Art. 70-ter
(Accordi fra sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione nell’ambito dei mercati regolamentati)
1. Le società di gestione dei mercati regolamentati possono concludere accordi con le società che gestiscono i sistemi di controparte centrale, di compensazione e liquidazione di un altro Stato membro al fine di disporre la garanzia, la compensazione o il regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato.
2. La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, può opporsi agli accordi di cui al comma 1 qualora, tenuto anche conto delle condizioni previste all’articolo 70-bis, comma 2, ciò si renda necessario per preservare l’ordinato funzionamento del mercato regolamentato. A tal fine, la Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, disciplina con regolamento gli adempimenti informativi delle società di gestione in occasione degli accordi di cui al comma 1 369.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dalla Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, per i mercati all’ingrosso dei titoli di Stato 370.
Art. 71
(Definitività del regolamento delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari)
... omissis ... 371
Art. 72
(Disciplina delle insolvenze di mercato)
1. La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, disciplina con regolamento l’insolvenza di mercato dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione e dei partecipanti ai sistemi previsti dall’articolo 70, stabilendone i presupposti, l’ambito di applicazione e le modalità di accertamento e di liquidazione. L’insolvenza di mercato è dichiarata dalla Consob, d’intesa con la Banca d’Italia 372.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l’apertura, da parte dell’autorità giudiziaria o amministrativa competente, di una procedura di liquidazione o di risanamento dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione e dei partecipanti ai sistemi previsti dall’articolo 70, costituisce presupposto per la dichiarazione di insolvenza di mercato. Ai fini del presente comma, si applicano le definizioni di ‘procedura di risanamento’ e ‘procedura di liquidazione’ previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.
3. Ai fini della dichiarazione di cui al comma 1, l’autorità giudiziaria o amministrativa competente comunica immediatamente alla Consob e alla Banca d’Italia, anche per via telematica, l’apertura della procedura di liquidazione o di risanamento dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione e dei partecipanti ai sistemi previsti dall’articolo 70.
4. La liquidazione delle insolvenze di mercato, inclusi gli adempimenti previsti al comma 6, può essere effettuata dalle società di gestione previste dall’articolo 61, comma 1, per i contratti stipulati nei mercati da esse gestiti, e dai gestori dei sistemi previsti dagli articoli 70 e 77-bis , rispettivamente per le operazioni da essi garantite e per i contratti stipulati nei sistemi da essi gestiti, e da altri soggetti, conformemente alle disposizioni contenute nella disciplina prevista dal comma 1. Le spese per la gestione della liquidazione delle insolvenze di mercato sono poste a carico dei soggetti che gestiscono i mercati o i sistemi nei quali l’insolvente ha operato 373.
5. Ai fini della liquidazione delle insolvenze di mercato, le società di gestione previste dall’articolo 61, comma 1, i gestori dei sistemi previsti dall’articolo 70 e 77-bis e gli altri soggetti possono prevedere clausole di close-out netting per i contratti e per le operazioni previsti al comma 4. Tali clausole sono valide e hanno effetto in conformità a quanto dalle stesse previsto, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di una procedura di liquidazione nei confronti dell’insolvente di mercato. Ai fini del presente comma, si applicano le definizioni di ‘clausola di close-out netting’, ‘procedura di risanamento’ e ‘procedura di liquidazione’ previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, anche in assenza di garanzie finanziarie.
6. La procedura di liquidazione dell’insolvenza di mercato si conclude con il rilascio agli aventi diritto, per i crediti residui, di un certificato di credito, comprensivo delle spese sostenute dal creditore stesso, che costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’insolvente per gli effetti dell’articolo 474 del codice di procedura civile.
7. Alla liquidazione delle insolvenze di mercato si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni di attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998, relative al carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli 374.