Vado un po' veloce che ho poco tempo, comunque si tratta dell'art 33 nei primi tre commi:
Nel primo comma vengono identificati coloro che sono interessati dalla regolarizzazione. Si parla di mancata dichiarazione di possesso e di mancata dichiarazione di redditi ottenuti:
1. I soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021, nonché i redditi sulle stesse realizzati possono presentare una dichiarazione che sarà approvata con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con la quale far emergere tali attività.
Nel secondo comma si dice quale è la sanzione per chi non ha dichiarato il possesso (RW):
2. I soggetti di cui al comma 1 che non hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta e versando la sanzione per la omessa indicazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate.
Nel terzo comma si dice quale è la sanzione per chi non ha dichiarato redditi ottenuti. Mi riferisco a questo quando dico che non ci sono franchigie o altro, e se hai incassato anche 30 euro devi pagare il 3,5 del controvalore totale (ad esempio per il 2021, il 3,5% del posseduto al 31/12/2021 quando si era vicini ai massimi):
3. I soggetti di cui al comma 1, che hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 e mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 3,5 per cento del valore delle medesime attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché di una ulteriore somma pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi, per la omessa indicazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.