nel caso di contratti di fornitura di energia elettrica a prezzo fisso e a tempo determinato oppure a prezzo fisso e a tempo indeterminato ma con condizioni economiche a tempo determinato offerti a clienti finali domestici o a imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti, a tempo indeterminato e a termine, e che realizzano un fatturato ovvero un totale di bilancio non superiore a dieci milioni di euro, il venditore, in aggiunta alle informazioni di cui alla precedente lettera fbis., è tenuto a indicare in maniera chiara, espressa e agevolmente comprensibile l’eventuale onere di recesso anticipato richiesto al cliente finale. Il suddetto onere, che deve essere specificamente approvato e sottoscritto dal cliente finale, è indicato come somma massima di denaro complessivamente dovuta, eventualmente differenziata ed esplicitata sulla base del numero di mesi o giorni intercorrenti tra il recesso e il termine del contratto o delle condizioni economiche a tempo determinato. Rimane fatta salva la facoltà in capo al venditore di indicare, in aggiunta all’importo massimo, i criteri di determinazione dell’importo medesimo. L’onere deve essere fissato dal venditore sulla base dei criteri dell’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 210/21 che prevede, tra l’altro, che la somma richiesta deve essere proporzionata e non può eccedere la perdita economica direttamente subita dal venditore a seguito del recesso anticipato del contratto. Il venditore evidenzia altresì che tale somma di denaro costituisce un importo massimo e che potrebbe essere ridotto in ragione della perdita economica diretta derivante dal recesso anticipato del cliente finale;