sab (somministrazione alimenti e bevande)
ho "gogolato" una camera di commercio a caso:
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SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDERequisiti per il rilascio dell'autorizzazione e l'esercizio dell'attività.
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Il REC (Registro Esercenti il Commercio) è stato abrogato dalla legge n. 248 del 4/08/2006.
Attualmente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è disciplinata dal decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59 e dalla legge regionale n. 38/2006.
L'art. 64 di tale decreto prevede che l'apertura di un esercizio di somministrazione alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio mentre il trasferimento di sede, il trasferimento della gestione o della titolarità sono soggetti a dichiarazione di inizio attività sempre presso il comune.
Per gestire un'attività di somministrazione il suddetto decreto legge prevede il possesso dei requisiti professionali e morali di cui all'art. 71. Qui di seguito elenchiamo i requisiti professionali previsti dalla normativa (in alternativa fra loro):
•aver frequentato con esito positivo un corso professionale per lo svolgimento dell’attività, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano (vedere al fondo l'elenco degli enti organizzatori dei corsi in provincia di Torino);
•aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale previdenza sociale (INPS);
•essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
La Regione Piemonte, in aggiunta ai predetti requisiti, riconosce la validità della pregressa iscrizione al Rec per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
I requisiti professionali devono essere dimostrati al comune di dove si intende esercitare.
In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona delegata mentre i requisiti professionali devono essere posseduti dal legale rappresentante o dalla persona preposta all'attività commerciale.
Si ricorda inoltre che i titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l’obbligo di frequentare, ogni tre anni, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme in materia di igiene, sanità e sicurezza e che gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia (sono state eliminate le tipologie A, B, C e D).
Per ulteriori informazioni in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di commercio di prodotti alimentari, si rimanda al sito della Regione Piemonte
Piemonte Commercio - La riforma del commercio contenente sia la normativa nazionale che quella regionale e le relative note esplicative.