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Assolutamente sì, penso che nessuno abbia intenti autolesionistici!...Per il resto concordiamo: meglio evitare.
Assolutamente sì, penso che nessuno abbia intenti autolesionistici!
Se però qualcuno, sfortunatamente, si ritrova nella condizione descritta dal titolo di questo 3D, penso che questa lettura potrebbe tornargli utile quantomeno per non accettare, senza opporsi, scorrettezze altrui.
Tutto qui!
Marco
Potrei postare diversi commenti, da vari forum , che potrebbero far capire come invece l'intenzione di far scavalchi o truffe da parte dei clienti sia palese, cercando di rigirarsi il diritto tra le mani, quindi evitiamo i santarellini, escusatio non petita...
Qui si analizza cosa si ameglio fare quindi: NON visitare la stessa casa con diverse agenzie se non sono d'accordo le agenzie stesse.
Inoltre, anche se è vero che uno non si può ricordare tutto (ma molti invece quando fanno le riccerche di casa hanno "fascicoli" veramente completi e organizzati) la casa la riconosci al 99% e dire "grazie, già vista" costa poco... se l'ai insiste, e voi cedete, farsi firmare manleva dall'ai da pretese di terzi, non vi coprirà dalle pretese (giuste o sbagliate)di altri aventi diritto ma potrete almeno richiederne conto all'ai "furbo"
riflessione che con il mercato attuale potrebbe essere un'ipotesi non tanto remota...
1) vedo inserzione di un app. che mi interessa e vado a vederlo con l'AI... mi accerto che tutto sia in ordine e faccio la mia offerta scritta e questa viene rifiutata... l'AI mi fa firmare quel papiro di avermi mostrato l'app.
2) passano 9 mesi e rivedo lo stesso app. inserito ma con altra AI e il prezzo è notevolmente inferiore, vado dal AI, ritorno a vederlo, faccio offerta uguale o inferiore alla prima e viene accettata....
In questo caso, dove il primo AI non è riuscito a far concludere la trattativa, si corre il rischio di pagare anche l'altro (primo) AI???
riflessione che con il mercato attuale potrebbe essere un'ipotesi non tanto remota...
1) vedo inserzione di un app. che mi interessa e vado a vederlo con l'AI... mi accerto che tutto sia in ordine e faccio la mia offerta scritta e questa viene rifiutata... l'AI mi fa firmare quel papiro di avermi mostrato l'app.
2) passano 9 mesi e rivedo lo stesso app. inserito ma con altra AI e il prezzo è notevolmente inferiore, vado dal AI, ritorno a vederlo, faccio offerta uguale o inferiore alla prima e viene accettata....
In questo caso, dove il primo AI non è riuscito a far concludere la trattativa, si corre il rischio di pagare anche l'altro (primo) AI???
Invito a chi afferma di possedere alcune sentenze di postarle, al fine di contribuire con elementi concreti al dibattito.
In ogni caso, senza dubbio tali sentenze, a meno che non siano errate, e questo capita, non per niente esistono tre gradi di giudizio e, spesso, persino gli orientamenti della cassazione sono mutevoli da sezione a sezione, non credo si possano discostare dai principi cardine del diritto alla provvigione per il mediatore.
Questi matura il proprio diritto alla provvigione qualora la conclusione dell'affare sia riconducibile alla sua attività mediatoria.
Da qui non si scappa, pertanto dovrà essere analizzata, caso per caso, la fattispecie concreta e l'attività condotta da chi reclama la provvigione, onde capire se la sua attivita, abbia conferito, in qualche modo, un apporto causale alla conclusione dell'affare.
Questo a prescindere se vi siano o meno altri mediatori nella scena.
Il principio è sempre quello, poi se è uno sarà uno, se sono due saranno due e così via.
Non ho dubbi che se si potessero leggere quelle sentenze, alla fine, questi sarebbero gli elementi essenziali, perché quelli sono, non si scappa.
Ma le sentenze bisogna saperle leggere.
Gorio, non stiamo facendo un trattato di diritto, ma parlando di realtà reale (sentenze in giudicato dopo tutti e tre i gradi)
Le posteremo tutte assieme in una rticolo ad hoc, fatto appositamente, ti verrà linkato (questo è materiale che riservo allo studio che la federazione sta facendo proprio sul tema).
In tutte e 3 le sentenze il concetto era semplice: diritto alla provvigione, non c'erano tesi o casistiche assurde, il mediatore aveva svolto la usa opera e si era visto escluso, ha provato (fax, mail ecc., testimonianze) il contatto sociale che ha determinato la conclusione, sapere quale principio giuridico sia stato applicato interessa solo te.
Alla gente semplice NON interessa la tua teoria, interessa sapere che a un certo comportamento può seguire una conseguenza.
Le analisi da leguleio sono sempre sibilline e a ogni tesi che tu proponi io ho tesi contrarie di altri legulei anche molto qualificati (docenti di università ad esempio), quindi lascio il diritto (che ha un nome veramente ridicolo per quello che in effetti è) a chi ci campa.
Alla gente non interessa la teoria interessa la pratica e se uno si trova a pagare, del girigogolo che i legali hanno fatto per obbligarlo se ne frega.
Quindi, ripeto, MEGLIO prevenire, visto che è più semplice e più sicuro di qualsiasi tesi che tu o qualunque altro legale potete proporre.
Io ho capito che in tutti i casi va pagato il primo; non ho capito bene in quali casi bisogna pagare (presumo parzialmente) anche il secondo.
Se l'affare ha connotati diversi, NON è lo stesso affare (una casa a 300k non è una casa a 150k), una casa a 300k e una a 270k può essere lo stesso affare, resta il fatto che l'ai deve dimostrare il nesso causale, che in quel caso POTREBBE non esserci.
Se vai a visitare la stessa casa in un arco temporale relativamente breve TORNA DALLA PRIMA agenzia, ti conviene.
Io ho capito che in tutti i casi va pagato il primo; non ho capito bene in quali casi bisogna pagare (presumo parzialmente) anche il secondo.
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e il primo ha ricevuto una offerta bassa rifiutata dal venditore... perché dovrebbe intascarsi la provvigione se non è stato in grado di chiudere l'affare???
...
Invito altri utenti a non personalizzare troppo la discussione.
Lo sforzo che si compie per cercare di esporre alcuni principi non è per mera accademia, bensì perché, poi, i singoli casi concreti, quindi con diretta conseguenza nel portafoglio delle persone, in base a quei principi vanno risolti e secondo quei principi, sempre e comunque, vengono, quotidianamente, risolti.
Invito, inoltre, altri utenti, onde evitare confusione, a citare le posizioni contrarie di questi fantomatici professori universitari, notai, avvocati, magistrati, ecc.
Nel caso specifico, infatti, se si è seguita e, sopratutto, capita la discussione, citare altri soggetti che, fantomaticamente, avrebbero posizioni differenti, o vuol dire che non si è, appunto, capito ciò che si è scritto o, non si è capito, appunto, ciò che sostengono altri operatori.
Infatti io credo che la risposta sia stata un pò frettolosa per ragioni di sintesi.
Nulla vieta che più mediatori possano aver maturato il diritto alla provvigione, sempre che abbiano apportato, con la loro attività, un contributo alla conclusione della trattativa.
Non c'é un numero chiuso.
In parole povere viene pagato chiunque che, possedendo alcuni requisiti soggettivi, abbia svolto una funzione al fine della conclusione dell'affare.
Nella specie in esame la seconda agenzia aveva svolto un'attività tipicamente mediatoria, mentre la risposta potrebbe, erroneamente, far ritenere il contrario, ma tale attivita non aveva avuto un apporto causale alla conclusione dell'affare.
Non vi è nesso eziologico tra la sua attività e la conclusione dell'affare.
Siccome quella del mediatore è una obbligazione di risultati, nel senso che non viene pagato, a prescindere, per l'attività svolta, bensì unicamente se tale attività sia in connessione di causa - effetto con la conclusione dell'affare, la seconda agenzia non ha diritto alla provvigione.
Qualora, invece, la seconda agenzia avesse apportato un contributo alla conclusione della trattativa, ad esempio avesse indicato all'acquirente elementi significativi per l'accettazione del venditore e, di questo apporto, se ne fosse agevolata la trattativa stessa, entrambe avrebbero diritto alla provvigione.
Resta un pò inspiegabile, a mio parere, l'allusione sulla sufficienza di poter dimostare in giudizio che la prima agenzia aveva fatto attività mediatoria poi terminata con successo per escludere il diritto alla provvigione della seconda agenzia.
Perlomeno io così lo interpreto.
Ripeto, spesso per sintesi si tralasciano alcuni elementi significativi, perché, invece, è il secondo agente che deve dimostrare di aver svolto un'attività e che tale attività è stata concausa della conclusione dell'affare.
Ma, una volta dimostarto tutto questo da parte dell'agente, nulla potrebbe fare l'acquirente, non solo per l'impossibilità della prova negativa ma, anche e sopratutto, perché è lo stesso codice civile che ammette la possibilità di più mediatori nello stesso affare.