Fondi pensione vol. 8

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Da quanto ho letto sinora, e ringrazio tutti, le risposte sembrano propendere per:



In merito al punto 2), quindi potrei fornire immediatamente al fondo Solidarietà Veneto l'evidenza dell'ultima comunicazione periodica di Cometa da cui si evince che la data di prima iscrizione ad un fondo pensione negoziale è stata il 30/9/1999, è corretto?

Le risposte 1-2-3-4 sono giuste. Il fatto di fornire immediatamente a Solidarietà Veneto l'evidenza della tua data di prima iscrizione non serve. Se tu comunichi oggi a Solidarietà veneto che sei iscritto dal 1999 e poi domani riscatti integralmente Cometa perdi l'anzianità d'iscrizione al 99, e Solidarietà Veneto non lo sa. E' evidente che dovrai comunicarla solo nel momento in cui ne hai interesse (per es. se chiedi una prestazione per la quale rileva civilisticamente o fisclamente l'anzianità) dal momento che l'informazione ha valenza limitata nel tempo. Non aspettarti quindi che Solidarietà Veneto si appunti quella data e te la riconosca per sempre, l'utilizzo che ne faranno sarà limitato all'operazione che starai facendo in quel momento. Chiaro?
 
Le risposte 1-2-3-4 sono giuste. Il fatto di fornire immediatamente a Solidarietà Veneto l'evidenza della tua data di prima iscrizione non serve. Se tu comunichi oggi a Solidarietà veneto che sei iscritto dal 1999 e poi domani riscatti integralmente Cometa perdi l'anzianità d'iscrizione al 99, e Solidarietà Veneto non lo sa. E' evidente che dovrai comunicarla solo nel momento in cui ne hai interesse (per es. se chiedi una prestazione per la quale rileva civilisticamente o fisclamente l'anzianità) dal momento che l'informazione ha valenza limitata nel tempo. Non aspettarti quindi che Solidarietà Veneto si appunti quella data e te la riconosca per sempre, l'utilizzo che ne faranno sarà limitato all'operazione che starai facendo in quel momento. Chiaro?

ok, grazie.
 
@--marco-- e @max 69

confermate che quanto ho scritto qui è corretto, in particolare come mezzo per non sottostare al vincolo di legittima?

Ciao
 
@--marco-- e @max 69

confermate che quanto ho scritto qui è corretto, in particolare come mezzo per non sottostare al vincolo di legittima?

Ciao

Sono abituato a scrivere di cose che conosco almeno un po'... e di successioni non ne so una beneamata fava.

Per quel che può servire googlando in rete ho trovato questo, si parla di TFR e di assicurazioni sulla vita, ma a buon senso forse anche di fondi pensione. Se non hai una risposta certa qui, prova a scrivere nella sezione diritto-fisco-tutela-del-risparmio-e-previdenza-legal-financial-forum/
 
Una domanda relativa al mio caso personale.

Contributi al mio fondo pensione negoziale (quelli da statuto lavoratore+datore): 2.000
Contributi deducibili (posizione di familiare a carico): 5.164

Ho delle anticipazioni pregresse che vorrei reintegrare.

Da quanto ho capito è chiaro che se verso anche solo 100 Euro in più di contributi sul mio fondo, essi reintegrano a tutti gli effetti la mia posizione e quindi sono effettivamente una reintegrazione dell'anticipazione, su cui godo di un credito d'imposta equivalente alla deduzione dal reddito.

Poiché godo già interamente della deduzione dal reddito per i versamenti che faccio a favore del familiare a carico, per i 2.000 Euro di contributi statutari vi è solo l'opzione di dichiararli "non dedotti"? Non vi è modo di dedurli dal reddito ed ottenere quindi il 38% statale più le quote regionali e comunali?

PS. Mi accorgo che le frasi in grassetto sono sbagliate: vanno lette in termini di recupero proporzionale dell'imposta pagata all'erogazione dell'anticipazione, e non di deduzione dal reddito.
 
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@--marco-- e @max 69

confermate che quanto ho scritto qui è corretto, in particolare come mezzo per non sottostare al vincolo di legittima?

Ciao

Dall’ orientamento COVIP … ma per il periodo antecedente la maturazione del diritto alla prestazione.

….”lo stesso Legislatore, nella formulazione dell’articolo 14, comma 3 del decreto n. 252 del 2005 ha utilizzato l’espressione “diversi beneficiari dallo stesso designati”, mentre se si trattasse di acquisto “iure successionis”sarebbe stato più corretto parlare di legatari e non genericamente di beneficiari.”…

Orientamenti interpretativi in merito all’articolo 14, comma 3 del decreto legislativo n.252/2005 – riscatto della posizione in caso di decesso dell’iscritto – Deliberazione del 15 luglio 2008 << COVIP


Tale orientamento è formulato e ristretto a solo quel periodo , per cui maturato il diritto alla prestazione e non esercitato, in caso di decesso, parrebbe prevalere proprio lo iure successionis rispetto all’orientamento manifestato pro iure proprio.
 
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Dall’ orientamento COVIP … ma per il periodo antecedente la maturazione del diritto alla prestazione.

….”lo stesso Legislatore, nella formulazione dell’articolo 14, comma 3 del decreto n. 252 del 2005 ha utilizzato l’espressione “diversi beneficiari dallo stesso designati”, mentre se si trattasse di acquisto “iure successionis”sarebbe stato più corretto parlare di legatari e non genericamente di beneficiari.”…

Orientamenti interpretativi in merito all’articolo 14, comma 3 del decreto legislativo n.252/2005 – riscatto della posizione in caso di decesso dell’iscritto – Deliberazione del 15 luglio 2008 << COVIP


Tale orientamento è formulato e ristretto a solo quel periodo , per cui maturato il diritto alla prestazione e non esercitato, in caso di decesso, parrebbe prevalere prorio lo iure successionis rispetto all’orientamento manifestato pro iure proprio.

@laradio ha sollevato un bel problema, in effetti la norma (art. 14, c. 3 del d.lgs. 252/2005) è subdola "In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica". Bisogna dunque capire cosa significa maturazione del diritto alla prestazione pensionistica? Torniamo all'art. 11 "Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari".
Quindi se una persona è iscritta da 5 anni a previdenza complementare, ha maturato i requisiti per andare in pensione e continua a rimanere iscritta (per quanto ci riguarda potrebbe pure continuare a lavorare, non è necessario aver cessato il rapporto di lavoro ma solo maturato i requisiti per il pensionamento) e decede non vale il riscatto per premorienza. E allora cosa vale? Come è disciplinata la materia? Non è disciplinata, quanto meno non nel d.lgs. 252/2005. C'è un buco di tempo tra la maturazione del diritto alla prestazione e la fruizione della prestazione (in capitale o in rendita, eventualmente anche reversibile) i cui si naviga a vista (*).
Detto questo non c'è certezza neppure di quanto contenuto negli orientamenti di COVIP ai quali i fondi pensione si attengono dato che da essa sono vigilati ma è noto come in giudizio le tesi di COVIP (orientamenti interpretativi...) possano non tenere.


(*) prassi di alcuni fondi, da non prendere come orientamento generale: fino alla richiesta di erogazione della prestazione si applica il riscatto per premorienza, se il decesso avviene dopo la richiesta di prestazione e prima dell'erogazione della stessa si seguono le norme codicistiche sulle successioni. Forse approssimativa come soluzione ma riduce drasticamente le problematiche operative, fermo restando che ogni tanto qualcuno che muore in quei due/tre mesi c'è.
 
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@--marco-- e @max 69

confermate che quanto ho scritto qui è corretto, in particolare come mezzo per non sottostare al vincolo di legittima?

Ciao

C'è chi usa il fondo in questo modo (*). C'è chi versa parecchie migliaia di euro (anche in unica soluzione) sul fondo pensione designando un beneficiario diverso rispetto agli eredi o uno solo di essi. Come accennato prima il fondo pensione si attiene esclusivamente alle norme della previdenza complementare e alle interpretazioni della commissione di vigilanza poi se si va in giudizio non si sa come va a finire.

Fiscalmente, comunque, le prestazioni percepite dagli eredi sono escluse dall'imposta di successione.

(*) aneddoto storico: un aderente mi si presenta in ufficio e mi dice che ha aperto due fondi (intestati a lui): uno beneficiario la moglie e l'altro l'amante :D
 
C'è chi usa il fondo in questo modo (*). C'è chi versa parecchie migliaia di euro (anche in unica soluzione) sul fondo pensione designando un beneficiario diverso rispetto agli eredi o uno solo di essi. Come accennato prima il fondo pensione si attiene esclusivamente alle norme della previdenza complementare e alle interpretazioni della commissione di vigilanza poi se si va in giudizio non si sa come va a finire.

Fiscalmente, comunque, le prestazioni percepite dagli eredi sono escluse dall'imposta di successione.

(*) aneddoto storico: un aderente mi si presenta in ufficio e mi dice che ha aperto due fondi (intestati a lui): uno beneficiario la moglie e l'altro l'amante :D

Ancora per l’ennesima volta, aspetti di una legge sono di difficile interpretazione per via del solito “OVVERO”. Congiunzione molto usata nel linguaggio giuridico ,la cui doppiezza spesso è causa di non univoco significato e quindi il terreno fertile di ogni risma di ciurlatori.

Non ho mai capito se lo inseriscono apposta per poter ciurlare o difettano nella conoscenza della doppia funzione.

Concordo , che le tesi di Covip, stanno sulla punta di una spada.
Per la questione eredi o beneficiari attribuiscono all’ovvero la funzione disgiuntiva includente e per quella del titolo di acquisizione , propendono per lo iure proprio in quanto, fino alla maturazione della prestazione , l’intera posizione non fa parte del patrimonio del defunto , perchè, da iscritto, non ha un diritto incondizionato al riscatto totale.
 
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Grazie per i vostri ultimi post, è un piacere leggervi, anche per gli aneddoti :p
Per inciso non è un caso che mi tocca direttamente, ma mi sembrava interessante approfondire :yes:
 
Allora , sintetizzando sul riscatto di premorienza:

1) Decesso prima di aver maturato il diritto alla prestazione pensionistica : si riscatta a titolo “iure proprio” (interpretazione Covip del 2002)

2) Decesso post maturazione diritto alla prestazione pensionistica, ma prima di averla ricevuta , avendo fatto relativa domanda : si riscatta a titolo “iure hereditatis” (interpretazione Covip del 2003)

3) Decesso post maturazione diritto alla prestazione pensionistica, costanza di iscrizione e non ancora fatto domanda di prestazione : campo minato (nessuna interpretazione di Covip)

Relativamente al primo caso :

a) non è necessaria l’accettazione dell’eredità per poter riscattare .
b) in caso di rinuncia all’eredità non è precluso, lo stesso diritto di riscatto .
 
Grazie del riassunto @laradio.
Ne ho fatto cenno nella FAQ.

A proposito, non è stato chiuso il volume 7. Se un moderatore lo potesse fare... OK!
 
Buongiorno a tutti, sono un nuovo utente ma vi leggo ormai da tanto tempo.

Seguendo il forum mi sono convinta ad aderire alla previdenza complementare, e sono iscritta tramite l'azienda in cui lavoro al fondo Previlabor.

La mia azienda applica il contratto dei metalmeccanici (Federmeccanica), ma si è sempre parlato solo di Previlabor come fondo negoziale cui potersi iscrivere.

Le mie domande sono:

1) essendo Cometa il fondo dei metalmeccanici, io in quanto lavoratrice assunta con quel contratto, ho il diritto di aderirvi?
2) nel caso la risposta al punto 1) fosse affermativa, la mia azienda sarebbe tenuta a versare a Cometa il contributo datoriale?
 
Buongiorno a tutti, sono un nuovo utente ma vi leggo ormai da tanto tempo.

Seguendo il forum mi sono convinta ad aderire alla previdenza complementare, e sono iscritta tramite l'azienda in cui lavoro al fondo Previlabor.

La mia azienda applica il contratto dei metalmeccanici (Federmeccanica), ma si è sempre parlato solo di Previlabor come fondo negoziale cui potersi iscrivere.

Le mie domande sono:

1) essendo Cometa il fondo dei metalmeccanici, io in quanto lavoratrice assunta con quel contratto, ho il diritto di aderirvi?
2) nel caso la risposta al punto 1) fosse affermativa, la mia azienda sarebbe tenuta a versare a Cometa il contributo datoriale?

Dipende se la tua azienda ha stipulato un unico accordo collettivo aziendale o più accordi.
Il PREVILABOR è un fondo preesistente fondato dai sindacati prima che nascesse la PC. Cometa è nato dopo.

E’ l’ufficio del personale della tua azienda o i rappresentanti sindacali che ti possono dare una risposta certa.
 
Concordo con @laradio.
Ignoravo l'esistenza di Previlabor, c'è anche Fondapi per le PMI.
Certo se tu potessi iscriverti a Cometa sarebbe meglio, Previlabor è un fondino in confronto (6.000 aderenti contro 400.000, un solo comparto, anche il contributo datoriale è inferiore...).
 
Non solo fondino,costa l'1,5% ed ha un isc medio alto,nella nota informativa leggi:

Caratteristiche della garanzia: garanzia del capitale versato e consolidamento annuo delle prestazioni maturate (le
rivalutazioni maturate annualmente dall’investimento dei contributi restano cioè acquisite anche per il futuro).



Alla voce rendimenti trovi:


La gestione garantisce un rendimento minimo del 2,5%, ma come emerge chiaramente dai dati riportati nel grafico, il rendimento della gestione è stato negli anni nettamente superiore all'inflazione e al tasso di rivalutazione legale del TFR
.

Va da se che un conto è dire finora ha reso altra cosa è dire garantisce.




Insomma io immagino Barbagallo,Furlan e Camusso che dividono i magri proventi Unipol pro quota, e... lara che assevera.
 
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Insomma io immagino Barbagallo,Furlan e Camusso che dividono i magri proventi Unipol pro quota

Passa il tempo ma la triplice ti ossessiona sempre …. corri a prenditi il caffè sospeso che ti tira sù.
 
Ma, triplice a parte, che senso ha questo previlabor? Se è vero che riguarda gli stessi lavoratori del Cometa, ma perché non lo chiudono spostando gli aderenti in Cometa? I sindacati che ci stanno a fare?

Ora non mi va di guardare il bilancio, ma l'obiezione che fanno di solito i non addetti ai lavori è LE POLTRONE, poi vai a vedere e le spese iscritte a bilancio per gli organi amministrativi sono ridicole. Quindi o i bilanci mentono, oppure la storia delle poltrone non mi convince mai fino in fondo... nel caso specifico non so - ripeto, non ho guardato il bilancio.

Questi fondi preesistenti - a parte la ventina di fondi dei bancari, quanti saranno? - andrebbero chiusi tutti, a mio avviso.
 
Max forse ti sfugge che a proporlo è la triplice,gli stessi soggetti che dovrebbero promuovere la PC.Qui siamo in presenza di una polizza di ramo 1,che oltre a pretendere l'1,5 ha lo 0,5 di ritenzione,praticamente costa quanto un lussemburghese di lusso.

Quanto poi alla preesistenza si tratta di un fondo partito nel '90, un periodo in cui,i chimici parlavano già di fonchim, i petrolieri di fondenergia e la concertazione fra parti sociali e governo era d'obbligo.Il dibattito intenso porto'alla prima legge organica sulla PC del 93.

Se ci fate caso Cometa nacque in ritardo rispettoi a Previlabor,Fonchim e Fondenergia.

Lara,secondo te,perchè Cometa nacquette in ritardo.?
 
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