quindi anche BAN comunicherà qualcosa
BASIC ITALIA
AS Roma, Soccer / Basic (contenzioso ordinario):
AS Roma e Soccer sono state citate in giudizio da Basic per il risarcimento del danno correlato al
presunto inadempimento del contratto di sponsorizzazione tecnica sottoscritto il 12 giugno 2010, ai sensi
del quale Basic era stata designata Sponsor tecnico ufficiale del club per una durata di sette anni. Il
contratto prevedeva la facoltà in favore di AS Roma e Soccer di risolvere anticipatamente il contratto al
verificarsi di alcuni eventi espressamente definiti nel contratto tra cui, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, la produzione e commercializzazione da parte di Basic di prodotti difformi dai prototipi
approvati ai sensi del contratto. In data 23 novembre 2012 AS Roma e Soccer hanno risolto per
inadempimento il suddetto contratto lamentando gravi difetti riscontrati sul materiale tecnico e sulla linea
di abbigliamento realizzata dalla Basic per la stagione sportiva 2012/2013. Con atto di citazione
notificato in data 5 dicembre 2012 Basic ha citato in giudizio AS Roma e Soccer sostenendo che
l’inadempimento contestato da ASR e Soccer non fosse tale da giustificare la risoluzione contrattuale
da parte delle stesse, e ha richiesto un risarcimento danni per i danni patiti a seguito di detta risoluzione,
quantificati in Euro 62 milioni circa.
Con comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale AS Roma e Soccer respingevano le
domande proposte da Basic concludendo per l’inammissibilità e/o infondatezza e quindi per il rigetto
integrale delle domande avverse, richiedendo al contempo la risoluzione del contratto per fatto e colpa
della stessa Basic e sua condanna al risarcimento dei danni per un importo superiore al doppio di quanto
richiesto da Basic, ed in particolare per complessivi 100 milioni di Euro in favore di AS Roma e 35 milioni
di Euro in favore di Soccer, oltre interessi e rivalutazione.
Il Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal Tribunale per effettuare gli accertamenti tecnici richiesti dal
Giudice ha completato le sue analisi ed ha depositato l’elaborato peritale presso il Tribunale. All’udienza
per la precisazione delle conclusioni, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti
termini per il deposito degli scritti conclusivi con decorrenza dal 20.11.2018.
Con accordo sottoscritto in data 7 gennaio 2019, AS Roma, Soccer e Basic hanno convenuto di
transigere la controversia tra loro insorta, rinunciando alle reciproche pretese, domande, ragioni e diritti
azionati, con impegno congiunto a far estinguere il relativo giudizio per abbandono.
Soccer / Basic (Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo):
Parallelamente, pende fra Soccer e Basic Italia un procedimento dinanzi al Tribunale di Roma per
l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto nel gennaio 2013 da Basic Italia nei confronti di Soccer, con
il quale il Tribunale ingiungeva a quest’ultima il pagamento della somma di Euro 534.094,48 in favore
di Basic Italia, oltre interessi ex D.Lgs 231/02.
Con l’opposizione al decreto ingiuntivo Soccer ha respinto le domande di Basic Italia insistendo per la
revoca, annullamento e/o declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto anche in ragione dei
gravi inadempimenti di Basic Italia al contratto di sponsorizzazione tecnica stipulato del 12 giugno 2010.
Il Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal Tribunale per effettuare gli accertamenti tecnici richiesti dal
Giudice ha completato le sue analisi ed ha depositato l’elaborato peritale presso il Tribunale. All’udienza
per la precisazione delle conclusioni, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti
termini per il deposito degli scritti conclusivi con decorrenza dal 20.11.2018.
Con accordo sottoscritto in data 7 gennaio 2019, AS Roma, Soccer e Basic hanno convenuto di
transigere la controversia tra loro insorta, rinunciando alle reciproche pretese, domande, ragioni e diritti
azionati, con impegno congiunto a far estinguere il relativo giudizio per abbandono.