Però non si capisce cosa succede per i termini del ricorso.
Sono sospesi? Solo per il tempo residuo dei 30 giorni dalla notifica al 1 Gennaio?
Questo è il testo (l'ho appena letto e quindi evito certezze perchè è da approfondire) i termini per il ricorso al giudice di pace (di chi ha
già ricevuto la notifica della sanzione nelle recenti settimane) non sembrano modificati, perchè leggo che hanno sospeso "le attività e i procedimenti di
irrogazione" cioè le notifiche e le
loro procedure successive. Ma chi ha già ricevuto le notifiche non è chiaro.
Di più certo invece è che chi non stava ancora subendo le notifiche, non le riceverà per 6 mesi.
Per essere sicuri che la notifica non vi è stata inviata andate con lo spid sul vostro profilo dell' agenzia entrate riscossione come vi avevo già spiegato.
Gazzetta Ufficiale
All'articolo 7:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023 sono sospesi
le attivita' e i procedimenti di irrogazione della sanzione previsti
dall'articolo 4-sexies, commi 3, 4 e 6, del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, n. 76.
1-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022"
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
b) al comma 2, al primo periodo, le parole: "31 dicembre
2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e, al terzo
periodo, le parole: "1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti:
"1° luglio 2023";
c) al comma 4, secondo periodo, le parole: "31 dicembre
2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
d) al comma 5, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022"
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"»