Clausola rinegoziazione Banco Popolare
Buonasera a tutti,
intervengo nella discussione chiedendo un chairimento riguardo una clausola MOLTO strana e di difficile interpretazione che si trova nel capitolato dei mutui Banco Popolare dal 2013, condividendo le informazioni che potrebbero essere di aiuto anche ad altri.
Vi illustro la mia situazione:
In data 05/03/2015, ho surrogato un mutuo a tasso fisso (83.000 €, ltv 80%) Da Carisbo a Banco Popolare usufruendo della promozione "Mutuo Surroga Last Minute" con 2 anni di tasso al 2,50% e i restanti anni al 4%
Vista la situazione attuale dei mutui a tasso fisso vorrei sondare la disponibilità del Banco Popolare di ridiscutere il mutuo esistente, cercando di ottenere una diminuzione del tasso di interesse.
Solo in caso di risposta negativa o insoddisfacente verificare la disponibilità di altri istituti di credito per una seconda surroga.
Prima di contattare la banca, ho riletto per bene l'atto notarile di surroga, e, nell'allegato denominato "Capitolato – 10^ edizione Ottobre 2013" è presente il seguente testo:
art. 12) (Clausola operante solo se contrattualmente prevista ed esclusivamente in caso di riduzione di tasso in periodo regolato a tasso fisso)
Il Cliente prende atto che la riduzione/rinegoziazione del tasso di interesse stabilito in atto comporta per la Banca, per il residuo periodo a tasso fisso, la necessità di effettuare una nuova operazione di provvista fondi a tassi diversi da quelli praticati all'epoca della stipula del finanziamento.
La Banca darà pertanto corso ad una operazione di investimento finanziario (di seguito denominato " finanziamento di reimpiego") di durata e modalità di rimborso pari a quelle del residuo periodo a tasso fisso del presente finanziamento.
In tale ipotesi il Cliente si impegna a corrispondere alla Banca un compenso in misura pari alla differenza che risulterà a sfavore della Banca, fra l'ammontare degli interessi che sarebbero maturati per la durata residua del periodo a tasso fisso se il tasso di interesse non fosse stato ridotto e l'ammontare totale degli interessi del "finanziamento di reimpiego", calcolati per un periodo di durata pari a quella del residuo periodo a tasso fisso.
Questi ultimi saranno determinati applicando al "finanziamento di reimpiego" il tasso di interesse effettivo annuo pari alla quotazione del tasso di deposito stabilito dalla B.C.E. - Banca Centrale Europea, pubblicato sulla stampa specializzata alla data di riduzione del tasso.
Il compenso, calcolato come sopra precisato, sarà pagabile alla Banca al suo valore attuale alla data di riduzione del tasso.
Rimane fermo che, nel caso in cui il tasso di cui al precedente comma risultasse superiore a quello applicato al finanziamento, il Cliente non dovrà corrispondere alcun compenso.
Tale clausola è presente solo nell'allegato all'atto di mutuo, ma non viene mai specificata o richiamata in maniera evidente nell'atto stesso.
Premetto che non ho una grande cultura in ambito legale/finanziario, ma non riesco a capire nè cosa comporta, in modo pratico, tale clausola (mi sembra di capire che in caso di rinegozazione ci sia da corrispondere alla banca una sorta di penale per il mancato guadagno) e sopratutto se la clausola è applicabile dalla banca, in quanto nella dicitura è scritto che è operante solo se contrattualmente prevista, e nell'atto di surroga non è, come detto, richiamata in modo esplicito o riportata direttamente.
Chiedo un aiuto a tutti voi, sperando sia che tale clausola non è operante (e quindi mi tocca per forza surrogara e non rinegoziare) e sia che possa essere di aiuto per altri clienti Banco Popolare.
Grazie
Buonasera a tutti,
intervengo nella discussione chiedendo un chairimento riguardo una clausola MOLTO strana e di difficile interpretazione che si trova nel capitolato dei mutui Banco Popolare dal 2013, condividendo le informazioni che potrebbero essere di aiuto anche ad altri.
Vi illustro la mia situazione:
In data 05/03/2015, ho surrogato un mutuo a tasso fisso (83.000 €, ltv 80%) Da Carisbo a Banco Popolare usufruendo della promozione "Mutuo Surroga Last Minute" con 2 anni di tasso al 2,50% e i restanti anni al 4%
Vista la situazione attuale dei mutui a tasso fisso vorrei sondare la disponibilità del Banco Popolare di ridiscutere il mutuo esistente, cercando di ottenere una diminuzione del tasso di interesse.
Solo in caso di risposta negativa o insoddisfacente verificare la disponibilità di altri istituti di credito per una seconda surroga.
Prima di contattare la banca, ho riletto per bene l'atto notarile di surroga, e, nell'allegato denominato "Capitolato – 10^ edizione Ottobre 2013" è presente il seguente testo:
art. 12) (Clausola operante solo se contrattualmente prevista ed esclusivamente in caso di riduzione di tasso in periodo regolato a tasso fisso)
Il Cliente prende atto che la riduzione/rinegoziazione del tasso di interesse stabilito in atto comporta per la Banca, per il residuo periodo a tasso fisso, la necessità di effettuare una nuova operazione di provvista fondi a tassi diversi da quelli praticati all'epoca della stipula del finanziamento.
La Banca darà pertanto corso ad una operazione di investimento finanziario (di seguito denominato " finanziamento di reimpiego") di durata e modalità di rimborso pari a quelle del residuo periodo a tasso fisso del presente finanziamento.
In tale ipotesi il Cliente si impegna a corrispondere alla Banca un compenso in misura pari alla differenza che risulterà a sfavore della Banca, fra l'ammontare degli interessi che sarebbero maturati per la durata residua del periodo a tasso fisso se il tasso di interesse non fosse stato ridotto e l'ammontare totale degli interessi del "finanziamento di reimpiego", calcolati per un periodo di durata pari a quella del residuo periodo a tasso fisso.
Questi ultimi saranno determinati applicando al "finanziamento di reimpiego" il tasso di interesse effettivo annuo pari alla quotazione del tasso di deposito stabilito dalla B.C.E. - Banca Centrale Europea, pubblicato sulla stampa specializzata alla data di riduzione del tasso.
Il compenso, calcolato come sopra precisato, sarà pagabile alla Banca al suo valore attuale alla data di riduzione del tasso.
Rimane fermo che, nel caso in cui il tasso di cui al precedente comma risultasse superiore a quello applicato al finanziamento, il Cliente non dovrà corrispondere alcun compenso.
Tale clausola è presente solo nell'allegato all'atto di mutuo, ma non viene mai specificata o richiamata in maniera evidente nell'atto stesso.
Premetto che non ho una grande cultura in ambito legale/finanziario, ma non riesco a capire nè cosa comporta, in modo pratico, tale clausola (mi sembra di capire che in caso di rinegozazione ci sia da corrispondere alla banca una sorta di penale per il mancato guadagno) e sopratutto se la clausola è applicabile dalla banca, in quanto nella dicitura è scritto che è operante solo se contrattualmente prevista, e nell'atto di surroga non è, come detto, richiamata in modo esplicito o riportata direttamente.
Chiedo un aiuto a tutti voi, sperando sia che tale clausola non è operante (e quindi mi tocca per forza surrogara e non rinegoziare) e sia che possa essere di aiuto per altri clienti Banco Popolare.
Grazie