ritorno alla domanda ... ma se non raggiungono il quorum x l'assemblea straordinaria ... che fanno ?
Buongiorno e buona domenica a tutti ,
la soluzione del quesito sta nello Statuto del banca e vediamo quindi di capire cosa dice :
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale
rappresentata dagli intervenuti.
3. L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei votanti, fatta eccezione per la
nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che viene
effettuata, rispettivamente, con le modalità di cui agli articoli 15 e 26.
4. L’Assemblea straordinaria dei soci, salvo quanto previsto nel successivo comma 5, è
regolarmente costituita quando è rappresentata la percentuale del capitale sociale prevista
dalla legge per l’Assemblea straordinaria in unica convocazione e delibera con il voto
favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea prevista dalla
legge per l’Assemblea straordinaria in unica convocazione.
Art. 2368.
Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni.
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, escluse
dal computo le azioni prive del diritto di voto nell’assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo
che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme
particolari.
L’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, se lo statuto non
richiede una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l’assemblea
straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale o la maggiore
percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in
assemblea.
5. L’Assemblea straordinaria, quale che sia la convocazione nella quale essa si costituisce,
delibera con il voto favorevole di almeno il 60% delle azioni aventi diritto di voto allorché sia
chiamata a deliberare sulla modificazione del presente comma 5 e del successivo comma 7
dell’art. 14, nonché dei commi (1.1) e (1.6) lettera a) dell’art. 15, degli articoli 4, 6.4 e 6.5 e in
ogni caso in cui sia inserita nell’ordine del giorno la proposta di convertire in azioni ordinarie le
azioni privilegiate.
6. Ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione della
deliberazione, non sono computate le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di
voto e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del
soggetto cui spetta il diritto di voto di astenersi per conflitto di interesse.
7. Qualora una fondazione bancaria in sede di Assemblea ordinaria, secondo quanto accertato
dal presidente dell’Assemblea durante lo svolgimento di essa e immediatamente prima del
compimento di ciascuna operazione di voto, sia in grado di esercitare, in base alle azioni
detenute dai soggetti presenti, il voto che esprime la maggioranza delle azioni presenti e
ammesse al voto, il presidente fa constatare tale situazione ed esclude dal voto la fondazione
bancaria, ai fini della deliberazione in occasione della quale sia stata rilevata detta situazione,
limitatamente a un numero di azioni che rappresentino la differenza più una azione fra il
numero delle azioni ordinarie detenute da detta fondazione e l’ammontare complessivo delle
azioni ordinarie detenute da parte dei rimanenti soggetti che siano presenti e ammessi al voto
al momento della votazione.
8. Fermo quanto previsto ai precedenti commi, l’Assemblea, ordinaria o straordinaria delibera
con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti, allorché sia chiamata a
deliberare su proposte relative a:
a) operazioni di cui all’art.13 comma 3 lett. i) del presente Statuto,
ovvero
b) operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza assembleare
sottoposte all’Assemblea in presenza di un avviso contrario del Comitato degli
Amministratori Indipendenti.
https://www.mps.it/investors/corpor...onte_dei_Paschi_di_Siena_al_3_luglio_2015.pdf
Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione della stessa, il Presidente ne
dà comunicazione e rimette la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno alla successiva
convocazione.
la successiva comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni .
Art. 2369
Seconda convocazione e convocazioni successive
Se all'assemblea non è complessivamente rappresentata la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente,
l'assemblea deve essere nuovamente convocata. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le assemblee delle
società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si tengono in unica
convocazione alla quale si applicano, per l'assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e quarto comma,
nonché dell'art. 2368, primo comma, secondo periodo, e per l'assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal
settimo comma del presente articolo. Restano salve le disposizioni di legge o dello statuto che richiedono
maggioranze più elevate per l'approvazione di talune deliberazioni.
Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può
aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso,
l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo
comma dell'articolo 2366 è ridotto ad otto giorni.
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima,
qualunque sia la parte di capitale rappresentata, e l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la
partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale
rappresentato in assemblea.
Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la
revoca delle cariche sociali.
Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda convocazione, il
voto favorevole di più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto
sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di
liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni di cui al secondo comma
dell'articolo 2351.
Lo statuto può prevedere eventuali ulteriori convocazioni dell'assemblea, alle quali si applicano le disposizioni del
terzo, quarto e quinto comma.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è costituita, nelle
convocazioni successive alla seconda, quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo
statuto richieda una quota di capitale più elevata, e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale
rappresentato in assemblea.
relativamente alla " Record date" del 15 novembre ( data per essere legittimato all'intervento e all'esercizio del diritto di voto) entro lunedi 21 novembre ( terzo giorni di mercato aperto prima dell'assise in prima convocazione l'intermediario deve fare comunicazione all'emittente ) quindi entro il 21 di novembre MPS saprà già chi interverrà in assemblea . la legittimazione all'intervento in assemblea è valida comunque anche se la comunicazione dell'intermediario è pervenuta dopo il 21 novembre ma entro l'inizio dei lavori assembleari.