In che senso "Case e appartamenti per vacanza" non sono considerate locazioni, e dunque sfuggirebbero alla famigerata norma (che peraltro, per ora, è tutto tranne che approvata)?
Con la “CAV” l’appartamento si sposta dall’ambito privatistico perché non viene concesso in locazione, ma viene inquadrato civilisticamente come un contratto di ospitalità o di alloggio, che è un contratto atipico, enucleato sul contratto d’albergo: nessun obbligo di far firmare un contratto, esattamente come accade quando si prenota una stanza d’albergo.
Non è una dimora privata, ma è una struttura ricettiva extra-alberghiera aperta al pubblico (gestibile in forma non imprenditoriale o imprenditoriale: dipende dalle leggi regionali) che pratica prezzi a persona per notte (le locazioni non sono alberghi: non praticano prezzi a persona per notte) che in Lombardia e in altre Regioni devono essere esposti all’interno della struttura.
L’attività di “CAV”, spesso confusa superficialmente con la locazione turistica, presuppone – oltre alla concessione di un locale ammobiliato, provvisto delle necessarie utenze domestiche - anche la prestazione di ulteriori SERVIZI personali di hotellerie.
Le prestazioni e i servizi previsti ad esempio nel Lazio per le “CAV”, di cui all’allegato A/4 del RR 14/2017, prevedono, infatti, il servizio di ricevimento, il servizio di assistenza, il servizio di reperibilità telefonica 24h, il servizio di pulizia dell’alloggio giornaliero, il servizio di cambio biancheria da letto e da bagno ogni 3 giorni o su richiesta, tutti servizi di tipo alberghiero incompatibili con la locazione.
La natura occasionale dell’attività (in Lombardia è previsto un periodo di chiusura di 90 giorni per la forma non imprenditoriale) e le prestazioni di alloggio sopra riferite configurano l’ipotesi reddituale, di cui all’art.67, co.1, lett. i) del TUIR, ossia redditi diversi, non cedolarizzabili, derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (rigo RL14 del mod. Redditi PF).
Solo tassazione ordinaria (no cedolare secca), ma, in compenso, in colonna 3 le spese specificatamente inerenti all’attività sono deducibili, perché i redditi rientranti in questa categoria sono determinati dall’art.71, co.2 come “differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione”.