tagada
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ci risiamo:risposta n.15 2021
La circolare (paragrafo 1.1 "Condomìni") chiarisce altresì che, tenuto conto della
locuzione utilizzata dal legislatore riferita espressamente ai condomìni e non alle parti
comuni di edifici, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione l'edificio oggetto degli
interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica
prevista. In linea con quanto appena illustrato, in applicazione del dettato normativo
contenuto nell'articolo 119 in esame, la circolare citata chiarisce che il Superbonus non
si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari
distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario
o in comproprietà fra più soggetti.
La circolare (paragrafo 1.1 "Condomìni") chiarisce altresì che, tenuto conto della
locuzione utilizzata dal legislatore riferita espressamente ai condomìni e non alle parti
comuni di edifici, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione l'edificio oggetto degli
interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica
prevista. In linea con quanto appena illustrato, in applicazione del dettato normativo
contenuto nell'articolo 119 in esame, la circolare citata chiarisce che il Superbonus non
si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari
distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario
o in comproprietà fra più soggetti.