Posto la risposta a questa interrogazione.
Cmq gli esclusi e quindi potenziali ricorrenti sono oltre 10 mila.
5/00376 : CAMERA - ITER ATTO
Atto Camera
Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00376
presentato da
FENU Emiliano
testo di
Martedì 14 febbraio 2023, seduta n. 51
FENU, CAPPELLETTI, RAFFA, ALIFANO e LOVECCHIO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo indennizzo risparmiatori (Fir) al fine di indennizzare il pregiudizio subìto dai risparmiatori da parte di banche e controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018;
al fondo, gestito da Consap Spa, è stata assegnata una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per un totale di 1.575 milioni di euro;
la misura dell'indennizzo, fissata dalla legge, è commisurata in generale al 30 per cento del costo di acquisto delle azioni – e al 95 per cento per le obbligazioni subordinate – emesse dalle banche, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore;
la percentuale del 30 per cento può essere incrementata, comunque entro il limite massimo complessivo, qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del Fir e fino al suo esaurimento;
a oggi, tuttavia, risulterebbe che non tutti i risparmiatori che hanno inviato domanda di accesso al fondo abbiano effettivamente ottenuto l'indennizzo. Delle 144.245 domande di accesso al Fir, infatti, circa 4.000 risulterebbero ancora in fase di istruttoria. Inoltre, non pochi risparmiatori avrebbero commesso meri errori materiali nelle domande di accesso non venendo, per ciò solo, ammessi alle prestazioni del Fir ovvero ottenendo un indennizzo inferiore rispetto a quanto previsto per legge;
anche per tale motivi, risulta agli interroganti che la dotazione iniziale pari a complessivi 1.575 milioni di euro sia stata utilizzata solo in parte, residuando, ad oggi, la somma di circa 500 milioni di euro –:
se intenda adottare iniziative finalizzate a redistribuire agli aventi diritto il residuo di stanziamento sul Fondo, che ad oggi ammonterebbe a circa 500 milioni, così incrementando la percentuale degli indennizzi, conformemente con quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, articolo 1, commi 496 e 497.
(5-00376)
Atto Camera
Risposta scritta pubblicata Mercoledì 15 febbraio 2023
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-00376
Signor Presidente, onorevoli colleghi, come ricordato dagli onorevoli interroganti, l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), ha istituito il Fondo indennizzo risparmiatori-FIR fissando la misura dell'indennizzo al 30 per cento del costo sostenuto per l'acquisto delle azioni per gli azionisti (comma 496) e al 95 per cento del costo di acquisto delle obbligazioni per gli obbligazionisti subordinati (comma 497).
Per entrambe le categorie l'indennizzo non può eccedere il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.
La Commissione tecnica del FIR fino al 31 dicembre 2022 ha proceduto alla valutazione di n. 144.871 domande e ne ha accolte 133.674.
Entrambe le disposizioni dinanzi citate prevedono la possibilità di aumentare la percentuale dell'indennizzo qualora, in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento.
Il Governo, previa adeguata istruttoria tecnica nelle sedi opportune, terrà conto delle richieste emerse in sede parlamentare al fine di valutare le più opportune iniziative da assumere, anche di carattere normativo, per procedere all'incremento della percentuale di indennizzo prevista a favore degli azionisti, già ammessi a beneficiare del FIR, in conformità a quanto già previsto dal citato comma 496 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019.
Classificazione EUROVOC: