2343
Aumento con conferimento di beni
(La disciplina civilistica e la procedura)
Le disposizioni del codice civile
inerenti i conferimenti “non in denaro” in S.p.A.
[1] Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal
tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti,
l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del
capitale sociale e dell’eventuale sopraprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata
all’atto costitutivo.
[2] L’esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell’art. 64
del codice di procedura civile.
[3] Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le
valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono
procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni
corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.
[4] Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui
avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni
che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla
società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile, in tutto o in parte
in natura. L’atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell’art.
2346, che per effetto dell’annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro
diversa ripartizione tra i soci.
2441, 6° c
Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi
del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere
illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni
dell’esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l’esclusione derivi da un conferimento in natura,
le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La
relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di
sorveglianza e al soggetto incaricato del controllo contabile almeno trenta giorni prima di quello
fissato per l’assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere
sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e la relazione
giurata dell’esperto designato dal tribunale nell’ipotesi prevista dal quarto comma devono restare
depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché questa
non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di
emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in
borsa, anche dell’andamento delle quotazioni nell’ultimo semestre.
2443
[Possibilità di delegare agli amministratori anche gli aumenti di capitale da liberare mediante
conferimenti in natura]
2444, 2° c.
[Divieto di menzionare negli atti della società l’aumento del capitale sino all’iscrizione nel registro
delle imprese]
Aumento con conferimento di beni
(La disciplina civilistica e la procedura)
I conferimenti “non in denaro” in S.r.l.
9 Trattandosi di modificazione dell’atto costitutivo, l’art. 2480 richiede che la correlativa
“decisione dei soci” sia adottata in forma assembleare (ex art. 2479-bis), con verbale
redatto da notaio, maggioranza deliberativa pari ad almeno la metà del capitale sociale ed
applicazione delle norme di deposito, iscrizione e pubblicazione di cui all’art. 2436
9 Il divieto di aumento del capitale senza preventiva integrale esecuzione dei conferimenti
precedentemente dovuti (art. 2438 S.p.A.) è previsto dall’art. 2481, 2° c.
9 Il richiamo, per gli aumenti di capitale da liberare in natura, alle norme previste per tali
conferimenti in sede di costituzione della società (art. 2440 S.p.A.) è operato dall’art.
2481-bis, 4° c., ultimo periodo
9 L’art. 2464, 2° c., prevede espressamente la conferibilità di tutti gli elementi dell’attivo
suscettibili di valutazione economica, nonché (difformemente dalle S.p.A., vd. art. 2342,
5° c.) delle prestazioni d’opera o di servizi (opportunamente garantite da polizza
assicurativa/fideiussione bancaria/cauzione del socio conferente); al quinto comma
vengono riprodotte identicamente le previsioni (per le S.p.A.) di cui all’art. 2342, 3° c.
9 Quanto alla stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti (è discusso se
necessaria anche con riferimento ai conferimenti di prestazioni d’opera o servizi),
l’art. 2465 prevede che la stessa sia demandata, su designazione non del
Tribunale ma direttamente del conferente (?), ad un revisore contabile ovvero ad
una società di revisione; il contenuto della relazione è identico a quello come
sopra previsto per le S.p.A.; lo stesso dicasi con riferimento alla responsabilità
dell’esperto; non è invece previsto il controllo (e l’eventuale revisione) della
stima da parte degli amministratori (ma, secondo alcuni interpreti assai
autorevoli, si tratterebbe di una mera “lacuna legislativa”; opportune previsioni
statutarie al riguardo)
9 La disciplina degli aumenti di capitale (e correlativo diritto di
sottoscrizione/opzione per i soci) è recata dall’art. 2481-bis; in cui, tra l’altro, non
sono previste procedure analoghe a quelle come sopra disciplinate (per le S.p.A.)
dall’art. 2441, 4° e 6° c.; è invece previsto il diritto di recesso per il socio
dissenziente all’aumento di capitale riservato a terzi
9 La tutela dei soci “attuali”: sovrapprezzo Vs. diritto di opzione
9 L’esclusione del diritto di opzione per i conferimenti in natura (art. 2441, c. 4,
primo periodo)
9 L’obbligo di predisporre una relazione illustrativa dalla quale devono
risultare:
9 le ragioni del conferimento in natura;
9 i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione
9 Determinazione del prezzo di emissione in base al patrimonio netto (valore
economico della società)
9 Metodi di stima del valore economico:
9 patrimoniale;
9 reddituale;
9 finanziario;
9 metodi misti.
9 Dal valore economico al sovrapprezzo
Il sovrapprezzo, dunque:
9 riflette il rapporto fra valore nominale del capitale sociale e valore economico
della società;
9 non è un valore assoluto, ma dipende dalla misura della quota sottoscritta dai
“nuovi” soci.