diceva chiaramente che il bilancio era farlocco. Prima no: bocche cucite!

Ma i signori Commissari hanno letto questi interventi di una commissione di inchesta che ha gli stessi stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria?

Per chi ha dato diritto costituzionale con gli esami a crocette non posso che rimandare a questo: La Costituzione - Articolo 82 | Senato della Repubblica
 
Buonasera Rottweiler
Mi sono appena iscritto, ma sono in trincea con voi da anni.
Voglio partecipare anche io alla controffensiva, ma non posso ancora inviare MP, ti chiedo di inviarmi la mail
Grazie
Gli MP, se non si è abilitati, non funzionano né in entrata né in uscita
 
È sufficiente aprire una mail provvisoria e postarla in pubblico
 
Nulla di nuovo: errore sul binario ed il tar si conforma a CDS


Pubblicato il 29/03/2023
N. 05407/2023 REG.PROV.COLL.

N. 13895/2022 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13895 del 2022, proposto da:
Sandra Bergamin, rappresentata e difesa dall'avvocato Ezio Conte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Tecnica Fondo Indennizzo Risparmiatori, Consap – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
nei confronti

Veneto Banca S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento

- del provvedimento adottato dalla Commissione tecnica Fondo indennizzo risparmiatori in seguito a quanto rilevato nella seduta del 3.10.2019, mai notificato, di cui la sig.ra Bergamin Sandra è venuta a conoscenza con pec di Consap s.p.a. del 13.09.2022 nel quale “per le azioni acquistate dalla Sig.ra Bergamin Sandra, si conferma l'esito istruttorio di mancato accoglimento poiché presenta domanda dichiarando di rispettare i requisiti per l'accesso al canale Forfettario; tuttavia, a seguito della verifica effettuata con l'Agenzia delle Entrate, è stato rilevato il reddito superiore ai 35.000 euro e un patrimonio superiore ai 100.000 euro” (comunicazione di rigetto parziale dell'istanza di indennizzo FIR);

- nonché dei provvedimenti presupposti e/o successivi intervenuti in materia anche se non conosciuti, e per l'impugnazione di tutti gli atti generali relativi alla vicenda presupposti, connessi o consequenziali, nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, Consap s.p.a., Commissione tecnica FIR e nei confronti di Veneto Banca spa in l.c.a..


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato a mezzo pec ai soggetti in epigrafe e ritualmente depositato il 18.11.2022, la ricorrente ha adito questo Tribunale per l’annullamento, previa sospensione cautelare:

- del provvedimento adottato dalla Commissione tecnica Fondo indennizzo risparmiatori in seguito a quanto rilevato nella seduta del 3.10.2019, mai notificato, di cui la ricorrente è venuta a conoscenza con pec di Consap s.p.a. del 13.09.2022;

- nonché dei provvedimenti presupposti e/o successivi intervenuti in materia anche se non conosciuti, e per l'impugnazione di tutti gli atti generali relativi alla vicenda presupposti, connessi o consequenziali.

2. Con l’odierna iniziativa processuale, la ricorrente avversa il provvedimento della Consap di rigetto parziale dell’istanza presentata per il riconoscimento dell’indennizzo cd. forfettario, ai sensi dell’art.1, co.502 bis della L.n.145 del 30.12.2018.

In particolare, l’odierna ricorrente, in data 12.06.2020 presentava un’istanza dinanzi alla Consap S.p.A. per ottenere l’indennizzo previsto dall’art. 1, commi 493 e seguenti, L. n. 145/2018 ed attingere così al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), mediante la procedura c.d. “forfettaria”, riservata agli aventi diritto in possesso di determinati requisiti reddituali o patrimoniali. La ricorrente è infatti titolare di 2910 azioni di Veneto Banca, che si trova ora in liquidazione coatta amministrativa, di cui:

a) n. 262 azioni ereditate quale successore della defunta madre (acquirente originaria);

b) n.2648 azioni acquistate personalmente.

L’istanza veniva tuttavia rigettata quanto alle azioni acquistate a titolo personale, acclarato il mancato possesso, da parte dell’istante, dei requisiti reddito-patrimoniali previsti dalla norma per l’accesso a tale forma di ristoro.

Nello specifico, l’art. 1, co. 502 bis, L. 145/2018 prevede come requisito per l’ottenimento dell’indennizzo, di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) “reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita”.

b) “patrimonio mobiliare di proprieta' del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro”. L’istante, per errore, ha dichiarato di possedere i requisiti per l’accesso alla procedura forfettaria.

3. Venivano proposti i motivi di seguito rubricati, e come meglio articolati nel ricorso introduttivo:

3.1 VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO EX ARTT. 3, 21-SEPTIES L. 241/1990, ART. 7 L. 212/2000 - MANCANZA DELLA SOTTOSCRIZIONE

Si contesta la mancanza di sottoscrizione del provvedimento impugnato, con conseguente nullità/annullabilità dello stesso.

3.2 VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 12, COMMA 1, L. 241/1990 - ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI

MOTIVAZIONE E TRAVISAMENTO DELLE ISTANZE ISTRUTTORIE.

Il motivo di ricorso si fonda sull’argomentazione secondo cui, una volta accertato il mancato possesso dei requisiti stabiliti dall’art.1, co.502 bis L.n.145/2018 (cd. procedura forfettaria), riservata agli investitori con un reddito sotto la soglia di legge, la Commissione Tecnica avrebbe dovuto, se del caso mediante preavviso di rigetto ex art.10bis L.n.241/90, verificare la possibilità di riconoscere l’indennizzo secondo la procedura cd. ordinaria ai sensi dell’art.1, co.493 ss L.n.145/2018 e s.m.i.. Allo scopo, si rappresenta che, in ordine ad una simile evenienza, la stessa Commissione Tecnica, istituita ai sensi dell’art.1, co.501 L.n.145/2018 e in attuazione del DM 10.5.2019, nella delibera del 6.8.2020, versata in atti, si sarebbe autovincolata ad ammettere la conversione d’ufficio del procedimento, da forfettario a ordinario, nel caso in cui i controlli espletati presso l’Agenzia delle Entrate restituissero evidenza del mancato possesso dei requisiti reddituali o patrimoniali previsti dall’art.1, co.502 bis L.n.145/2018.

3.3 VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERMENTO AI COMMI 493, 494, 495, 502 BIS E 505 DELL'ART. 1 L. 145/2018 - ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E TRAVISAMENTO DELLE ISTANZE ISTRUTTORIE

Si contesta che, attraverso la mancata conversione del procedimento, allo scopo di verificare la sussistenza delle condizioni per l’accesso al canale ordinario, l’Amministrazione, in violazione dell’art.1, co.493 ss. L.n.145/2018, ha surrettiziamente introdotto una causa di esclusione dall’accesso all’indennizzo al di fuori delle previsioni normative fissate dal legislatore. Nella legge- afferma parte ricorrente- non è contenuta alcuna previsione che escluda tout court dall’accesso all’indennizzo il risparmiatore a seguito dell’erronea indicazione della sussistenza dei presupposti per l’accesso al canale forfettario. La ricorrente ha inoltre comprovato la sussistenza delle violazioni massive del TUF e, dunque, la legittimazione a ricevere l’indennizzo secondo la procedura ordinaria.

3.4 VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 1-6 DELLA L. 241/1990 - VIOLAZIONE CRITERI DI ECONOMICITÀ ED EFFICACIA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO - ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E TRAVISAMENTO DELLE ISTANZE ISTRUTTORIE

Si argomenta nel senso che la gravata determinazione di rigetto è ulteriormente viziata, nella misura in cui ha escluso la possibilità di riconoscimento dell’indennizzo, con la procedura ordinaria, relativamente alle azioni acquistate dalla ricorrente (1048 azioni) nel cd. periodo sospetto (22.11.2010-18.12.2015), all’interno del quale, per Veneto Banca, la stessa Commissione tecnica ha ritenuto provata in re ipsa la violazione massiva del TUF, con conseguente dispensa dall’onus probandi in capo all’istante.

3.5 VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3, 47 E 97 DELLA COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E TRAVISAMENTO DELLE ISTANZE ISTRUTTORIE

Si afferma che, quanto meno per le azioni acquistate nel cd. periodo sospetto, il mancato riconoscimento dell’indennizzo si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali ex artt.3,47 e 97 della Costituzione, operandosi una chiara discriminazione fra soggetti che versano nella medesima situazione sostanziale.

4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si costituiva in giudizio, in data 21.11.2022, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, per resistere al ricorso.

5. Seguiva lo scambio di memorie difensive e il deposito di ampia documentazione.

In particolare, la difesa erariale deduceva ed eccepiva:

- in rito: a) la carenza di legittimazione passiva della Consap; b) il difetto di giurisdizione del g.a.; c) l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato;

- nel merito, l’infondatezza del ricorso.

6. All’udienza dell’8 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. In via preliminare, il Collegio esamina sinteticamente, per respingerle in toto, le eccezioni in rito sollevate dalla difesa erariale.

Si osserva che, su identica controversia, è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n.664 del 19.1.2023, che ha respinto le analoghe argomentazioni pregiudiziali sollevate.

Nel richiamare tale pronuncia, in ossequio ai principi di economia e dei mezzi processuali e di sinteticità degli atti, si evidenzia sinteticamente:

- quanto al preteso difetto di giurisdizione, il petitum sostanziale della presente controversia attiene non già al riconoscimento de plano dell’indennizzo, bensì’ all’attivazione del procedimento ordinario ex art.1, co.493 ss. L.n.145/2018, finalizzato alla valutazione della sussistenza di violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, perpetrate dalla banca nei confronti del risparmiatore, situazione ascrivibile all’interesse legittimo pretensivo-procedimentale;

- sul difetto di legittimazione passiva della Consap, l’art.8, co.5 DM 10.5.2019 assegna a quest’ultima un ruolo non marginale nel procedimento, con particolare riguardo ai profili istruttorio ed esecutivo delle decisioni assunte dalla Commissione Tecnica;

- sull’asserito difetto di notifica ad almeno un controinteressato, è agevole rilevare che manca la previa individuazione, nell’atto impugnato, del soggetto (o dei soggetti) che trarrebbero vantaggio dall’atto (cd. requisito formale della nozione di controinteressato). Come noto, del resto, l’attribuzione dell’indennizzo non consegue alla pubblicazione di una graduatoria e, pertanto, al ricorrente non poteva essere imposto l’onere di notifica ad altri soggetti istanti, in mancanza di tale evidenza nell’atto impugnato.

Il ricorso è comunque infondato nel merito, per le ragioni di seguito evidenziate con riguardo ai motivi di ricorso di cui al par.3 (e relativa sottonumerazione).

Sul difetto di sottoscrizione dell’atto impugnato (sub 3.1), giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui “la sottoscrizione costituisce solo una delle modalità mediante le quali è individuabile l'autore della scrittura e la paternità della stessa può essere ricavata aliunde, per cui l'inequivoca attribuibilità ai soggetti ivi chiaramente individuati non può essere messa in dubbio in assenza di indizi al riguardo" (nella fattispecie si è tenuto anche conto della inequivocabile condotta processuale serbata dall'Amministrazione resistente, che è intervenuta a difesa della legittimità di un provvedimento da essa assunto)” (da Tar Bologna, 23.2.2021, n.145; v., conf., Tar Latina, 29.10.2021, n.595; Tar Milano, 3.4.2018, n.876).

Quanto al secondo motivo di ricorso (sub 3.2), come rilevato dal giudice d’appello nella summenzionata pronuncia, le due procedure (ordinaria e forfettaria) sono autonome, e regolate da diversi presupposti; prova ne sia che i requisiti per il riconoscimento sono diversi: la comprova, a cura della parte istante, delle violazioni massive per quella ordinaria, caratterizzata da un profilo di discrezionalità in capo alla Commissione Tecnica; unicamente la sussistenza delle condizioni reddituali o patrimoniali del risparmiatore di cui all’art.1, co.502 bis L.n.145/2018 per quella forfettaria (ad indennizzo dunque automatico, al ricorrere dei presupposti fissati dalla legge).

Peraltro, l’art.1, co.501 della L.n.145/2018 prevede espressamente che il procedimento ordinario “non si applica ai casi di cui al comma 502 – bis” e, dunque, all’ipotesi in cui venga richiesto l’indennizzo forfettario.

Non è fondata, inoltre, la tesi circa la sussistenza dell’autovincolo ad opera della Commissione Tecnica, in esito alle decisioni assunte nella seduta del 6.8.2020.

In primo luogo, per l’evidente ragione che la normativa primaria, come anche quella secondaria, escludono interferenze fra i due procedimenti, talchè l’assunto di parte ricorrente finisce, in ultima analisi, per postulare una violazione di legge.

In secondo luogo, è comunque errata l’interpretazione proposta sulla decisione assunta dalla Commissione Tecnica nella seduta del 6.8.2020, di cui si riporta di seguito il testo:

“Quanto alle domande di accesso all’indennizzo forfettario con dichiarazione sul possesso di un reddito inferiore a 35.000 euro, nei casi in cui il controllo presso la banca dati dell’Agenzia delle Entrate dia esito negativo, sarà verificata la sussistenza o meno delle fattispecie evidenziate anche alla luce della risposta resa dall’Agenzia in merito ad un recente interpello sul tema della determinazione del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che, al riguardo, include anche gli eventuali redditi d'impresa o di attività professionali svolte dall’istante.

Qualora ricorrano tali ipotesi, nello specifico, sarà inviata all’utente apposita richiesta di integrazione istruttoria al fine di raccogliere, in primo luogo, l’eventuale dichiarazione sul possesso

del requisito patrimoniale (< 100.000 euro), e, in secondo luogo ed in via alternativa – dunque in

mancanza dei requisiti per l’accesso all’indennizzo forfettario - la documentazione relativa alle

violazioni massive del T.U.F”.

La piana lettura del chiarimento reso dalla Commissione nella seduta del 6.8.2020 è circoscritto all’ipotesi in cui, a seguito di un’istanza di interpello fiscale, venga ad essere rideterminato il reddito imponibile del contribuente/istante; trattasi di una fattispecie diversa da quella in esame, in cui il ricorrente, per errore, ha dichiarato la sussistenza di requisiti in verità insussistenti.

In altri e più chiari termini, la fattispecie delineata dal chiarimento del 6.8.2020 pertiene ad un’ipotesi, diversa da quella in esame (e ad essa non estendibile), in cui l’erronea individuazione della soglia reddituale scaturisca da una circostanza sopravvenuta alla presentazione dell’istanza, ed imputabile ad una riclassificazione del reddito imponibile ad opera dell’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate in riscontro ad un interpello presentato dal contribuente, il quale (in ultima analisi, e in tale ottica) non potrebbe essere penalizzato (ai fini di cui trattasi) nonostante si sia tempestivamente attivato per conoscere l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate sulla determinazione del proprio reddito.

Il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso (sub 3.3, 3.4 e 3.5) costituiscono la riproposizione, sotto diversa prospettiva, del secondo motivo di ricorso, con la sottostante pretesa a che l’Amministrazione convertisse il procedimento (da forfettario ad ordinario), valutando, nel merito, la fondatezza sostanziale della pretesa, sulla base dell’applicazione dell’art.1, co.494 ss. L.n.145/2018.

La tesi non è condivisibile per analoghe ragioni, stante l’autonomia del procedimento forfettario rispetto a quello ordinario, secondo quanto sopra chiarito.

Peraltro, quanto al procedimento cd. forfettario, è la legge a declinare le condizioni di ammissibilità dell’istanza (non possedute dall’interessato), talchè l’esclusione dell’indennizzo consegue, in definitiva, alla necessaria applicazione dei parametri fissati dalla legge. Non è fondata neppure l’obiezione relativa alla sperequazione nel trattamento ed alla violazione degli invocati principi costituzionali, atteso che l’utilizzo del procedimento forfettario è frutto di un’autonoma scelta del risparmiatore, non essendo poi irragionevole che la legge, per i risparmiatori meno abbienti, abbia deciso di semplificare radicalmente il quadro probatorio, dietro (tuttavia) dimostrazione del possesso dei requisiti soggettivi per l’accesso a tale, semplificata procedura.

8. Per quanto precede, il ricorso va respinto, in quanto infondato.

Le spese di giudizio possono nondimeno venire compensate, in ragione precipuamente della novità della questione controversa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023, con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Monica, Presidente FF

Luca Iera, Referendario

Igor Nobile, Referendario, Estensore



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Igor Nobile Eleonora Monica





IL SEGRETARIO
 
idem

Pubblicato il 29/03/2023
N. 05412/2023 REG.PROV.COLL.

N. 08978/2022 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8978 del 2022, proposto da:
Sandra Ermacora, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Mussato, Lina Sguassero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consap - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Luca Scordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento

- del provvedimento emesso dalla CONSAP S.p.A. denominato “Comunicazione di mancato riconoscimento dell'indennizzo richiesto ai sensi della L. 30.12.2018 n. 145” relativo alla domanda presentata dalla sig.ra Sandra Ermacora (Domanda ID 145731) d.d. 28.12.2021 e notificato in data 28.12.2021;

- di tutti gli altri atti comunque connessi, presupposti e conseguenti a quello sopra indicato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Consap S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato a mezzo pec ai soggetti in epigrafe e ritualmente depositato il 27.7.2022, la ricorrente ha adito questo Tribunale per l’annullamento, previa sospensione cautelare, in trasposizione dell’originario ricorso proposto in sede straordinaria:

- del provvedimento emesso dalla CONSAP S.p.A. denominato “Comunicazione di mancato riconoscimento dell’indennizzo richiesto ai sensi della L. 30.12.2018 n. 145” relativo alla domanda presentata dalla sig.ra Sandra Ermacora (Domanda ID 145731) d.d. 28.12.2021 e notificato in data 28.12.2021;

- di tutti gli altri atti comunque connessi, presupposti e conseguenti a quello sopra indicato.

2. Con l’odierna iniziativa processuale, attivata in trasposizione dell’originario ricorso già incardinato in sede straordinaria, la ricorrente avversa il provvedimento della Consap di rigetto dell’istanza presentata per il riconoscimento dell’indennizzo cd. forfettario, ai sensi dell’art.1, co.502 bis della L.n.145 del 30.12.2018.

In particolare, l’odierna ricorrente, in data 4.06.2020 presentava un’istanza dinanzi alla Consap S.p.A. per ottenere l’indennizzo previsto dall’art. 1, commi 493 e seguenti, L. n. 145/2018 ed attingere così al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), mediante la procedura c.d. “forfettaria”, riservata agli aventi diritto in possesso di determinati requisiti reddituali o patrimoniali. La ricorrente è infatti titolare di n. 4037 azioni della Banca Popolare di Vicenza, che si trova ora in liquidazione coatta amministrativa.

L’istanza veniva tuttavia rigettata, acclarato il mancato possesso, da parte dell’istante, dei requisiti reddito-patrimoniali previsti dalla norma per l’accesso a tale forma di ristoro.

Nello specifico, l’art. 1, co. 502 bis, L. 145/2018 prevede, come requisito per l’ottenimento dell’indennizzo, di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) “reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita”;

b) “patrimonio mobiliare di proprieta' del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro”. L’istante, per errore, non ha tuttavia considerato che la norma fa riferimento all’intero portafoglio patrimoniale del soggetto, e non solo alle somme investite nei titoli.

3. Venivano proposti i motivi di seguito rubricati, e come meglio articolati nel ricorso introduttivo:

Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 1, L. 241/1990: art. 3, L. 241/1990: art. 6, L. 241/1990: art. 10-bis, L. 241/1990, art. 12, comma 1, L. 241/1990: artt. 3 e 4 D.M. 10 maggio 2019, art. 1, legge n. 145/2018, artt. 3 e 24 della Costituzione). Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento.

Il ricorso si fonda sull’argomentazione secondo cui, una volta accertato il mancato possesso dei requisiti stabiliti dall’art.1, co.502 bis L.n.145/2018 (cd. procedura forfettaria), riservata agli investitori con un reddito o ad un patrimonio sotto la soglia di legge, la Commissione Tecnica avrebbe dovuto, se del caso mediante preavviso di rigetto ex art.10bis L.n.241/90, verificare la possibilità di riconoscere l’indennizzo secondo la procedura cd. ordinaria ai sensi dell’art.1, co.493 ss L.n.145/2018 e s.m.i.. Allo scopo, si rappresenta che, in ordine ad una simile evenienza, la stessa Commissione Tecnica, istituita ai sensi dell’art.1, co.501 L.n.145/2018 e in attuazione del DM 10.5.2019, nella delibera del 6.8.2020, versata in atti, si sarebbe autovincolata ad ammettere la conversione d’ufficio del procedimento, da forfettario a ordinario, nel caso in cui i controlli espletati presso l’Agenzia delle Entrate restituissero evidenza del mancato possesso dei requisiti reddituali o patrimoniali previsti dall’art.1, co.502 bis L.n.145/2018.

4. La Consap S.p.a. si costituiva in giudizio, in data 5.8.2022, per resistere al ricorso.

5. Seguiva, in data 22.8.2022, la costituzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, parimenti per resistere al ricorso.

6. Questo Tribunale, con ordinanza n.5981/2022, pubblicata il 23.9.2022, fissava, ai sensi dell’art.55, co.10 cpa, l’udienza pubblica per la trattazione nel merito del ricorso, avuto riguardo alla pendenza, su analoga fattispecie, del giudizio di appello (R.G. 3789/2022) avverso una sentenza di questa Sezione (n. 3393 del 25 marzo 2022), la cui udienza di trattazione risultava fissata al 6 dicembre 2022.

7. Seguiva lo scambio di memorie difensive e il deposito di ampia documentazione.

7.1 In particolare, la difesa erariale deduceva ed eccepiva:

- in rito: a) il difetto di giurisdizione del g.a.; b) l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato;

- nel merito, l’infondatezza del ricorso.

7.2 La difesa della Consap deduceva ed eccepiva:

- in rito: a) il difetto di legittimazione passiva della Consap, avendo quest’ultima un ruolo di mero supporto segretariale alle decisioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze e, per esso, dell’apposita Commissione Tecnica; b) l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che, nella controversia, è la legge a fissare i requisiti per l’accesso all’indennizzo, senza alcuna discrezionalità degli organi pubblici; c) l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato, tale essendo il risparmiatore che potrebbe essere pregiudicato dall’accoglimento del ricorso a beneficio del ricorrente;

- nel merito, l’infondatezza del ricorso, stante l’autonomia ex lege dei procedimenti (ordinario e forfettario) e l’inconferenza dell’argomentazione secondo cui la Commissione Tecnica, nella delibera del 6.8.2020, avrebbe sancito, in regime di autovincolo, la necessità automatica della conversione procedimentale in ipotesi di acclarata insussistenza dei requisiti fissati per l’accesso al canale forfettario per il riconoscimento dell’indennizzo.

8. All’udienza dell’8 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

9. In via preliminare, il Collegio esamina sinteticamente, per respingerle in toto, le eccezioni in rito sollevate dalle parti intimate.

Si osserva che, su identica controversia, è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n.664 del 19.1.2023, che ha respinto le analoghe argomentazioni pregiudiziali sollevate.

Nel richiamare tale pronuncia, in ossequio ai principi di economia e dei mezzi processuali e di sinteticità degli atti, si evidenzia sinteticamente:

- quanto al preteso difetto di giurisdizione, il petitum sostanziale della presente controversia attiene non già al riconoscimento de plano dell’indennizzo, bensì’ all’attivazione del procedimento ordinario ex art.1, co.493 ss. L.n.145/2018, finalizzato alla valutazione della sussistenza di violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, perpetrate dalla banca nei confronti del risparmiatore, situazione ascrivibile all’interesse legittimo pretensivo-procedimentale;

- sul difetto di legittimazione passiva della Consap, l’art.8, co.5 DM 10.5.2019 assegna a quest’ultima un ruolo non marginale nel procedimento, con particolare riguardo ai profili istruttorio ed esecutivo delle decisioni assunte dalla Commissione Tecnica;

- sull’asserito difetto di notifica ad almeno un controinteressato, è agevole rilevare che manca la previa individuazione, nell’atto impugnato, del soggetto (o dei soggetti) che trarrebbero vantaggio dall’atto (cd. requisito formale della nozione di controinteressato). Come noto, del resto, l’attribuzione dell’indennizzo non consegue alla pubblicazione di una graduatoria e, pertanto, al ricorrente non poteva essere imposto l’onere di notifica ad altri soggetti istanti, in mancanza di tale evidenza nell’atto impugnato.

Il ricorso è comunque infondato nel merito.

Come rilevato dal giudice d’appello nella summenzionata pronuncia, le due procedure (ordinaria e forfettaria) sono autonome, e regolate da diversi presupposti; prova ne sia che i requisiti per il riconoscimento sono diversi: la comprova, a cura della parte istante, delle violazioni massive per quella ordinaria, caratterizzata da un profilo di discrezionalità in capo alla Commissione Tecnica; unicamente la sussistenza delle condizioni reddituali o patrimoniali del risparmiatore di cui all’art.1, co.502 bis L.n.145/2018 per quella forfettaria (ad indennizzo dunque automatico, al ricorrere dei presupposti fissati dalla legge).

Peraltro, l’art.1, co.501 della L.n.145/2018 prevede espressamente che il procedimento ordinario “non si applica ai casi di cui al comma 502 – bis” e, dunque, all’ipotesi in cui venga richiesto l’indennizzo forfettario.

Non è fondata, inoltre, la tesi circa la sussistenza dell’autovincolo ad opera della Commissione Tecnica, in esito alle decisioni assunte nella seduta del 6.8.2020.

In primo luogo, per l’evidente ragione che la normativa primaria, come anche quella secondaria, escludono interferenze fra i due procedimenti, talchè l’assunto di parte ricorrente finisce, in ultima analisi, per postulare una violazione di legge.

In secondo luogo, è comunque errata l’interpretazione proposta sulla decisione assunta dalla Commissione Tecnica nella seduta del 6.8.2020, di cui si riporta di seguito il testo:

“Quanto alle domande di accesso all’indennizzo forfettario con dichiarazione sul possesso di un reddito inferiore a 35.000 euro, nei casi in cui il controllo presso la banca dati dell’Agenzia delle Entrate dia esito negativo, sarà verificata la sussistenza o meno delle fattispecie evidenziate anche alla luce della risposta resa dall’Agenzia in merito ad un recente interpello sul tema della determinazione del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che, al riguardo, include anche gli eventuali redditi d'impresa o di attività professionali svolte dall’istante.

Qualora ricorrano tali ipotesi, nello specifico, sarà inviata all’utente apposita richiesta di integrazione istruttoria al fine di raccogliere, in primo luogo, l’eventuale dichiarazione sul possesso

del requisito patrimoniale (< 100.000 euro), e, in secondo luogo ed in via alternativa – dunque in

mancanza dei requisiti per l’accesso all’indennizzo forfettario - la documentazione relativa alle

violazioni massive del T.U.F”.

La piana lettura del chiarimento reso dalla Commissione nella seduta del 6.8.2020 è circoscritto all’ipotesi in cui, a seguito di un’istanza di interpello fiscale, venga ad essere rideterminato il reddito imponibile del contribuente/istante; trattasi di una fattispecie diversa da quella in esame, in cui il ricorrente, per errore, ha dichiarato la sussistenza di requisiti in verità insussistenti.

In altri e più chiari termini, la fattispecie delineata dal chiarimento del 6.8.2020 pertiene ad un’ipotesi, diversa da quella in esame (e ad essa non estendibile), in cui l’erronea individuazione della soglia reddituale scaturisca da una circostanza sopravvenuta alla presentazione dell’istanza, ed imputabile ad una riclassificazione del reddito imponibile ad opera dell’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate in riscontro ad un interpello presentato dal contribuente, il quale (in ultima analisi, e in tale ottica) non potrebbe essere penalizzato (ai fini di cui trattasi) nonostante si sia tempestivamente attivato per conoscere l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate sulla determinazione del proprio reddito.

9. Per quanto precede, il ricorso va respinto, in quanto infondato.

Le spese di giudizio possono nondimeno venire compensate, in ragione precipuamente della novità della questione controversa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023, con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Monica, Presidente FF

Luca Iera, Referendario

Igor Nobile, Referendario, Estensore



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Igor Nobile Eleonora Monica





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