Condizioni economiche
Art. 2-Condizioni economiche per la fornitura di Energia Elettrica
Per la somministrazione di energia elettrica vengono fatturati al Cliente I corrispettivi di seguito indicati:
- un prezzo energia monorario, fisso e invariabile per tutta la durata del contratto, pari a P: 0,07270 €/kWh indistinto su tutte la fasce orarie. Il prezzo energia sopra indicato viene applicato all'energia elettrica prelevata e alle relative perdite di rete per il trasporto come quantificate dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e
Ambiente (10,40% per le forniture in BT), Con riferimento al 3° Trimestre 2020, tale corrispettivo rappresenta circa il 44% della spesa complessiva per una famiglia tipo, al netto delle imposte
- Un corrispettivo fisso pari a 5,95 €/mese (pari a 71,40 €/anno) a copertura dei costi di commercializzazione di vendita al dettaglio.
Con riferimento al 3º Trimestre 2020 tale corrispettivo rappresenta circa il 16% della spesa complessiva per una famiglia tipo, al netto delle imposte
Il corrispettivo sostituisce il prezzo di commercializzazione della vendita PCV di cui all'art. 6 delle Condizioni Generali di Fornitura.
- un corrispettivo per il servizio di dispacciamento di cui all'Articolo 24 del Testo integrato del servizio di dispacciamento (T|S) approvato da ARERA con Delibera ARG/elt 107/09 e s.m.i.. cosi come applicati da Terna all'utente del dispacciamento, tenendo conto delle perdite di rete.
- i corrispettivi aggiuntivi previsti dall'art. 6 delle CGF Elettricità per i servizi di trasporto, misura, ed ogni altro onere previsto dalla normativa vigente tra quali la componente Asos. La componente Asos serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. E' a carico di tutti i clienti elettrici.
Con riferimento al 3° Trimestre 2020, tali corrispettivi rappresentano circa il 40% della spesa complessiva per una famiglia tipo, al netto delle imposte, compresa la componente ASOS che incide circa per il 21% della medesima spesa complessiva. Tutti i corrispettivi e le componenti passanti sono indicati al netto di imposte e IVA e sono aggiornati secondo le modalità e tempi stabiliti dalle Autorità competenti e dall'ARERA.
Per famiglia tipo si intende una famiglia con un consumo annuo di 2.700 kWh nell'abitazione di residenza (3 kW di potenza impegnata). Tutti i corrispettivi indicati sono da intendersi al netto delle imposte, che saranno applicate in fase di fatturazione nella misura prevista dalle competenti autoritá.
Il Cliente prende atto ed accetta che, qualora le caratteristiche della fornitura dallo stesso indicate fossero discordanti da quelle risultanti al Distributore, il Fornitore provvederà a richiedere a quest'ultimo le necessarie modifiche, i costi delle quali verranno addebitati, ai sensi della normativa vigente, nella prima fattura utile. Il Cliente prende atto che in caso di attivazione di una nuova fornitura ad uso residente, il medesimo uso non potrà essere mantenuto per eventuali ulteriori forniture con A2A Energia ad esso intestate, per le quali verranno applicate le condizioni tariffarie stabilite per gli utenti non residenti, con addebito dei relativi oneri di modifica.
Durata e decorrenza
Art. 5- Durata e decorrenza del contratto
Il contratto ha efficacia dalla data di sottoscrizione dello stesso. La fornitura ha la durata di 24 mesi a decorrere indicativamente dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di ricevimento della richiesta di fornitura debitamente compilata, sottoscritta e completa di tutti gli allegati, fatto salvo quanto previsto dalla delibera 487/2015/R/ee. L'effettiva decorrenza della fornitura di energia elettrica resta comunque subordinata all'attivazione, per ciascun punto di fornitura, del servizio di trasporto, in esecuzione del relativo contratto stipulato con il Distributore competente dal Fornitore nell'esecuzione del mandato attribuitogli dal Cliente. Qualora l'attivazione della fornitura non coincidesse con il primo giorno del mese, la durata del contratto sará estesa fino al termine del mese solare in cui è prevista la scadenza. Almeno 90 giorni prima del termine del periodo biennale di fornitura, il Fornitore provvederà, nel caso di variazioni del corrispettivi, a comunicare in forma scritta al Cliente i prezzi validi per il successivo biennio (fatta salva prova contraria la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore). A seguito di questa comunicazione il Cliente avrà facoltà di recedere dal contratto nei termini e secondo quanto previsto dall'articolo 15 delle CGF Elettricità. Se l'eventuale disdetta non dovesse pervenire al Fornitore, nei tempi e nei modi previsti dall'articolo 15 delle CGF Elettricità, le nuove condizioni economiche si intenderanno tacitamente accettate e il contratto proseguirà i suoi effetti alle nuove condizioni.