ATTIVITA’ DI GESTIONE DEL FONDO
Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di Gestione, il Fondo ha l’obiettivo di investire in beni immobili
a reddito, principalmente nei settori terziario e commerciale, e in quote di O.I.C.R. italiani ed esteri,
riservati a investitori qualificati.
Rapporti con controparti contrattuali
Con riferimento alla vendita degli immobili siti in Milano, via Ramusio e via Patecchio (di seguito,
anche, “Immobili”), perfezionata in data 30 giugno 2021, si segnala che, con comunicazione inviata
alla SGR (in qualità di gestore e quindi per conto del Fondo) in data 27 luglio 2023, l’acquirente degli
Immobili ha affermato di avere:
(i) riscontrato problematiche di inquinamento sugli Immobili;
(ii) avviato le relative operazioni di bonifica ambientale, sostenendo costi pari ad Euro 996.212,00;
(iii) conseguentemente diritto al pagamento di tale importo da parte della SGR (in qualità di gestore e
quindi per conto del Fondo), a titolo di risarcimento del danno, oltre agli ulteriori danni da quantificare
al termine delle operazioni di bonifica.
Con lettera inviata in data 7 agosto 2023, la SGR (per conto del Fondo) ha riscontrato la predetta
comunicazione, sostenendo che:
(i) nei contratti di compravendita degli Immobili, l’acquirente ha dichiarato di avere svolto una due
diligence legale, fiscale, ambientale, urbanistica e tecnica con “esito positivo e soddisfacente”;
(ii) l’effettivo svolgimento di una due diligence ambientale è confermata dalle richieste formulate dai
consulenti dell’acquirente nel corso della stessa due diligence
iii) ai sensi dei contratti di compravendita, gli Immobili sono stati venduti “così come visti e piaciuti”,
con esclusione di ogni garanzia di legge al di fuori della garanzia per evizione, e che le parti hanno
tenuto conto di tale limitazione delle garanzie nella determinazione del prezzo della compravendita.
Con lettera inviata in data 11 settembre 2023, l’acquirente ha sostanzialmente reiterato le proprie
richieste, sostenendo in particolare che l’inquinamento degli Immobili sarebbe stato “sottaciuto” da
parte della SGR, riservandosi di agire in giudizio a tutela delle proprie ragioni.
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA
Con riferimento a quanto già comunicato dall’acquirente degli immobili siti in Milano, Via Ramusio e Milano, Via
Patecchio (per maggiori dettagli si veda la sezione “Attività di Gestione del Fondo - Rapporti con controparti
contrattuali” del presente documento), si rappresenta che in data 7 febbraio 2024 è stato notificato alla SGR il
decreto di fissazione avanti al Tribunale civile di Milano dell’udienza di discussione del sequestrro conservativo
depositato dall’acquirente dei citati immobili (C-Quadrat Asset Management France quale società di gestione di
"C-Quadrat-Lio Italian Special Situations Real Estate Fund 2”). La SGR, in qualità di società di gestione e per
conto del Fondo, è stata convocata in udienza in data
14 marzo 2024 per la discussione del suddetto ricorso
cautelare.
Il Tribunale di Milano ha assegnato il termine alla parte resistente sino al 7 marzo 2024 per la
costituzione mediante deposito di comparsa difensiva.
La ricorrente – società di gestione che ha acquistato, per conto del fondo "C-Quadrat-Lio Italian
Special Situations Real Estate Fund 2” i beni immobili siti in Milano, via Ramusio e Via Patecchio ( di
seguito “Immobili”) – ha richiesto al Tribunale di Milano di procedere a sequestro conservativo nei
confronti della SGR, in qualità di società di gestione e quindi per conto del Fondo, per l’importo di
uro 567.510,88 a titolo di risarcimento dei danni subiti, pari ai costi già sostenuti ovvero Euro
921.552,95 a titolo di risarcimento dei danni subiti, pari ai costi sostenuti e ancora da sostenersi dalla
ricorrente per il ripristino degli Immobili.
La richiesta di sequestro in parola si fonda tanto su una presunta
mancata possibilità per l’acquirente
di verificare l’esistenza di problematiche di inquinamento sugli Immobili che avrebbero reso gli stessi
non idonei all’uso assegnto (fumus boni iuris) e la prossima liquidazione del Fondo (periculum in mora).
La SGR, in qualità di società di gestione e per conto del Fondo, si costituirà nel giudizio per contestare
la richiesta della ricorrente non sussistendone i presupposti tanto in fatto quanto in diritto.
.... mancata possibilità
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e si fanno vivi dopo oltre due anni
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cmq qui balla
un euro max