Seat...13..The final countdown.... Stockmarket is a shame!

  • Due nuove obbligazioni Societe Generale, in Euro e in Dollaro USA

    Societe Generale porta sul segmento Bond-X (EuroTLX) di Borsa Italiana due obbligazioni, una in EUR e una in USD, a tasso fisso decrescente con durata massima di 15 anni e possibilità di rimborso anticipato annuale a discrezione dell’Emittente.

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....... ormai siamo alla cabala........

  • 15 ..... minimo di Arena.........

    Voti: 25 34,2%
  • 16 .... il sedere o kiulo

    Voti: 1 1,4%
  • 17 ..... la disgrazia

    Voti: 5 6,8%
  • 18 ..... il sangue (............. )

    Voti: 2 2,7%
  • 19 ..... la risata (rido per non piangere)

    Voti: 1 1,4%
  • 20 ..... la festa (quella che c'han fatto venerdi)

    Voti: 6 8,2%
  • 21 .... la donna nuda

    Voti: 3 4,1%
  • 22 .... il pazzo

    Voti: 1 1,4%
  • 28 .... le tette

    Voti: 3 4,1%
  • 39 .... la fune

    Voti: 0 0,0%
  • 60 ..... il male (200%)

    Voti: 5 6,8%
  • 65 ... il pianto (rottura della resistenza)

    Voti: 1 1,4%
  • 90 ... la paura (350%)

    Voti: 2 2,7%
  • 120 .. fuori dalla tombola (500%).... e pari per molti

    Voti: 3 4,1%
  • 220 ... 1000%................. fantasia.......

    Voti: 20 27,4%

  • Votanti
    73
Aumenti di capitale e conferimenti in natura
OGGETTO : si parla del processo di crescita delle dimensioni dell’impresa attraverso l’apporto di capitale.
CESSIONE D’AZIENDA : con la cessione d’azienda avviene un compenso tra le voci dell’attivo e le voci del passivo con i valori che emergono con la cedente. La realtà oggetto di acquisizione viene inglobata nella realtà di chi acquisisce, andando ad aumentarne la dimensione. Si valutano le voci che incrementano l’attivo e il passivo, inoltre viene riconosciuto un valore di avviamento che va ad incrementare l’attivo. Il valore netto è dato dal prezzo di cessione, che rappresenta una quantità di denaro.
CONFERIMENTO : la società conferitaria aumenta le proprie attività a fronte del conferimento, sono le attività ad essere l’oggetto del conferimento. Fino a questo punto è uguale alla cessione d’azienda. Rispetto alla cessione d’azienda cambiano solo le modalità di chiusura dell’operazione. In questo caso chi conferisce, a fronte del trasferimento d’azienda, riceve azioni o quote della conferitaria.
OBIETTIVO FINALE : incremento delle dimensioni dell’impresa.


E ora fate il vostro gioco.....:eek:
 
buona sera soci domani inizia una settimana decisiva per seat
e non solo visto che si è parlato di arena il 07 02 ci sara la decisione del
tribunale per il concordato e poi lo stesso giorno tocca anche a telecom italia media
per la cessiane da parte di telecom

per quanto riguarda noi vedremo di che morte morire o magari risuscitare
se pagano la cedola

mi viene un dubbio ma se questi pagano torniamo a 0.0055?
 
Buonasera ragazzi io ormai ragiono che non è possibile che falliremo ma intanto tutte le mie considerazioni non si sono avverate. Il 6 è quasi arrivato attendo. I warrants mi ci pulisco il xxxx visto che la carta non la uso più maledetti vi auguro ti strisciare nello sterco mentre tutti noi azionisti vi sputeremo
 
Buonasera ragazzi io ormai ragiono che non è possibile che falliremo ma intanto tutte le mie considerazioni non si sono avverate. Il 6 è quasi arrivato attendo. I warrants mi ci pulisco il xxxx visto che la carta non la uso più maledetti vi auguro ti strisciare nello sterco mentre tutti noi azionisti vi sputeremo
ciao senato,guarda che nessuna considerazione si è avverata,nessuno poteva prevedere il colpo basso che ci hanno dato il 28
 
buona sera soci domani inizia una settimana decisiva per seat
e non solo visto che si è parlato di arena il 07 02 ci sara la decisione del
tribunale per il concordato e poi lo stesso giorno tocca anche a telecom italia media
per la cessiane da parte di telecom

per quanto riguarda noi vedremo di che morte morire o magari risuscitare
se pagano la cedola

mi viene un dubbio ma se questi pagano torniamo a 0.0055?
sera Ciccio
 
Me sto a caga' sotto pe domani................
 

Allegati

  • 544056_403197093103771_2090418984_n.jpg
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Ma tu per me hai venduto nei giorni scorsi , finisci questa patetica commedia, e ricoprit i

La gente che insinua ............. .........
Sei fotunato che non t'ho vicino senno' un calcio nei maroni te lo becchi di sicuro... cosi poi ti ricopro per bene io
 
Art. 70-ter
(Accordi fra sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione nell’ambito dei mercati regolamentati)

1. Le società di gestione dei mercati regolamentati possono concludere accordi con le società che gestiscono i sistemi di controparte centrale, di compensazione e liquidazione di un altro Stato membro al fine di disporre la garanzia, la compensazione o il regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato.

2. La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, può opporsi agli accordi di cui al comma 1 qualora, tenuto anche conto delle condizioni previste all’articolo 70-bis, comma 2, ciò si renda necessario per preservare l’ordinato funzionamento del mercato regolamentato. A tal fine, la Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, disciplina con regolamento gli adempimenti informativi delle società di gestione in occasione degli accordi di cui al comma 1 369.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dalla Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, per i mercati all’ingrosso dei titoli di Stato 370.

Art. 71
(Definitività del regolamento delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari)

... omissis ... 371

Art. 72
(Disciplina delle insolvenze di mercato)

1. La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, disciplina con regolamento l’insolvenza di mercato dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione e dei partecipanti ai sistemi previsti dall’articolo 70, stabilendone i presupposti, l’ambito di applicazione e le modalità di accertamento e di liquidazione. L’insolvenza di mercato è dichiarata dalla Consob, d’intesa con la Banca d’Italia 372.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l’apertura, da parte dell’autorità giudiziaria o amministrativa competente, di una procedura di liquidazione o di risanamento dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione e dei partecipanti ai sistemi previsti dall’articolo 70, costituisce presupposto per la dichiarazione di insolvenza di mercato. Ai fini del presente comma, si applicano le definizioni di ‘procedura di risanamento’ e ‘procedura di liquidazione’ previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.

3. Ai fini della dichiarazione di cui al comma 1, l’autorità giudiziaria o amministrativa competente comunica immediatamente alla Consob e alla Banca d’Italia, anche per via telematica, l’apertura della procedura di liquidazione o di risanamento dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione e dei partecipanti ai sistemi previsti dall’articolo 70.

4. La liquidazione delle insolvenze di mercato, inclusi gli adempimenti previsti al comma 6, può essere effettuata dalle società di gestione previste dall’articolo 61, comma 1, per i contratti stipulati nei mercati da esse gestiti, e dai gestori dei sistemi previsti dagli articoli 70 e 77-bis , rispettivamente per le operazioni da essi garantite e per i contratti stipulati nei sistemi da essi gestiti, e da altri soggetti, conformemente alle disposizioni contenute nella disciplina prevista dal comma 1. Le spese per la gestione della liquidazione delle insolvenze di mercato sono poste a carico dei soggetti che gestiscono i mercati o i sistemi nei quali l’insolvente ha operato 373.

5. Ai fini della liquidazione delle insolvenze di mercato, le società di gestione previste dall’articolo 61, comma 1, i gestori dei sistemi previsti dall’articolo 70 e 77-bis e gli altri soggetti possono prevedere clausole di close-out netting per i contratti e per le operazioni previsti al comma 4. Tali clausole sono valide e hanno effetto in conformità a quanto dalle stesse previsto, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di una procedura di liquidazione nei confronti dell’insolvente di mercato. Ai fini del presente comma, si applicano le definizioni di ‘clausola di close-out netting’, ‘procedura di risanamento’ e ‘procedura di liquidazione’ previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, anche in assenza di garanzie finanziarie.

6. La procedura di liquidazione dell’insolvenza di mercato si conclude con il rilascio agli aventi diritto, per i crediti residui, di un certificato di credito, comprensivo delle spese sostenute dal creditore stesso, che costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’insolvente per gli effetti dell’articolo 474 del codice di procedura civile.

7. Alla liquidazione delle insolvenze di mercato si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni di attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998, relative al carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli 374.
 

La gente che insinua ............. .........
Sei fotunato che non t'ho vicino senno' un calcio nei maroni te lo becchi di sicuro... cosi poi ti ricopro per bene io

Mah difficile crederti , ora la tua posizione per me é cambiata , io diffido di tantissimi oltre te, ciò non toglie che sono il primo ****** ad essere fottuto
 
Scusa Artes,qual'e' la tua ipotesi?
 
Faranno una fusione ... arrivo di un nuovo socio...... vendono telegate e faranno aumento gratuito...... magari. Sinceramente non lo so.:bye:
 
Mah difficile crederti , ora la tua posizione per me é cambiata , io diffido di tantissimi oltre te, ciò non toglie che sono il primo ****** ad essere fottuto

Io sono fuori, uscito con 2/3 a 56 e 1/3 in asta quando fece il -40%, ma cosa vuol dire? sono comunque sotto di 30K anzi te lo scrivo meglio 30.000€, ho postato giorni prima la mia operatività e l'intenzione di ridurre per tradare, sono ancora qui a scrivere perchè spero che Seat si riprenda e mi ridia i miei soldi, in ogni caso sono stato un componente di questo fol per 5 mesi, condividendo speranze e delusioni con tutti e continuirò a sperare per mè e tutti i componenti del fol a prescindere dalla mia operatività, se a qualcuno con il quale ho condiviso queste situazioni in questi mesi da fastidio la mia presenza non faccia altro che dirlo e mi 'sto zitto, ma tu invece da quanto sei sul fol, 2 settimane?
 
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