Dalla prima legislatura credo.... Comunque forse ti sfugge quanto prevede la normativa:
Dispositivo dell'art. 67 Legge sull'ordinamento penitenziario
Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da:
a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Corte costituzionale;
b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura etc..
Vale anche per i membri del Parlamento Europeo.