Ho trovato la risposta ufficiale in questa risoluzione dell'AdE dell'anno scorso:
https://www.agenziaentrate.gov.it/p...2022.pdf/8eba4dfe-f036-94bb-ecc0-b98c5d784587
L’Agenzia osserva che la Rita, per sua definizione, è una prestazione "temporanea" in capitale ad erogazione frazionata. Il carattere non definitivo di tale prestazione è confermato, fra l'altro, non solo dal fatto che la stessa è compatibile con il versamento di ulteriori contributi, anche nel caso di richiesta dell’intero montante accumulato, ma anche dal fatto che la stessa è revocabile e continua ad essere gestita dalla forma pensionistica nel corso della sua erogazione. Il capitale richiesto a titolo di Rita, pertanto, non entra nell'immediata disponibilità del beneficiario, se non nella misura della singola rata percepita.
In definitiva, anche alla luce delle richiamate circolari n. 888/2018 e 4209/2020 della Covip,
la misura dell'aliquota applicabile in base a quanto previsto dal comma 4-
ter dell'articolo 11 Dlgs n. 252/2005
non può cristallizzarsi al momento della accettazione della richiesta della Rita, ma continua a degradare, in ragione dell'aumentare dell'anzianità di iscrizione al fondo, anche in corso di erogazione della Rita medesima.