FIR over 35/100 k che documentazione fornire II

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
@ il dottore dulcamara
ovviamente la mia visione???? capisco che tu voglia speranze, ma perchè distorcere? dove ho scritto che sono opinioni personali?
ho fatto esattamente quello che ho scritto e che a mio avviso andava fatto, vai a rileggere, non mi sembra il caso di ricominciare
 
Avrei una domanda molto importante da verificare…magari qualcuno già se le già posta o la ha approfondita con un legale:ADESIONE AL FIR (La normativa al FIR)ESCLUDE LA POSSIBILITÀ DI FARE CAUSA PER LA PARTE ECCEDENTE ?OVVERO SE ABBIAMO PARTECIPATO ALLA PROCEDURA FIR ABBIAMO RINUNCIATO AL DIRITTO DI AGIRE AL GIUDIZIO?
 
Avrei una domanda molto importante da verificare…magari qualcuno già se le già posta o la ha approfondita con un legale:ADESIONE AL FIR (La normativa al FIR)ESCLUDE LA POSSIBILITÀ DI FARE CAUSA PER LA PARTE ECCEDENTE ?OVVERO SE ABBIAMO PARTECIPATO ALLA PROCEDURA FIR ABBIAMO RINUNCIATO AL DIRITTO DI AGIRE AL GIUDIZIO?
Puoi fare causa senza problemi (purchè tu non abbia aderito alla transazione che era stata proposta a suo tempo, ma questa non centra nulla con il fir)
 
io posseggo delle obbligazioni subordinate...l'unica transazione che ricordo fu un 15%a favore degli azionisti......comunque mi riferisco a post FIR...cioè a dopo aver partecipato alla procedura FIR ed ottenuto un rimborso parziale ho diritto ad agire al giudizio ricorrendo contro altri(Revisori.Intermediario,etc)??
 
@ il dottore dulcamara
ovviamente la mia visione???? capisco che tu voglia speranze, ma perchè distorcere? dove ho scritto che sono opinioni personali?
ho fatto esattamente quello che ho scritto e che a mio avviso andava fatto, vai a rileggere, non mi sembra il caso di ricominciare
Ottimo

prendo atto della tua oopionione. Rispettabilissima.

sul fatto delle speranze non ho nulla da aggiungere.
 
Qui mi sembra di fare una scaramuccia tra combattenti in trincea, cosa da evitare a tutti i costi

A questo punto non posso che seguire l'esempio di altri e bannare alcuni compagni di trincea (della cui genuità di intenti comincio a dubitare)

Auguro loro ogni successo e felicità
 
a quale transazione ti riferisci,grazie
Si, quella del 15%. Controlla su google e trovi un'unica transazione. Se hai aderito a quella, secondo me, non porti a casa nulla da una causa. Ma è una mia umile opinione. Io non avevo aderito, ma con il senno del poi ho sbagliato: almeno adesso avrei qualcosa.
 
io posseggo delle obbligazioni subordinate...l'unica transazione che ricordo fu un 15%a favore degli azionisti......comunque mi riferisco a post FIR...cioè a dopo aver partecipato alla procedura FIR ed ottenuto un rimborso parziale ho diritto ad agire al giudizio ricorrendo contro altri(Revisori.Intermediario,etc)??

A mio avviso hai diritto, poi nessuno può dire come andrà a finire. Devi valutare il rapporto costi/possibili benefici. Se la cifra in gioco è importante io proverei. Se le spese legali invece fossero "simili" al richiesto, io lascerei stare. Ma non sono un avvocato per dare consigli in merito.
 
qualcuno tra gli aderenti ha ricevuto la mail dall'avvocato?
 
Evito di postare una ulteriore sentenza a favore del Canafoglia (è fotocopia delle altre).

Interessante è invece la sentenza che posto. Caso è quello di un risparmiatore che ha ricevuto meno del dovuto. Impugna il provvedimento e come per magia gli arriva la motivazione via pec (e quindi era l'atto da impugnare). Non lo impugna e quindi soccombe.

********************
Pubblicato il 04/04/2023
N. 05684/2023 REG.PROV.COLL.

N. 12764/2022 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12764 del 2022, proposto da
Romano Pigato, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Maria Salvo, Domenico Gianfranco Strobe, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, corso Trieste 85;
contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti

Banca Intesa Sanpaolo, Banca Popolare Vicenza in L.C.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;
per l'annullamento

del diniego parziale di indennizzo ed accesso al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, in qualità di azionista della Banca Popolare di Vicenza, presentava la domanda di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) ai sensi della l. n. 145/2018, art. 1, commi 493 e ss. (recante la procedura speciale per l’indennizzo degli investitori di alcune banche finite in “default”, tra cui, per quel che qui rileva, detto istituto bancario).

2. Successivamente al deposito della predetta istanza, il ricorrente veniva invitato da Consap ad una serie di integrazioni documentali cui lo stesso ottemperava.

3. All’esito delle predette richieste di integrazioni documentali, Consap non adottava alcun provvedimento formale ma si limitava ad effettuare un bonifico in favore del ricorrente, la cui causale non consentiva in alcun modo di comprendere quale fosse stato il ragionamento seguito dall’amministrazione resistente per addivenire alla quantificazione dell’indennizzo nella misura erogata.

4. Parte ricorrente, rilevando che il bonifico ricevuto fosse, in ogni caso, di valore assolutamente inferiore a quanto dalla stessa richiesto e a quanto ritenuto di spettanza ex lege, proponeva il presente gravame avverso il provvedimento implicito di diniego parziale dell’indennizzo, deducendo le seguenti articolate censure:

I. Violazione degli artt. 47 e 97 Cost.. Violazione dell’art. 41 CEDU. Violazione degli artt. 1-10 bis, l. 7 agosto 1990, n. 241. Nullità per carenza degli elementi essenziali del provvedimento. Eccesso di potere per carenza di motivazione, violazione dell’autovincolo e violazione del principio del giusto procedimento.

II. Violazione degli artt. 47 e 97 Cost.. Violazione degli artt. 1-12, l. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione della l. 30 dicembre 2018, n. 145 e del DM 10 maggio 2019. Eccesso di potere per carenza di motivazione e violazione del principio del giusto procedimento.

5. Nel costituirsi in giudizio, le Amministrazioni resistenti hanno depositato in giudizio una comunicazione tramessa a mezzo pec in data 16 novembre 2022 da Consap al difensore del ricorrente nella quale veniva motivato l’accoglimento solo parziale dell’istanza di indennizzo.

6. All’udienza dell’8 marzo 2023, la causa veniva trattenuta in decisione previo avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., dell’esistenza di profili di improcedibilità del ricorso in ragione della mancata impugnazione da parte del ricorrente della comunicazione di Consap del 16 novembre 2022.

7. Il Collegio ritiene che il ricorso sia divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto il provvedimento implicito impugnato dal ricorrente con il ricorso introduttivo è stato sostituito dal provvedimento formale comunicato in data 16 novembre 2022 che non è stato oggetto di tempestiva impugnazione con la conseguenza che lo stesso ha consolidato i propri effetti.

8. La comunicazione del 16 novembre 2022 ha chiaramente valenza provvedimentale e non può essere ritenuta una mera integrazione di motivazione postuma come sembrerebbe ritenere parte ricorrente nella memoria del 25 gennaio 2023.

9. Anche a voler ritenere che la comunicazione anzidetta sia qualificabile come un atto di convalida del provvedimento implicito da parte dell’Amministrazione, non verrebbe meno l’onere in capo al ricorrente di estendere l’impugnazione anche al provvedimento di autotutela amministrativa.

10. Il Collegio ritiene, dunque, che in ragione delle sopravvenienze provvedimentali, il ricorrente non potrebbe ricevere alcuna utilità dall’accoglimento del presente ricorso che si fondava sull’inesistenza di un provvedimento formale e sulla carenza di motivazione insita nel provvedimento implicito. Anche laddove il Collegio dovesse annullare il diniego implicito, l’annullamento non potrebbe travolgere anche il provvedimento sopravvenuto divenuto inoppugnabile in ragione del decorso dei termini per la sua impugnazione.

11. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c), cod.proc.amm.

12. Il Collegio ritiene, infine, che in ragione della definizione in rito del ricorso sia opportuno compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per le ragioni di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Monica, Presidente FF

Giovanna Vigliotti, Referendario, Estensore

Michele Tecchia, Referendario



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanna Vigliotti Eleonora Monica





IL SEGRETARIO
 
Posto la risposta a questa interrogazione.

Cmq gli esclusi e quindi potenziali ricorrenti sono oltre 10 mila.

5/00376 : CAMERA - ITER ATTO





Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00376
presentato da
FENU Emiliano
testo di
Martedì 14 febbraio 2023, seduta n. 51
  FENU, CAPPELLETTI, RAFFA, ALIFANO e LOVECCHIO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo indennizzo risparmiatori (Fir) al fine di indennizzare il pregiudizio subìto dai risparmiatori da parte di banche e controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018;

al fondo, gestito da Consap Spa, è stata assegnata una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per un totale di 1.575 milioni di euro;

la misura dell'indennizzo, fissata dalla legge, è commisurata in generale al 30 per cento del costo di acquisto delle azioni – e al 95 per cento per le obbligazioni subordinate – emesse dalle banche, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore;

la percentuale del 30 per cento può essere incrementata, comunque entro il limite massimo complessivo, qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del Fir e fino al suo esaurimento;

a oggi, tuttavia, risulterebbe che non tutti i risparmiatori che hanno inviato domanda di accesso al fondo abbiano effettivamente ottenuto l'indennizzo. Delle 144.245 domande di accesso al Fir, infatti, circa 4.000 risulterebbero ancora in fase di istruttoria. Inoltre, non pochi risparmiatori avrebbero commesso meri errori materiali nelle domande di accesso non venendo, per ciò solo, ammessi alle prestazioni del Fir ovvero ottenendo un indennizzo inferiore rispetto a quanto previsto per legge;

anche per tale motivi, risulta agli interroganti che la dotazione iniziale pari a complessivi 1.575 milioni di euro sia stata utilizzata solo in parte, residuando, ad oggi, la somma di circa 500 milioni di euro –:

se intenda adottare iniziative finalizzate a redistribuire agli aventi diritto il residuo di stanziamento sul Fondo, che ad oggi ammonterebbe a circa 500 milioni, così incrementando la percentuale degli indennizzi, conformemente con quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, articolo 1, commi 496 e 497.
(5-00376)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 15 febbraio 2023
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-00376
Signor Presidente, onorevoli colleghi, come ricordato dagli onorevoli interroganti, l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), ha istituito il Fondo indennizzo risparmiatori-FIR fissando la misura dell'indennizzo al 30 per cento del costo sostenuto per l'acquisto delle azioni per gli azionisti (comma 496) e al 95 per cento del costo di acquisto delle obbligazioni per gli obbligazionisti subordinati (comma 497).
Per entrambe le categorie l'indennizzo non può eccedere il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.
La Commissione tecnica del FIR fino al 31 dicembre 2022 ha proceduto alla valutazione di n. 144.871 domande e ne ha accolte 133.674.
Entrambe le disposizioni dinanzi citate prevedono la possibilità di aumentare la percentuale dell'indennizzo qualora, in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento.
Il Governo, previa adeguata istruttoria tecnica nelle sedi opportune, terrà conto delle richieste emerse in sede parlamentare al fine di valutare le più opportune iniziative da assumere, anche di carattere normativo, per procedere all'incremento della percentuale di indennizzo prevista a favore degli azionisti, già ammessi a beneficiare del FIR, in conformità a quanto già previsto dal citato comma 496 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019.

Classificazione EUROVOC:
 
Recentemente un quotidiano (rosa nelle pagine) pubblica una risposta ad una lettera di un suo lettore.

E' perplessa la parte finale della risposta: gli indennizzi percepiti vanno tassati (quando due risoluzioni dicono esattamente il contrario: 3/2017 e 153/2017 che i più esperti trovano qui: Normativa e prassi - Le risoluzioni del 2017 - Agenzia delle Entrate).

Cmq la si giri sono problemi ed ingiustizie: nel senso che chi ha percepito il rimborso (beato lui) ha ancora le obbligazioni in portafoglio. Se aspetta la chiusura della liquidazione (e coi tempi dei commissari liquidatori delle venete si va a stima al 2030) o se cede il titolo beneficia della minus fiscale. Facendo la somma della perdita fiscale (che dà un credito di imposta del 26 per cento) e di quanto percepito dal Fir si va a naso, nelle situazioni fisiologiche, ben oltre quanto investito.

Viceversa dovesse cambiare idea l'Agenzia delle entrate sarà una strage di avvisi di accertamento: chi ha percepito il ristoro nella più parte dei casi non lo ha dichiarato nel modello 730 (o unico).

Quanto scritto sopra sono idee mie personali: già anticipo che su questo punto non risponderò ai post (ed invito pertanto gli stimani forumisti e le gentili forumiste a non aspettarsi risposta da me - sempre che sia in grado di fornirle - ma di rivolgersi al loro commercialista di fiducia o direttamente alla agenzie delle entrate).

I miei post sono infatti quelli di un combattente al fronte che cerca di salvare la pelle ed i suoi investimenti (per l'assistenza ed i consigli ci sono ottime istituzioni ed organizzazioni nelle retrovie)


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Sono un risparmiatore privato che segue il vostro giornale da decenni. Avevo in portafoglio delle obbligazioni subordinate della ex Banca Popolare di Vicenza Scrl. A suo tempo ho chiesto l’indennizzo al Fir (Fondo Indennizzo Risparmiatori) e poco tempo fa l’ho finalmente ricevuto, anche se non sono riuscito a rendermi conto di come sono stati effettuati i relativi calcoli.

Ho tre domande da fare: 1) dal punto di vista legale l’importo ricevuto costituisce un rimborso delle obbligazioni oppure qualcosa d’altro? 2) Devo comunicare ufficialmente alla Banca Popolare di Vicenza in Liquidazione Coatta Amministrativa che ho incassato l’indennizzo del Fir? 3) L’indennizzo ricevuto ha qualche influenza sui calcoli delle plusvalenze/minusvalenze che la mia banca fa nel mio deposito titoli? A questo proposito preciso che la mia banca indica nell’estratto conto titoli periodico le mie obbligazioni subordinate della ex Banca Popolare di Vicenza nel loro importo nominale iniziale, anche se è al corrente che ho incassato l’indennizzo. Colgo l’occasione per esprimere il mio più sentito apprezzamento per la qualità del giornale ed in particolare di Plus24.

xxxx

La Legge di Bilancio 2019 e il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019 hanno rispettivamente istituito e disciplinato il Fir, con la finalità di indennizzare i risparmiatori. «Si tratta quindi di un indennizzo erogato dallo Stato», precisa xxxx che risponde ai quesiti. Per quanto riguarda il secondo punto, i commissari di sicuro utilizzeranno i dati degli indennizzi per quantificare l’importo ammesso al passivo. Se desidera, può anche comunicarlo. Per quanto riguarda il terzo quesito con la Risoluzione 153/E/17, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che gli indennizzi del Fir non sono oggetto di tassazione, chiarendo un aspetto di per sé lampante in quanto l’articolo 6, comma 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi sancisce che i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi e le indennità ottenute, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità o morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Le indennità a titolo risarcitorio, quindi, devono essere tassate esclusivamente quando hanno una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente per sostituire mancati guadagni (lucro cessante). In tal caso, si applica l’analoga tassazione prevista per la tipologia di reddito risarcito. Non sono invece tassate le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto o per risarcire la perdita economica subita (danno emergente). La somma incamerata è pertanto considerata dal Fisco un utile generato dal titolo di cui l’intermediario presso il quale il bond è depositato deve tenere conto nel caso in cui abbia in precedenza contabilizzato il credito di imposta.
 
Ultima modifica:
Tra l'altro una delle risoluzioni suddette parla di danno da investimento disinformato

Sono andato a cercare (a parte le googolate) anche su una banca dati professionale e ho trovato questa massima


Tribunale Milano, 03/10/2013

Società - Società di capitali - Società per azioni - Amministratori - Sindaci - Società di revisione - Responsabilità - Danno - Risarcimento - Danno diretto - Danno indiretto - Danno da investimento disinformato - Legittimazione - Fatto illecito - Veicolo
Il c.d. danno da investimento disinformato - ovverosia il danno subito dal soggetto che abbia deciso, sotto l'influenza, in senso decettivo, di documenti contabili inattendibili, di acquistare partecipazioni sociali poi risultate di entità inferiore alle risultanze contabili - può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2395 c.c., soltanto se subito quale diretta conseguenza del comportamento doloso o colposo degli amministratori. Esso, pertanto, non può essere fatto valere dal socio del veicolo acquirente delle partecipazioni, in quanto il danno subito da costui costituisce soltanto effetto indiretto del pregiudizio subito dal veicolo acquirente e non conseguenza immediata e diretta dell'illecito.

Fonti:
Società, 2013


Se la collego all'arresto di cassazione che ho postato qualche giorno addietro mi chiedo: "ma noi come facevamo a sapere che i bilanci della popolare di vicenza ed i prospetti delle obbligazioni erano farlocchi?"
 
Il Pat è un gran combattente, un gran guerriero. Ma siamo in trincee contrapposte. Qualcuno combatte per il Regio Imperial Esercito (avvezzo al rispetto delle regole) qualcun altro per altri eserciti con addestramenti più meditteranei (che hanno vinto la Guerra solo perché sono arrivati gli Americani, fatto che il popolo non sempre ha presente. Nel '17 senza se non ci fossero stati loro saremmo entrati trionfalmente a Milano).

Ed ecco allora le tavolate con il politico di turno (a proposito che fine hanno fatto tutti i vari personaggi - finissimi politici - che volevano cambiare l'Italia come aprire una scatoletta di tonno? boh!), le targhette di riconoscimento ("quanto sono bravo come dirigente pubblico!") e così via.

In calce pubblico l'ultimo proclama del Pat. Ammetto di non aver capito nulla nella prosa stilnovista. Troppe subordinate in ogni periodo e quindi mi sono perso.

Due cose però mi sono chiare: c'è gente che ha subito una ingiustizia: ecchisenefrega! L'importante è che venga ripartito il fondo. E poi l'articolo 3 della Carta cosa è se non un principio che vale per tutte le stagioni? E l'art. 47 si applica sono a chi ha già ottenuto il ristoro!

L'altra (e conseguenza della prima ): finché ci sarà un ricorso aperto al Tar o al Consiglio di Stato non si sbaracca il Fir (interpretazione ovviamente a beneficio dei signori ufficiali: coi tempi della giustizia italiana - perché qui si sottotraccia c'è anche la giustizia ordinaria in cui i termini di un processo se va bene sono di 10 anni - si arriva tranquilli e rilassati al 2035)

L'occasione mi è propizia per rivolgere al Pat ed ai Suoi partners un sincero augurio di serena Pasqua.

Ps chiedo scusa se faccio sempre riferimento ad immagini della Grande Guerra, soprattutto quando le guerre ancora ci sono ed a pochi chilometri da casa nostra. Ed ancora di più in occasione della Pasqua, festa di pace e di fratellanza.

Però purtroppo questa vicenda del rimborso del fondo è come una guerra di trincea. In una guerra di cui non sono chiare le regole (inventate da controparte e contrabbandate come principio di diritto) ed i mezzi sono impari (diecimila piccolissimi David contro Golia, che ha il potere e non si capisce bene como le eserciti)

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Riflessioni sentenza Frati Monte Berico ex Banche Venete iniziative legali e Fondo indennizzo risparmiatori con i conti dormienti risvegliati Miatello

A tutti i risparmiatori

La sentenza del tribunale di Venezia che condanna alle spese legali € 300.000 i Frati del Santuario di Monte Berico “Provincia Veneta dell’Ordine dei Servi di Maria”, merita riflessioni sulle iniziative legali relative alle vicende delle banche venete.
Ricordando che dopo la messa in liquidazione delle ex Banche Venete del 25/06/2017, la realizzazione dei diritti dei soci era impraticabile , l’unica possibilità da noi individuata, progettata e promossa dal 29/06/2017 (Bettiol-Mazzon-Miatello) era l’istituzione di un fondo vittime degli illeciti finanziari alimentato dai conti dormienti, sconsigliando nella quasi totalità dei casi iniziative legali , comprese e in particolare le costituzioni di massa di parte civile nei procedimenti penali, bastavano alcuni risparmiatori per banca, visto che con i debiti delle banche nulla sarebbe rimasto ai soci, e il numero dei danneggiati era tale da non poter trovare soddisfazione con i patrimoni degli imputati, essendo del resto improcedibile l’azione verso le banche messe in liquidazione.
Precisiamo inoltre che le costituzioni di parte civile non hanno nessuna relazione di causalità con l’istituzione del Fondo indennizzo risparmiatori alimentato dai conti dormienti , che si è basato sulle sanzioni di Banca d’Italia e Consob.
Fortunatamente come da nostro progetto iniziale, non servivano sentenze di condanna che fra l’altro non sono ancora passate in giudicato, mentre va rilevata l’avvenuta prescrizione di gran parte dei reati contestati.
Inoltre i primi bonifici d’indennizzo per chi non aveva perso tempo, sono arrivati dal 07 ottobre 2020 ; mentre la prima condanna agli amministratori ZONIN +Altri BPVI è del 19 marzo 2021.
Se qualcuno non avesse fatto perdere tempo sconsigliando il fondo nei primi sei mesi (Agosto 2019-Gennaio 2020), insistendo invece con le costituzioni di parte civile, al 31/12/2021 o al massimo al 31/07/2022, nonostante il Covid tutto si sarebbe concluso compreso il riparto delle rimanenze dei 545,3 Milioni.
Il passare del tempo al 31/12/2022 e la sentenza del Consiglio di Stato del 19/01/2023 che respinge i ricorsi di quei casi (3800 o 4800) per errato reddito e patrimonio 2018, la sussistenza di altri ricorsi bloccano di fatto il riparto delle rimanenze, a scapito di 138000/140000 famiglie tra cui molte in estremo bisogno.
La prospettata diffida al MEF perché provveda al riparto, è in palese contraddizione con l’instaurazione del contenzioso innanzi alla giustizia amministrativa, che fino a quando sarà in atto, impedirà il riparto.
La richiesta di alcuni di riaprire il vaglio della Commissione per i rigetti se accolta porterebbe il riparto a tempo indefinito, considerando poi che potrebbero aprirsi ulteriori contenziosi.
Pertanto si ha la prova provata che se non fosse stato per il fondo indennizzo risparmiatori FIR alimentato dai conti dormienti, nessuno avrebbe preso niente.
Per quanto sopra abbiamo chiesto un commento alla Sentenza al nostro consulente legale Prof. Avv. Rodolfo Bettiol che riportiamo.
Nell’augurarvi buona Pasqua
Avanti con forza maggiore per il riparto senza condizioni.
Patrizio Miatello


La Sentenza del Tribunale di Venezia – Sez. specializzata in materia di impresa in data 29/03/2023 respinge la domanda di risarcimento danni della Provincia Veneta dell’Ordine dei Servi di Maria proposta nei confronti degli amministratori della Banca Popolare di Vicenza avente per oggetto il risarcimento del danno ex art. 2395 C.C. in conseguenza della mancata vendita delle azioni richiesta dalla Provincia Veneta dell’Ordine dei Servi di Maria in data 7/7/2014.
Afferma la sentenza che la parte attrice non poteva vantare un diritto di vedere soddisfatto il proprio diritto del 7/7/2014.
Per la Sentenza invero, l’art. 18 dello Statuto non imponeva alla Banca di riacquistare le proprie azioni.
La disciplina di settore proponeva la parità di trattamento e la Banca si era data delle regole sul rimborso e in concreto il CDA deliberava i rimborsi.
La parte attrice non ha neppure argomentato che sussistessero delle violazioni in ordine a delle regole che la Banca si era data.
Alla luce dei criteri datesi dalla Banca occorreva la dimostrazione che la parte attrice avrebbe potuto e dovuto essere soddisfatta.
Ma oltre ciò si aggiungeva a partire dell’1/1/2014 la necessità che l’operazione fosse autorizzata e non era verosimile che essa avrebbe potuto essere concessa.
In definitiva difettava un diritto a vedere soddisfatto l’ordine del 7/7/2014 considerando il divieto imposto dal regolamento UE oltre alle regole interne datesi da BPVI per assicurare parità di trattamento.

Avv. Prof. Rodolfo Bettiol
 
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A tutti i commilitoni che ancora stanno combattendo vadano i miei più sinceri auguri di serena Pasqua
 

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