Mi scuso in anticipo se queste domande o dubbi sono stati già posti, ho provato a leggere sommariamente tra le pagine ma non ho trovato nulla di esplicito che faccia chiarezza definitiva.
1) Il DL 29/12/22 n. 198 ha ulteriormente prorogato il blocco delle modifiche contrattuali fino al 30/06/2023. Questo significa che un fornitore può inviare entro il 31 marzo una comunicazione per una modifica che entra in vigore dal 1° luglio, corretto?
2) Il consiglio di stato ha stabilito che i provvedimenti di AGCM in determinati casi non sono da ritenersi validi, e nel DL citato precedenemente è stato anche inserito che il divieto di modifica delle condizioni "
non si applica alle clausole contrattuali che consentono all’impresa di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse". E' stato chiarito però cosa si intende per "condizioni in scadenza" e in quali limiti queste condizioni possono variare? Faccio un esempio pratico: se un contratto a prezzo fisso prevede che dopo 12 mesi il prezzo diventi indicizzato, la variazione è stata già annunciata, si tratta palesemente di una condizione a scadenza e quindi la modifica viene ritenuta valida.
Se invece il contratto a prezzo fisso come tipologia è a tempo indeterminato e prevede soltanto un
eventuale aggiornamento del prezzo dopo i 12 mesi, senza del quale si intende un
tacito rinnovo, è lecito dopo 12 mesi modificare il prezzo?
Ed è lecito, addirittura, trasformarlo in un contratto con prezzo indicizzato? Chiaramente mi riferisco alla liceità in relazione al DL che mette temporaneamente un freno alle modifiche.
Questo è quanto vedo nel prospetto delle condizioni tecnico-economiche del mio contratto:
Mentre nelle condizioni generali di contratto c'è la clausola generica sulle modifiche contrattuali:
In base alle mie CTE, io capisco che è un contratto a prezzo fisso dalla durata indeterminata, e che il prezzo fisso stabilito durante la sottoscrizione nei primi 12 mesi non può subire variazioni, dopo, eventualmente, sì. Quindi la condizione contrattuale intesa come il prezzo, non ha di per sé una scadenza, la interpreto più che altro come una garanzia in più sul contratto, garanzia di mantenere quel prezzo per almeno i primi 12 mesi.