Art. 2 – Recesso dal Fido
La Banca ha la facoltà di:
a) di recedere dal fido a tempo indeterminato, di ridurla, di sospenderla con effetto immediato, al ricorrere di una giusta causa o di un giustificato motivo (si indica a mero titolo esemplificativo: l’essersi verificati eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziari ed economica del Cliente ovvero che influiscano sul rischio della Banca; l’aver il Cliente rilasciato alla Banca dichiarazioni non rispondenti al vero o l’aver taciuto o dissimulati fatti o informazioni che, se conosciuti avrebbero indotto la Banca a non stipulare il contratto o a stipularlo a condizioni diverse; l’essersi verificati fatti che pregiudicano il rapporto fiduciario tra la Banca e il Cliente), dando al Cliente comunicazione anche mediante comunicazione telefonica registrata (previa identificazione del Cliente); ed assegnando – tramite comunicazione scritta – un termine per il pagamento non inferiore ad un 1 giorno. In ogni altro caso, la Banca può recedere dal fido, ridurla, sospenderla con un preavviso di 15 giorni, dando al Cliente comunicazione scritta ed un termine per il pagamento di 15 giorni.
b) di recedere dal fido a tempo determinato, di ridurla, di sospenderla con effetto immediato, al ricorrere di una giusta causa dando al Cliente comunicazione anche mediante comunicazione telefonica registrata (previa identificazione del Cliente); ed assegnando
– tramite comunicazione scritta - un termine per il pagamento di 15 giorni.
Il Cliente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal fido, anche a tempo determinato, con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto. Salvo il caso d recesso senza giustificato motivo, il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso. Il recesso dal contratto non comporta penalità o spese per il Cliente.